Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6000 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6000 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7355/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 138/2020 pubblicata il 17/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO chiese al Tribunale di Terni che fosse dichiarata illegittima la sua iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE separata ex art.2 comma 26 della legge n.335/1995 a decorrere dal 01/01/2010, per insussistenza dell’obbligo contributivo e che fossero dichiarate come non dovute le somme pretese a tale titolo dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali eccepiva in via preliminare la prescrizione.
Il Tribunale di Terni accertò la sussistenza dell’obbligo contributivo ma dichiarò estinto per prescrizione il credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza fu impugnata in via principale dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’accoglimento della eccezione di prescrizione; ed in via incidentale principale dall’AVV_NOTAIO, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’obbligo contributivo. In via incidentale condizionata l’AVV_NOTAIO chiese l’annullamento delle sanzioni applicate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, o la loro riduzione.
La corte territoriale ha: a) rigettato l’appello incidentale principale, ritenendo la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata; b) rigettato l’appello principale, ritenendo la maturata prescrizione del credito vantato per insussistenza della causa di sospensione ex art.2941 n.8 cod. civ., anche tenuto conto del differimento del termine di versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. 12/05/2011; c) accolto l’appello incidentale condizionato, ritenendo che non dovessero applicarsi le sanzioni previste per l’evasione contributiva, ma quelle previste dall’art.116 comma 10 della legge n.388/2000.
Per la cassazione della sentenza ricorre in via principale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo, e in via incidentale l’AVV_NOTAIO, con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art.116 comma 8 lettera b) della legge n.388/2000 e falsa applicazione dell’art.116 comma 10 della legge cit., perché la corte territoriale ha ritenuto la insussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle sanzioni previste per l’evasione contributiva nonostante l’occultamento del debito contributivo «per essere stata omessa la compilazione del c.d. Quadro RR».
Con il primo motivo di ricorso incidentale (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) l’AVV_NOTAIO lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2 commi 25 e 26 e art. 3 comma 12 della legge n.335/1995; dell’art. 18 commi 11 e 12 del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n.111/2011; del d.lgs. n. 509/94, del d.lgs n. 103/96; degli artt. 10,11 e 22 della legge n. 576/1980, dell’art. 44 comma 2 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2004, sotto il duplice profilo della insussistenza dell’abitualità nello svolgimento della professione e della insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata per redditi inferiori alla soglia di cui al d.l. n. 269/2003.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), l’AVV_NOTAIO lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. Deduce che la corte territoriale ha errato nel rigettare l’eccezione di prescrizione per il differimento del termine di versamento dei contributi previdenziali disposto dal d.P.C.M. 12/05/2011, siccome «norma di rango inferiore a cui non si applica il principio iura
novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle Preleggi».
Ai sensi del combinato disposto degli artt.276 comma secondo e 380 comma secondo cod. proc. civ. devono esaminarsi prima i motivi di ricorso incidentale, siccome afferenti al tema dell’ an debeatur, tema che costituisce l’antecedente logico giuridico dell’unico motivo di ricorso principale; e tra essi deve esaminarsi prima il secondo, in considerazione della natura preliminare ed assorbente della eccezione di prescrizione.
La corte territoriale ha ritenuto che il termine per il versamento dei contributi oggetto di causa ─ rilevante ex art.2935 cod. civ. ─ originariamente previsto al 16/06/2011 fu differito al 06/07/2011 per effetto dell’art.1 comma 1 del d.P.C.M. del 12/05/2011. Sulla base di questa premessa ha concluso che al momento della ricezione da parte dell’AVV_NOTAIO della comunicazione d’iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE separata (e contestuale pretesa di pagamento dei contributi dovuti), avvenuta il 04/07/2011, la prescrizione non fosse ancora maturata.
La controricorrente incidentale deduce che il d.P.C.M. de quo non potrebbe avere l’efficacia di derogare alla fonte primaria, quanto alla individuazione del termine per il versamento dei contributi; e che la questione nemmeno poteva essere rilevata d’ufficio, non venendo in considerazione il principio iura novit curia .
