Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35185 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11537-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
Oggetto
R.G.N. 11537/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
– intimata –
D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/01/2017
R.G.N. 976/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 12.1.17 la corte d’appello di Milano, in riforma di sentenza del 2014 del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, ha dichiarato non sussistere l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice in epigrafe all’iscrizione nella gestione separata e al pagamento dei relativi contributi di cui all’avviso di addebito in atti.
In particolare, acquisiti i documenti prodotti in appello (dichiarazione dei redditi, recante l’indicazione del codice ATECO) da cui risulta che il reddito autonomo era quello di attività infermieristica per cui la lavoratrice era stata iscritta ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ivi maturando la pensione e continuando a pagare i contributi integrativi, la corte ha escluso l’iscrizione alla gestione separata.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, controparte è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 335 del 1995 e 18 comma 12
del decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per avere la corte territoriale trascurato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla gestione separata e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo per l’infermiere -già pensionato quale dipendente di ente locale- che svolga lavoro autonomo per il quale non vi è obbligo di iscrizione all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è privo di pregio.
Il motivo non si parametra intanto alla sentenza impugnata, che essenzialmente riguarda l’acquisizione dei documenti dai quali risulta il tipo di attività svolta.
Per tale attività, del resto la lavoratrice -come accertato dalla corte territoriale e non censurato dalla ricorrente- è già coperta dalla previdenza.
In tale contesto, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata invero è configurabile solo in relazione a redditi per i quali il versamento contributivo rimane privo di corrispondente tutela previdenziale, laddove nel caso ciò non ricorre in presenza del riconosciuto versamento dei contributi integrativi.
Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio