Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12360-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N. 12360/2019
Ud. 13/02/2025 CC
avverso la sentenza n. 376/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 140/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, NOME COGNOME, avvocato e procuratrice di se stessa, impugnava la richiesta di pagamento spiegata nei suoi confronti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 1.692,71 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Con la sentenza n. 101/2018, depositata il 14/03/2018, il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello NOME COGNOME . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello. Con la sentenza n. 376/2018 depositata il 05/11/2018 la Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi, NOME COGNOME . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 335/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato le norme invocate affermando che anche gli avvocati dovrebbero
includersi tra i professionisti da iscrivere alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mentre gli stessi sarebbero esentati se percettori di redditi inferiori al limite di legge.
1.1. Il motivo è infondato. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni invocate e deve andare esente da censure perché si è adeguata al principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale: gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, non hanno secondo la disciplina vigente ” ratione temporis “, antecedente l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEa iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (In applicazione del principio, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALE‘avvocato che, pur esercitando la libera professione, non risultava iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ragione del mancato conseguimento del limite di reddito per il sorgere del relativo obbligo (Cass. 03/08/2022, n. 24047).
Con il terzo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge 335/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 r.d.l. 1827/1935 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La ricorrente deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del credito contributivo potesse decorrere solo dalla data RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi e non dalla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi.
2.1. Con il quarto motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge 335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La ricorrente deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha ritenuto che prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione de lla dichiarazione dei redditi l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse in grado di esercitare il suo diritto non avendo conoscenza RAGIONE_SOCIALEa attività professionale svolta e dei redditi maturati.
2.2. I motivi terzo e quarto vanno esaminati congiuntamente perché logicamente e giuridicamente connessi, riguardando la questione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza e del maturare RAGIONE_SOCIALEa prescrizione con riguardo alla pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Nel merito va premesso che la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente perché, secondo la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale sarebbe decorso dal 21 luglio 2011 e cioè dal giorno RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi , mentre l’atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza del professionista il 4 luglio 2016, allorché la prescrizione non era maturata.
2.4. Orbene, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non è conforme a diritto e va corretta, ma la prescrizione nella
fattispecie non è maturata e il dispositivo, sul punto, va confermato.
2.5. In via preliminare occorre chiarire che la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione è oggetto di controversia tra le parti e può essere valutata in ogni suo aspetto da questa Corte trattandosi di questione di diritto. Si consideri, infatti, come «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, l’intera fattispecie RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo , rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza» (Cass. 03/10/2022, n. 28565).
2.6. Orbene, nell’affermare che la prescrizione nella fattispecie non poteva decorrere se non dalla data RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi perché prima l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stato messo nella condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dalla professionista nell’anno 2010, la Corte di Appello non ha applicato un principio di diritto costantemente affermato da questa Corte secondo il quale: «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo» (così, ex multis , Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, Cass. nr. 5578 del 2022 e Cass. 28721/2024).
2.7. Nel definire la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata deve, allora, prendersi in considerazione la scadenza del termine di pagamento e -come da ultimo chiarito da Cass. 05/09/2023 n. 25755, con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009» (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); l ‘art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o RAGIONE_SOCIALEe esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione; il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente
assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11)».
2.8. Nel caso di specie viene in rilievo il D.P.C.M del 12 maggio 2011 che ha disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi originariamente stabilito, senza maggiorazione, al 6 luglio 2011. L’atto di messa in mora RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, intervenut o il 4 luglio 2011 e pertanto nel quinquennio, ha interrotto il termine di prescrizione. La prescrizione non è decorsa e la conclusione raggiunta dalla Corte di Appello, sebbene in ragione di un percorso argomentativo che va corretto nei termini innanzi specificati, va confermata.
Con il secondo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, commi 8 e 9, RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente la sentenza avrebbe errato nel non rilevare la ec cessività RAGIONE_SOCIALEa sanzione comminata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che sarebbe oltre i limiti di legge non essendo dovuti gli interessi di mora.
3.1 Il motivo va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.
3.2. Questa Corte, quanto alle sanzioni civili per la violazione degli obblighi contributivi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che «lo stato di incertezza sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati RAGIONE_SOCIALEa buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all’interno RAGIONE_SOCIALEa possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva» (Cass. 03/06/2022, n. 17970); tuttavia, in ragione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale 22/04/2022, n. 104 che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», nella fattispecie concreta, le sanzioni non sono dovute, in quanto riferite all’anno 2010. Come osservato nella citata Cass. 17970 del 2022 (in motivazione, punto 40) «la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti».
3.3. Ne consegue che la questione prospettata in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, trattandosi di periodi temporali antecedenti alla norma di interpretazione autentica dichiarata incostituzionale, con la declaratoria che «nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata […]»; (v. Cass. 17970 cit., punto 41) per l’anno 2010.
In definitiva, respinti il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso (questi ultimi previa correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.), va accolto il secondo motivo e,
cassata sul punto la sentenza impugnata, la controversia va decisa nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
In relazione all’obiettiva incertezza RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse e alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , vanno compensate le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relat ive alla gestione separata per l’anno 2010.
Dichiara compensate le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta