Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24833-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
Oggetto
Contributi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 24833/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrente principale -controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 78/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 198/2017; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e deduceva di aver ricevuto un avviso di addebito per il pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1.849,22 a titolo di contributi e sanzioni per l’anno 2010 relativamente a redditi da lavoro autonomo. Precisava di aver già versato i contributi alla propria RAGIONE_SOCIALE professionale e che comunque il credito era prescritto. Pertanto, chiedeva al Tribunale Salerno di dichiarare illegittima l’iscrizione e non dovute le somme chieste.
Il Tribunale rigettava l’opposizione mentre la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur confermata la debenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe somme chieste a titolo di contributi dichiarava non dovute le sanzioni irrogate ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. B) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000 n. 388 essendo applicabile il regime di cui all’art. 116 lett. A) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa st essa legge. 2.1. La Corte territoriale ricordava che i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR sono tenuti a versare i contributi alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quando il contribuzione
reddito prodotto non sia assoggettato a previdenziale di categoria.
2.2. Ha accertato che il ricorrente iscritto all’Albo professionale non era tenuto ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE ed aveva versato solo il contributo integrativo ex art. 23 ma non anche il contributo soggettivo alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che era tenuto a versare la somma chiesta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per integrare la posizione previdenziale a fini pensionistici.
2.3. Ha escluso che alla data RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito (il 4 luglio 2016) fosse maturata la prescrizione quinquennale decorrente dalla data di trasmissione alla RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi (del 30.9.2011 per i redditi del 2010).
2.4. Infine, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 comma 8 lett. A) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 per il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce obbligatorie, in luogo di quello di cui alla lettera B) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa stessa norma previsto per il caso di evasione fiscale.
Per la cassazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi al quale ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il suo ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. a e b RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e deduce che alla fattispecie debba applicarsi la sanzione prevista per l’ipotesi più grave di evasione contributiva essendo pacifico che il lavoratore ha omesso di comunicare nei termini previsti dati attinenti al rapporto di lavoro che erano rilevanti a fini contributivi.
5. Con il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME è denunciata, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 25 e 26 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 111 del 2011 e si deduce che sarebbero insussistenti i presupposti per l’iscrizione obbligatoria o d’ufficio alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Con il secondo motivo ci si duole del la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. e del l’erronea interpretazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa disciplina prescrittiva. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduce un omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003 e si evidenzia che essendo il reddito percepito inferiore alla soglia dei € 5.000,00 (solo € 3 .958,00) non fosse dovuto alcunché a titolo di contributi.
6. Tanto premesso va rilevato che il ricorrente in via incidentale, con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ha preso atto del fatto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato la legittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a carico degli avvocati del libero foro iscritti al relativo albo, ma non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari e contestualmente ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘articolo 18, comma 12, del Dl 6 n. 98/2011 nella parte in cui non prevede che costoro siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (2011) e pertanto, superata la questione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha rinunciato al motivo di impugnazione (il primo del ricorso incidentale). Ha inoltre preso atto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto consolidamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassazione con riguardo all’ applicazione dei D.P.C.M. di proroga del dies a quo per il computo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (nello specifico il D.P.C.M. del 12.05.2011 che lo ha prorogato fino al 6.07.2011 il termine per il versamento dei contributi relativi all’anno 2010 controverso) e pertanto ha rinunciato espressamente anche a tale censura.
6.1. Ne consegue che il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, il cui esame è prioritario rispetto alle altre censure formulate, devono essere dichiarati inammissibili stante la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Resta, perciò, da esaminare il terzo motivo del ricorso incidentale che logicamente precede l’esame del ricorso principale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
7.1. Esso è fondato. Va rilevato che a norma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, come autenticamente interpretato dall’art. 18 comma 12 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con legge n. 111 del 2011, questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art.44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con legge n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco e che tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). Si tratta di affermazione che discende agevolmente dalla
lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘articolo 49 del testo unico RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000».
Nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe disposizioni citate, l’obbligatorietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la “..4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘abitualità. È dirimente perciò il modo in cui è svolta l’attività libero professionale, se in forma abituale o meno. Nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sua attività. Si tratta però di forme di praesumptio hominis , che non impongono
all’interprete conclusioni indefettibili. Semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto. Una volta chiarito che il requisito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, valorizzando all’uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, dl. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.
7.2. Nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE solo in relazione al contenuto reddito prodotto, senza accertare -a monte- se l’attività fosse abituale o occasionale. Conseguentemente, alla luce RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sopra esposte, per tale aspetto il ricorso deve essere accolto.
L’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale e la conseguente cassazione con rinvio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza per un nuovo esame da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito determina l’assorbimento
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo del ricorso principale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha ad oggetto il regime sanzionatorio.
In conclusione accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il ricorso principale, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo, assorbito il ricorso principale. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024