Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36013-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
soggetti obbligati,
decorrenza prescrizione,
sanzioni
R.G.N. 36013/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 332/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 81/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.6.2019, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO volta all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sua iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2010 e dichiarato i contributi non prescritti, ha dichiarato dovute le sanzioni per omissione invece che per evasione;
che avverso tale pronuncia l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli e ha altresì proposto successivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, deducendo un motivo di censura;
che l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso al ricorso successivo e ha illustrato successivamente con memoria le proprie argomentazioni difensive a sostegno sia del ricorso principale che del controricorso al ricorso successivo;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, e 3, comma 12, l. n. 335/1995, del d.lgs. n. 509/1994 e del d.lgs. n. 103/1996, degli artt. 11 e 22, l. n. 576/1980, e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 32167 del 2018, che sussistesse a suo carico l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che il versamento del contributo integrativo non fosse sufficiente all’esonero, non essendo utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione di alcuna posizione previdenziale;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, d.P.R. n. 435/2001 (e succ. mod. e integraz.), per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la decorrenza del termine andasse ancorata alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, l. n. 388/2000, in combinato disposto con il d.lgs. 218/1997, per avere la Corte di merito che a suo carico andassero comminate le sanzioni civili, sia pure nella misura inferior e prevista per l’omissione contributiva;
che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lett. a) e b) , l. n. 388/2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che le sanzioni civili andassero commisurate alla più lieve ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva, invece che a quella RAGIONE_SOCIALE‘evasione;
che il primo motivo del ricorso principale è infondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere RAGIONE_SOCIALE‘abit ualità, non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEa iscrizione l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (così Cass. n. 32167 del 2018 e innumerevoli successive conformi; v. da ult. Cass. n. 24047 del 2022);
che il secondo motivo del ricorso principale è viceversa fondato, essendo del pari orientamento consolidato di questa Corte che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi (così già Cass. n. 27950 del
2018, cit. nel ricorso per cassazione, seguita da innumerevoli successive conformi);
che, con riguardo al terzo motivo del ricorso principale, va preliminarmente ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata (ossia l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995) era fin dall’inizio idonea ad esprimere, ‘avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una divers a interpretazione’, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., ‘nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE), tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore’;
che, dovendo applicarsi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti, la censura di cui al terzo motivo del ricorso principale va del pari accolta, con consequenziale assorbimento del ricorso successivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da riqualificarsi come incidentale;
che, conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024.