Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33850 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33850 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
Oggetto
Gestione
separata doppia
iscrizione
inarcassa
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 19618-2017 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 544/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/05/2017 R.G.N. 490/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di L’Aquila , in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘ingegnere COGNOME alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e ha respinto la domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme pagate a titolo contributivo per gli anni dal 1997 in poi.
La Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuta per il libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria, ove questi avesse pagato a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo il contributo integrativo e non anche quello soggettivo.
Contro la sentenza, COGNOME NOME ricorre per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
A ll’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione de ll’ art.2, co.26 l. n.335/95, in relazione all’art. 18, co.12 d. l. n.98/11 conv. con mod. in l. n.111/11. Sostiene che da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’insussistenza del l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista che versi il contributo integrativo alla propria cassa professionale.
Il motivo è infondato.
Con orientamento consolidato, cui s’intende dare continuità, questa Corte (v. ad es. Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21) ha affermato che gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’I narcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto , secondo la ‘ratio’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co.26, l. n.335/95, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica RAGIONE_SOCIALEe tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 RAGIONE_SOCIALE‘art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione RAGIONE_SOCIALEa con temporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 RAGIONE_SOCIALE‘art.2 l. n.335/95.
Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, c o.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa Gestione separata, rispondo ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte in materia si è consolidato dopo la proposizione del ricorso.