Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 453 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27554-2021 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione all’avviso di addebito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proposta dall’ingegnere NOME COGNOME;
la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta dall’appellato in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
avverso tale decisione, ha proposto ricorso il professionista, con tre motivi, cui non ha opposto difese l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
GLYPH la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta l’omessa notificazione dell’atto di appello al difensore costituito e nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., in relazione all’art. 3 della legge nr. 335 del 1995;
parte ricorrente assume la prescrizione del credito contributivo relativo all’anno 2008, in ragione dell’avviso bonario interruttivo della prescrizione, intervenuto «presumibilmente» 1’1.7.2014 e dunque oltre i cinque anni dalla data di scadenza del
termine per il versamento a saldo dei contributi 2008, da fissarsi al 16 giugno 2009;
con il terzo motivo è dedotta, infine, l’illegittimità del regime sanzionatorio applicato;
la questione di diritto sottoposta all’attenzione del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’ultimo motivo di ricorso assume valore nomofilattico in ragione delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 104 del 2022, in tema di regime sanzionatorio derivante dalla omessa iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata degli avvocati non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la medesima questione -non affrontata dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 238 del 2022, intervenuta nelle more della presente pronuncia, in relazione ad analogo obbligo di iscrizione degli ingegneri e architetti iscritti all’Albo e non ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE– si impone infatti anche nel caso in esame, con necessaria rimessione della causa alla sezione ordinaria.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali del 27 ottobre 2022 e del 22 dicembre 2022.