Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24587-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 16/2019;
Oggetto
Contributi gestione RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 24587/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’11.2.2020, la Corte d’appello di Salerno ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2010;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 26 -31, l. n. 335/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’ obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito
superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione);
che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplin a ch’è propria RAGIONE_SOCIALEe gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che i nvece rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale;
che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (espressamente invocata nel controricorso e nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. a sostegno RAGIONE_SOCIALEa diversa interpretazione accolta dalla sentenza impugnata), secondo cui la produ zione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. paragrafo 34 RAGIONE_SOCIALEa parte motiva), deve essere intesa
(coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasional e RAGIONE_SOCIALE‘attività libero -professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la so ttoposizione all’obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione);
che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.