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Gestione Separata: obbligo anche sotto i 5.000€

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30481/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Una professionista iscritta a un albo si era opposta a una richiesta di contributi, sostenendo che il suo reddito annuo inferiore a 5.000 euro la esonerasse dall’obbligo. I giudici di merito le avevano dato ragione. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che per i professionisti iscritti a un albo, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deriva dall’esercizio abituale della professione, a prescindere dal reddito prodotto. La soglia dei 5.000 euro rileva per il lavoro autonomo occasionale, non per l’attività professionale abituale. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.

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Pubblicato il 10 dicembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Gestione Separata: l’obbligo di iscrizione prescinde dal reddito

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sui criteri per l’iscrizione alla Gestione Separata INPS da parte dei liberi professionisti. La questione centrale è se un reddito annuo inferiore alla soglia di 5.000 euro sia sufficiente a escludere l’obbligo contributivo. La risposta della Suprema Corte è stata netta, privilegiando il criterio dell’abitualità dell’esercizio professionale rispetto al mero dato quantitativo del reddito.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine dall’opposizione di una libera professionista, iscritta al proprio albo, a un avviso di addebito emesso da un ente previdenziale. L’ente richiedeva il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l’anno 2010. La professionista sosteneva di non essere tenuta al versamento, in quanto il reddito derivante dalla sua attività professionale in quell’anno era stato inferiore a 5.000 euro.

Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello territoriale avevano accolto la sua tesi, annullando la richiesta di pagamento. Secondo i giudici di merito, il superamento di tale soglia di reddito costituiva il presupposto per l’obbligo di iscrizione. L’ente previdenziale, non condividendo questa interpretazione, ha presentato ricorso per cassazione.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente, ribaltando completamente la prospettiva dei giudici di merito. Il principio di diritto affermato è che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione Separata per un professionista iscritto a un albo o elenco non dipende dall’ammontare del reddito, ma è strettamente collegata all’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di una professione che genera un reddito non soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.

La Suprema Corte ha chiarito la differente funzione della soglia dei 5.000 euro. Tale limite è stato introdotto dal legislatore per identificare il presupposto contributivo per le attività di lavoro autonomo occasionale. Al contrario, per un’attività professionale svolta con carattere di abitualità, la produzione di un reddito, anche se inferiore a tale soglia, non è di per sé sufficiente a escludere l’obbligo previdenziale.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra la natura dell’attività svolta. L’elemento chiave è l'”abitualità”, che deve essere valutata come una scelta ex ante del professionista di esercitare la propria attività in modo sistematico e continuativo. Il reddito prodotto è una conseguenza ex post di tale scelta e non può essere l’unico fattore determinante.

Secondo gli Ermellini, considerare il reddito inferiore a 5.000 euro come causa di esclusione automatica equivarrebbe a confondere il presupposto dell’iscrizione (l’esercizio abituale) con le conseguenze economiche dell’attività stessa. Un reddito basso può, al più, costituire un indizio – da valutare insieme ad altri elementi – per verificare se, in concreto, l’attività sia stata effettivamente svolta in modo non abituale. Tuttavia, non può essere un criterio assoluto e dirimente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.

Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un monito importante per tutti i liberi professionisti iscritti a un albo. L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata non è legato al successo economico di un singolo anno, ma alla scelta di esercitare la professione in modo abituale. Anche in periodi di scarso guadagno, se l’attività professionale è mantenuta attiva e non è relegata a un’occasionalità puramente sporadica, l’obbligo previdenziale permane. I professionisti devono quindi valutare attentamente la natura della loro attività, poiché un reddito inferiore a 5.000 euro non costituisce, da solo, uno scudo contro le richieste contributive dell’ente previdenziale.

Un professionista iscritto a un albo è obbligato a iscriversi alla Gestione Separata solo se il suo reddito annuo supera 5.000 euro?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di iscrizione per un professionista deriva dall’esercizio abituale della professione, indipendentemente dall’ammontare del reddito percepito. La soglia dei 5.000 euro non è il fattore determinante per l’attività professionale abituale.

Quale ruolo ha la soglia di reddito di 5.000 euro in materia previdenziale?
Questa soglia è rilevante per distinguere le attività di lavoro autonomo meramente occasionali. Il superamento di tale importo per un’attività occasionale fa scattare l’obbligo contributivo. Per un professionista, invece, un reddito inferiore a 5.000 euro è solo un indizio, da valutare con altri elementi, per stabilire se l’attività sia stata o meno abituale.

Cosa si intende per ‘abitualità’ dell’esercizio professionale ai fini dell’iscrizione alla Gestione Separata?
L’abitualità si riferisce alla scelta del professionista di esercitare la propria attività in modo sistematico, continuativo e non sporadico. È una valutazione che si basa sull’intenzione e sull’organizzazione del professionista (ex ante), non sul risultato economico conseguito in un determinato anno (ex post).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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