Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16935 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37101-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1244/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 1616/2017;
Oggetto
Gestione separata RAGIONE_SOCIALE,
soggetti obbligati,
limite reddituale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 29.5.2019, la Corte d’appello di Bari, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione separata pretesi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per l’anno 2009;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 26 -31, l. n. 335/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 8, l. n. 247/2010, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’iscrizione alla Gestione separata;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa m ettere capo all’iscrizione presso la
medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione);
che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplin a ch’è propria RAGIONE_SOCIALEe gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento a contribuzione di attività libero -professionali svolte in forma occasionale;
che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2024.