Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14789-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
I.N.P.S. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale -resistente con mandato avverso la sentenza n. 940/2019 della CORTE D’APPELLO di
Oggetto
R.G.N. 14789/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
CATANIA, depositata il 07/10/2019 R.G.N. 578/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 7.10.19 la corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato prescritti i crediti per il 2005 e dovuti quelli per il 2006, oltre sanzioni ex articolo 116 comma 8 lettera A (per omessa contribuzione, ritenendo invece non rilevante l’omessa complicazione del quadro RR per far ritenere applicabile le sanzioni per evasione), in relazione alla iscrizione a gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dovuta dal lavoratore in epigrafe, iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale dipendente comunale ed all’albo dell’ingegneri della provincia.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, che propone ricorso incidentale per un motivo, rispetto al quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce la mancata prescrizione dei contributi per il 2005, laddove vi era stato occultamento del debito idoneo a sospendere il decorso del termine prescrizione ex articolo 2941 c.c..
Il motivo è infondato, avendo questa Corte già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a
seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 116 comma 8 citato, per il regime sanzionatorio applicato.
Anche tale motivo è privo di pregio, non essendo desumibile dalla mera omessa compilazione del quadro RR una volontà di evasione contributiva, dovendo questa desumersi da un complesso di fatti indicativi dell’intento del contribuente (nella specie nemmeno dedotti dalla parte).
Il ricorso incidentale è proposto per un motivo, che lamenta violazione dell’art. 2 co 26 legge 335/95 , come interpretato da art. 18 co. 12 d.l. 98/11, e vizio di motivazione della sentenza impugnata: si contesta l’esistenza del debito per la duplicazione dell’iscrizione assicurativa e si propone questione di legittimità costituzionale.
Il motivo è privo di pregio quanto alla contribuzione dovuta, essendosi già precisato che i professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 3913 del 2019; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 20288 del 23/06/2022, Rv. 665069 -01, secondo la quale gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie,
per i quali è preclusa l’iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. (In applicazione del suddetto principio, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l’attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell’esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).
Le censure della parte peraltro coinvolgono l’applicazione delle sanzioni, ed in tale misura sono meritevoli di accoglimento in considerazione dell’applicazione dello “ius supeveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024, che ha dichiarato dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.
111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni.
Le spese di lite possono essere compensate per la soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio, per il solo ricorrente principale, del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale limitatamente alla censura delle sanzioni applicate, rigettandolo nel resto e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni applicate; spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME