Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21907-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
R.G.N. 21907/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 140/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 308/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 21.5.2019 n. 140, la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello principale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto il ricorso presentato da COGNOME NOME, libero professionista iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva). Il tribunale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, dichiarava illegittima l’iscrizione d’ufficio del ricorrente alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009 e non dovuti i corrispondenti contributi.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riteneva che la perdurante iscrizione del professionista all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituiva sufficiente indice presuntivo RAGIONE_SOCIALE‘abitualità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio d ella professione RAGIONE_SOCIALE per il 2009, ben potendosi ipotizzare un esercizio abituale di detta professione, ancorché scarsamente remunerativo, in relazione a contingenti fattori di valenza negativa, sotto il profilo economico; infatti, la norma innanzi rich iamata richiedeva l’esercizio abituale, non già continuativo RAGIONE_SOCIALEa professione, con ciò, lasciando intendere che potesse trattarsi anche di un’attività caratterizzata da notevoli oscillazioni e variazioni dei ritmi lavorativi e da possibili arresti
temporanei. Infine, la Corte territoriale riteneva assorbito l’appello incidentale del contribuente.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 19 95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui era stata riformata la sentenza di primo grado, ipotizzando un esercizio abituale RAGIONE_SOCIALEa professione, nonostante il mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di reddito di € 5.000,00, stante ‘ la p erdurante iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno appellato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, nonché, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto era a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’abitualità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, nonostante la sussistenza del requisito oggettivo, stabilito dalla legge, del mancato superamento del limite di reddito di € 5.000,00 e non era onere del ricorrente in primo grado, di provare la non abitualità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio d ella professione RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 commi 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 19 95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del RDL n. 1827 del 1935 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Ancona ha stabilito che la prescrizione quinquennale decorre non dalla scadenza dei termini di pagamento RAGIONE_SOCIALEa corrispondente contribuzione
previdenziale, bensì dal momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 25 e 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 19 95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 20 11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello si era pronunciata sull’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata, sul presupposto che ‘il mero versamento del cd. contributo integrativo alla RAGIONE_SOCIALE Previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse idoneo a costituire una specifica posizione contributiva in capo al professionista’.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 20 00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Ancona aveva stabilito che ‘l’odierna fattispecie integra gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva e non RAGIONE_SOCIALEa mera omissione’, nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto l’appellata non aveva provato la circostanza che il ricorrente aveva intenzionalmente omesso di denunciare il reddito da assoggettare alla contribuzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato.
Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (per come autenticamente interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011), e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modif. in legge nr. 326 del 2003), l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata “all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘abitualità” (in termini, in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit.). A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17) che “la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale RAGIONE_SOCIALE‘attività libero-RAGIONE_SOCIALE da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. Nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE “il Giudice di merito si avvarrà RAGIONE_SOCIALEe presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità” (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231
del 2021). Si è ancora escluso che l’obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00. In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo “rileva solo quale (limite) per l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione” (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere “totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia” (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.). Infine, nella specie, c’è stato un accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sull’esistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘abitualità nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione (cfr. foglio 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), con il quale il ricorrente non si confronta.
Il secondo motivo è infondato.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303 del 2021).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di
settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..
Ciò detto, alla luce RAGIONE_SOCIALEo slittamento RAGIONE_SOCIALEa scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.10, sulla base del DPCM del 10.6.20 10, la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pervenuta al destinatario il 1.7.2015 (cfr. p. 1 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non è prescritto.
Il terzo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero RAGIONE_SOCIALE priva del carattere RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEa iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo RAGIONE_SOCIALE, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale’ (Cass. n. 32167 del 2018) .
Nella specie, pertanto, il contributo integrativo aveva una mera finalità solidaristica e non era idoneo a soddisfare gli obblighi contributivi del COGNOME alla luce del reddito percepito e del fatto
che, per essere iscritto a una RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’obbligo nasceva dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘abitualità nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione.
Il quarto motivo è fondato.
Come ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 17970 del 2022), sull’apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d’ufficio alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘avvocato con reddito (o volume d’affari) sottosoglia, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1). Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem RAGIONE_SOCIALEa norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento scusabile, ossia con l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di versare i relativi contributi, anche il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretata e quella RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa.
Posto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che -come ha osservato Cass.17970 del 2022 – in base all’art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui all ‘ art. 22 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 576 del 1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine
alla debenza ed entità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili, in quanto riferite all’anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale.
In definitiva, rigettati i primi tre motivi, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando che parte ricorrente non è tenuta a corrispondere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le sanzioni in relazione ai contributi oggetto di causa.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo vanno compensate in ragione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale cui la presente pronuncia ha dato attuazione.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, invece, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, solo in riferimento al profilo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, rigetta i primi tre motivi. RAGIONE_SOCIALE, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara parte ricorrente non tenuta a corrispondere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le sanzioni relativamente al periodo contributivo oggetto di causa.
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024