Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20297-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata RAGIONE_SOCIALE,
soggetti obbligati,
limite reddituale
R.G.N. 20297/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 131/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 264/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.4.2019, la Corte d’appello di Genova ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per l’anno 2009; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 26 -31, l. n. 335/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa m ettere capo all’iscrizione presso la
medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione);
che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplin a ch’è propria RAGIONE_SOCIALEe gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento a contribuzione di attività libero -professionali svolte in forma occasionale;
che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (cit. adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno RAGIONE_SOCIALEa diversa interpretazione ivi accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata (cfr. paragrafo 34 RAGIONE_SOCIALEa parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia citata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale RAGIONE_SOCIALE‘attività libero -professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento
che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione);
che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024.