Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10199-2017 proposto da:
DCOGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 10199/2017
COGNOME
Rep. Ud.30/10/2024
CC
– controricorrenti –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti principali successivi contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale al ricorso successivo –
nonché contro
NOMECOGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 884/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 697/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE
La C orte d’Appello di L ‘Aquila ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e il versamento dei relativi contributi (anni 2005 e 2006) degli attuali ricorrenti principali, professionisti ingegneri o architetti, contemporaneamente dipendenti a tempo indeterminato presso imprese e/o pubbliche amministrazioni (come tali regolarmente iscritti presso l’INPS) per l’attività libero professionale svolta.
Per tutti ha ritenuto non spirato il termine di prescrizione quinquennale, computato dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione reddituale, tranne che per COGNOME in riferimento al quale ha ritenuto i termini irrimediabilmente decorsi per entrambe le annualità contributive.
La Corte ha poi applicato le sanzioni.
Ricorrono i professionisti, in epigrafe indicati, con nove motivi, ulteriormente illustrati con memoria; resiste con controricorso l’INPS e propone ricorso incidentale per aver ritenuto estinta, per prescrizione, l’ obbligazione in riferimento al professionista COGNOME avverso il quale il predetto professionista reagisce con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’ accoglimento parziale dei motivi otto e nove del ricorso dei professionisti, rigettati gli altri e per il rigetto dei ricorsi incidental i dell’ INPS e del professionista.
CONSIDERATO CHE
I ricorrenti principali reputano la sentenza illegittima ed erronea relativamente alla statuizione in tema di sussistenza dell’astratto obbligo di iscrizione alla gestione separata e versamento della relativa contribuzione (motivi da I a VII), in punto di prescrizione per l’annualità 2005 pretesa verso
COGNOMENOME COGNOME non dichiarata dalla Corte aquilana ( motivo VIII.1), in punto di prescrizione per l’annualità 2005 pretesa verso NOME (motivo VIII.2); in tema di illegittimità del regime sanzionatorio ( motivo IX).
I due motivi del ricorso incidentale INPS investono l’affermata prescrizione per entrambe le annualità (2005, 2006) in riferimento al professionista COGNOME suffragando la censura con la decorrenza del termine dalla data per la presentazione della dichiarazione dei redditi; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale COGNOME censurando nel l’an debendi la sentenza gravata.
Le censure contenute dal primo al settimo motivo del ricorso principale, e svolte con il ricorso incidentale del professionista, sono manifestamente infondate, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’RAGIONE_SOCIALE, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato
continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022).
Essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, non pare davvero il caso di immorare oltre.
Quanto a i profili dell’ottavo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale dell’INPS che devolvono il tema della prescrizione, censurando l’esito al quale è pervenuta la Corte di merito, computato il termine dalla scadenza della dichiarazione reddituale, vale ricordare la giurisprudenza consolidata, per cui si computa dal termine per il versamento dei contributi (fra tantissime, Cass. n. 26811/2023) e che la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell’estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza n. 10955 del 2002, cit.).
Valgono, pertanto, gli snodi argomentativi già svolti da Cass. n.2987 del 2023 che si ha qui integralmente richiamata, in riferimento a controversia simile innanzi alla medesima Corte territoriale, e al principio per cui dalla controvertibilità della prescrizione dell’obbligo contributivo, ritualmente devoluta a questa Corte di legittimità, in tutti i suoi elementi, che investono anche le cause di sospensione, deriva che della sospensione del termine di prescrizione della pretesa contributiva, per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma aquilano, il giudice sia tenuto a conoscere in virtù del principio ‘ iura novit curia ‘ .
La citata decisione n.2987/2023 illustra, funditus, la successione di interventi d’urgenza, di proroghe e di fonti per fronteggiare il sisma aquilano del 6 aprile 2009 e ne viene dato atto nel precedente di questa Corte, n.2987/2023 cit. (ed ivi
ulteriori precedenti) con riferimento alle previsioni dettate a ridosso del sisma, con ordinanze presidenziali (D.P.C.M.), confermate dal legislatore che ne ha prorogato la vigenza al 15 dicembre 2010 (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”, che ha poi sancito, fra l’altro, la graduale ripresa dell’attività di riscossione dei contributi).
Tale normativa si rivela d’importanza cruciale per stabilire se si sia compiuto il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.), indispensabile per il maturare della prescrizione; sulla legge che determina il tempo della prescrizione, elemento che il giudice è chiamato a verificare d’ufficio, incidono i provvedimenti sopra richiamati e confermati e prorogati dal legislatore.
Il succedersi di interventi, che hanno prorogato i termini per l’adempimento degli obblighi contributivi, dimostra che l’attività di riscossione dei contributi ha segnato una battuta d’arresto e il legislatore, con la L. n. 183 del 2011, ne ha disposto la graduale ripresa.
Poiché il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere, la sospensione dell’attività di riscossione, sancita in termini generali dalle ordinanze del 2009 e dalle disposizioni del D.L. n. 78 del 2010, si frappone come ostacolo non di mero fatto all’attività dell’Istituto, volta a far valere le pretese, con conseguente incidenza anche sul decorso del termine di prescrizione.
Ne’ si può sostenere che tale sospensione si applichi soltanto ai soggetti già iscritti alla Gestione separata. La sospensione dell’attività di riscossione dei contributi, proprio per la sua
portata generale, incide anche sull’esercizio delle pretese che l’INPS avrebbe potuto vantare sul presupposto dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in concreto inadempiuto (Cass. n.2987/2023 cit.).
Merita, invece, di essere rigettato il profilo di censura inerente il professionista NOME che si duole, secondo il paradigma della violazione di legge, dell’erronea data della notificazione dell’atto interruttivo in contraddizione con quanto emerge dalla sentenza gravata e con l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Conclusivamente, assorbito il nono motivo del ricorso principale, inerente il regime sanzionatorio, e rigettati i primi sette motivi del ricorso principale, sono accolti l’ottavo motivo del ricorso principale, nei sensi precisati, e il ricorso incidentale dell’INPS, mentre va rigettato il ricorso incidentale del professionista, per cui la sentenza è cassata solo per quanto di ragione.
Ne consegue che la causa va rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila , in diversa composizione, affinchè rivaluti la questione controversa della prescrizione, tenendo conto, ai fini del decorso del relativo termine, della sospensione prevista dalla disciplina speciale richiamata nei paragrafi che precedono.
Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione l’ottavo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’INPS, rigetta i primi sette motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale del professionista; cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello dell’Aquila , in diversa composizione.
Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale soccombente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre