Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1307 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1307 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24996-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrenti –
contro
CONVERSANO NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 293/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/04/2021 R.G.N.875/2019;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 293/2021 della Corte d’appello di Salerno che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva ritenuto prescritti i crediti vantati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con avviso di addebito relativo a contributi pre tesi alla gestione separata da parte dell’AVV_NOTAIO per l’anno 2009.
La Corte, ritenuta non maturata la prescrizione, ha, comunque, respinto l’appello affermando che, posto che l’avvocato aveva prodotto per l’anno 2009 redditi per € 4854,00, non era tenuta all’iscrizione alla gestione separata per essere i redditi inferiori al tetto minimo stabilito per legge ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003.
Resiste NOME COGNOME con controricorso illustrato da memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
L’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone un solo motivo di censura, per v iolazione dell’art. 2, commi 2631, della legge n. 335/1995, dell’art.18, commi 11 e 12, del D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, dell’art. 53, del D.P.R. n. 917/1986, modificato dal D.lgs. n. 344/2003 e dall’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni della legge n. 326/2003, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ. ed all’art. 115 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc.
civ., per avere la Corte ritenuto che l’attività professionale svolta dall’avvocato dovesse essere qualificata come non abituale esclusivamente sulla base del difetto del superamento del limite di reddito.
Le censure sono fondate, secondo quanto di seguito specificato. Per giurisprudenza di questa Corte consolidata, il fatto che il limite di €5000,00 non sia superato non significa, ex se , che l’attività a cui detto reddito si riferisce debba considerarsi occasionale, dovendo tale elemento essere valutato unitamente agli altri per verificare l’abitualità dell’esercizio di una professione, nel rispetto del riparto dell’onere della prova, in forza del quale, il requisito dell’abitualità va dimostrato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Sotto questo profilo la sentenza è errata, perché ha dato rilievo esclusivo al non superamento della soglia.
Come di recente ribadito, ex multis , da Cass. n. 8491/2025 (idem anche Cass. n. 35131/2024), va richiamata la consolidata giurisprudenza con cui questa Corte ha da tempo affermato che «l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità» (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi); a chiarimento del principio espresso, si è
poi osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17); nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell’attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis , che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.)» (Cass. n. 24195/2024 da ultimo ed ex multis)».
La Corte territoriale non si è attenuta al suddetto principio, avendo affermato che il mancato superamento della soglia reddituale è di per sé ostativo a riconoscere la natura abituale dell’attività che tale reddito ha prodotto, non entrando, quindi,
nel merito delle allegazioni con cui l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto le proprie pretese.
Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME