Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34480 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8803-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 8803/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 797/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 233/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 31.1.17 la corte d’appello di Firenze, in riforma di sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto della lavoratrice in epigrafe alla pensione di vecchiaia a valere sulla gestione separata, mediante cumulo della contribuzione versata nella gestione commercianti e nella gestione lavoratori dipendenti, condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative prestazioni oltre interessi dalla domanda amministrativa.
In particolare, la corte territoriale, poiché il sistema tipico della gestione separata è un sistema contributivo e il computo dei contributi determina l’insorgenza del diritto in presenza dei requisiti di legge, ha ritenuto non necessario l’esercizio di alcuna opzione da parte del lavoratore per ottenere il beneficio pensionistico con computo della contribuzione versata nell’altra gestione in cumulo, operando la decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti secondo la disciplina proprio della gestione separata, a carico della quale la prestazione è richiesta.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui
contro
parte resiste con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 3 del D.M. 282 del 1996, 1 comma 20 legge 335 del 1995, 1 della legge 243 del 2004, 1 comma 5 della legge 247 del 2007, per avere la corte territoriale trascurato che il concorso della contribuzione dell’AGO presupponeva richiesta espressa e specifica da parte del lavoratore, nella specie mai fatta, di trasferimento dei contributi nella gestione separata.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 16 comma 6 legge 412 del 1991 e 7 legge 533 del 1973, per avere la corte territoriale fatto decorrere gli interessi dalla domanda e non dal 121º giorno successivo alla stessa.
Il primo motivo deve essere accolto. La pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata, con il concorso della contribuzione versata nell’AGO, può essere attribuita solo in presenza di domanda che contenga esplicitamente l’esercizio della facoltà di avvalersi del trasferimento della contribuzione a favore della gestione separata, e della liquidazione della pensione sulla scorta del complessivo montante contributivo creato dal trasferimento dei contributi dall’ago; non basta dunque una generica domanda di pensione per ottenere il concorso della contribuzione versata nell’ago, occorrendo la specifica richiesta di trasferimento dei contributi relativi nella gestione
separata ai sensi dell’articolo 3 del d.m. citato.
Come evidenziato da Cass. n. 21361 del 2021, alla quale va data continuità, la necessità della domanda trova fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui all’ad 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995″. Come correttamente sostenuto dall’Istituto previdenziale l’esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Resta assorbito il secondo motivo.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla
medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del