Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24318-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrenti –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
soggetti obbligati,
prescrizione contributi,
sanzioni
R.G.N. 24318NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 141/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 322/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.5.2019, la Corte d’appello di Ancona, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso l’avviso bonario comunicatogli il 1°.7.2015 con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009;
che avverso tale pronuncia l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995, 6, d.m. n. 281/1996, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto c he sussistesse a suo carico l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che il versamento del contributo integrativo non fosse sufficiente all’esonero, non essendo utile ai fini RAGIONE_SOCIALE costituzione di alcuna posizione previdenziale;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001 (e succ. mod. e integraz.), per avere la Corte territoriale ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la decorrenza del
termine andasse ancorata alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia commisurato le sanzioni a suo carico in relazione alla più grave fattispecie dell’evasione contributiva, invece che, a tutto concedere, a quella dell’omissione;
che il primo motivo è infondato, essendo ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo RAGIONE_SOCIALE iscrizione -l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritt i all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (così Cass. n. 32167 del 2018 e innumerevoli successive conformi; v. da ult. Cass. n. 24047 del 2022);
che a diverse conclusioni non induce l’assunto sostenuto nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., secondo cui sarebbe mancato in specie l’ accertamento dell’abitualità dell’esercizio dell’attività libero -professionale, trattandosi di questione involgente accertamenti di fatto che, non risultando proposta nei precedenti gradi di merito, non può essere prospettata
per la prima volta in questa sede di legittimità, per di più solo nella memoria citata (così da ult. Cass. n. 21355 del 2022); che, con riguardo al secondo motivo, va preliminarmente ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi (così già Cass. n. 27950 del 2018, cit. nel ricorso per cassazione, seguita da innumerevoli successive conformi);
che, costituendo quaestio iuris l’individuazione sia del termine di prescrizione applicabile sia del suo momento iniziale o finale (cfr. Cass. S.U. n. 10955 del 2002 e succ. conf.), assume tuttavia rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamento previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore (così Cass. n. 10273 del 2021), trattandosi di differimento previsto da fonte normativa alla quale si deve riconoscere natura regolamentare, siccome emanata in attuazione RAGIONE_SOCIALE delega di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 (così Cass. n. 3457 del 2022 e giurisprudenza ivi richiamata);
che, sebbene la sentenza impugnata abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine di prescrizione alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi e non al momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, deve nondimeno rilevarsi che, alla data in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha comunicato l’avviso bonario (1°.7.2015), il termine di prescrizione non era decorso, avendo il d.P.C.M. cit. differito il termine per il pagamento al 6.7.2010;
che, corretta negli anzidetti termini la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, anche il secondo motivo di censura si rivela infondato;
che, con riguardo al terzo motivo, va preliminarmente rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata (ossia l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995) era fin dall’inizio idonea ad esprimere, ‘avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione’, dich iarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., ‘nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE), tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociale (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore’;
che, dovendo applicarsi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti, la questione prospettata in ordine alla commisurazione delle sanzioni civili, trattandosi di periodo temporale antecedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma di interpretazione autentica dichiarata in parte qua incostituzionale, può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili per l’anno qui in contestazione;
che avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio e alla complessità delle questioni trattate, che hanno trovato assetto definitivo solo in esito alla citata pronuncia del giudice delle leggi, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le s pese dell’intero processo;
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni civili sui contributi relativi all’anno 2009. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11.4.2024.