Con specifico riferimento alle prescrizioni dettate dal d.P.C.M. 12/05/2011, si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass. 19575/2025 (e precedenti ivi richiamati), secondo la quale «va preliminarmente asserita la natura di fonte normativa del potere attribuito, ai sensi dell’art. 12 comma 5 d.lgs. 241/97, al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dei AVV_NOTAIO, su proposta del Ministro competente, di modifica dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta e per loro esigenze generali od organizzative dell’amministrazione, con o senza maggiorazione a seconda del periodo
più o meno lungo (inferiore o superiore a venti giorni) di differimento del pagamento. In particolare, per l’anno 2010 il DPCM del 12/5/2011 aveva differito al 6/7/2011 la scadenza del termine legale; pertanto, la notifica del 2/7/2016, intervenuta entro il quinquennio dalla data di scadenza dell’obbligo di versamento, ossia dalla maturazione del diritto a richiedere l’adempimento, ha interrotto la prescrizione del credito contributivo; correttamente lo afferma l’impugnata sentenza. Di tanto è stato dato atto anche in sentenza n. 31182/24 a cui si intende dare continuità: «Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, con orientamento altrettanto consolidatosi, la Corte ha ritenuto che il dies a quo vada fissato al momento di pagamento dei contributi, come prorogato dai DPCM succedutisi nel tempo (v. Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi: ex plurimis, v. Cass. nr. 25791 del 2023, in motiv. p. 12 e ss). Si tratta di slittamento applicabile alla categoria RAGIONE_SOCIALE in senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore (v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga in rilievo la specifica posizione del professionista», ed ancora, si rammenti quanto asserito in ord. n. 28817/2024 circa l’attribuzione ex lege al AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO dei AVV_NOTAIO del potere di modificare i termini sugli adempimenti contributivi, sulla decorrenza del termine quinquennale, sulla devoluzione della disciplina della prescrizione con valutazione anche d’ufficio in ordine alla individuazione del termine iniziale e rispetto anche alla sua sospensione».
La corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, e sulla base di questa (corretta) premessa in diritto ha ritenuto in fatto che al momento della ricezione da parte dell’AVV_NOTAIO della comunicazione d’iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE separata (e contestuale pretesa di pagamento dei contributi dovuti), avvenuta il 04/07/2011, la prescrizione non fosse ancora maturata.
Il secondo motivo del ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale, la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’obbligo dell’AVV_NOTAIO di iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata, nonostante il versamento del contributo integrativo alla sua cassa RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base del precedente di Cass. n.32167/2018).
Sulla questione agitata nel secondo motivo di ricorso incidentale, la già citata Cass. n. 19575/2025 ricostruisce la complessa e articolata formazione dei principi di diritto afferenti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
Secondo Cass. n.19575/2025 cit. la questione de qua «è stata decisa, anche con riferimento agli avvocati, già con sentenza n. 3799/2019, con la quale si è dato seguito ai principi innanzi riportati, affermando la sussistenza dell’obbligo in discorso. Nel dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, vengono in considerazione diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l’iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l’assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l’attività RAGIONE_SOCIALE, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo. 7. Con particolare riguardo agli avvocati, la sentenza di questa Corte n. 24047 del 3/8/2022 ha affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per chi versa il contributo integrativo in difetto di iscrizione: «Gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero RAGIONE_SOCIALE priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione
dell’automatismo della iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo RAGIONE_SOCIALE, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale». Nello stesso senso, si veda anche sent. Cass. n. 32167/2018. 8. Sulla obbligatorietà della iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i liberi professionisti che versino nelle condizioni di cui all’art. 2 comma 26 L.335/1995 come autenticamente interpretato ai sensi dell’art. 18 L. 111/2011, questa Corte ha di recente affermato, per il caso dell’iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvocato (cfr. ord. n. 30481/24) che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione); in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto,
l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero -professionali svolte in forma occasionale. 9. Sotto questo profilo, l’affermazione contenuta nella già citata sentenza n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero RAGIONE_SOCIALE da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione). Per quanto innanzi, la circostanza della produzione reddituale, ancorché extra soglia, in relazione ad un’attività occasionale non esonera il professionista iscritto dall’obbligo di versamento contributivo».
14. Ciò che rileva, dunque, non è tanto il mancato superamento della soglia prevista dall’art.44 del d.l. n.269/2003, ma la verifica in concreto verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n.13171/2025).
Come dedotto nel controricorso incidentale, la corte territoriale non ha svolto alcun accertamento ─ in concreto ─ circa l’abituale svolgimento da parte dell’AVV_NOTAIO dell’attività RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a fare proprio il precedente di Cass. n.32167/2018).
Deve pertanto concludersi che la corte territoriale, nel ritenere la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Separata da parte dell’AVV_NOTAIO, non si sia attenuta ai principi di diritto sopra richiamati, e tanto basta per l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dell’unico motivo di ricorso principale.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello che si atterrà ai principi di diritto di seguito enunciati: «L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
La sussistenza dell’obbligo di iscrizione presuppone necessariamente l’accertamento in concreto da parte del giudice del merito, anche per mezzo di presunzioni, dell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
La percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può venire in considerazione quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità».
La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale e assorbito l’unico motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME