Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31182 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31182 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 14679-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato – e sul ricorso 15064-2021 proposto da:
R.G.N. 14679/2021
R.G.N. 15064/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 15/05/2024
PU
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 688/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/11/2020 R.G.N. 129/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione e in riforma parziale della decisione di primo grado che aveva rigettato integralmente il ricorso dell’ingegnere NOME COGNOME ha disposto
l’applicazione delle «minori» sanzioni previste dall’art. 116, comma 8, lett. b, della legge nr. 388 del 2000.
In discussione l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del professionista, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2008, i giudici territoriali hanno ritenuto sussistente l’obbligo e non prescritto il credito contributivo. Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, in applicazione del DCPM 4.6.2009, andava fissato al 6 luglio 2009. L’atto di messa in mora dell’Istituto, del 30 giugno 2014, era tempestivo, non essendo maturata la prescrizione quinquennale.
Non era corretto, invece, il regime sanzionatorio applicato dall’Istituto. Nel caso di specie, era integrata la fattispecie di omissione e non quella di evasione contributiva.
Avverso la sentenza, proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato il 21 maggio 2021, NOME COGNOME con due motivi.
Con successivo ricorso, notificato il 25 maggio 2021, da qualificarsi come incidentale, anche l’INPS ha chiesto la cassazione della sentenza con un unico motivo.
I due ricorsi sono stati fissati, originariamente, in adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione.
Con ordinanza nr. 454 del 2022, la Corte ha rimesso i ricorsi, previa riunione, alla quarta sezione; si poneva la questione del regime sanzionatorio che, all’epoca, la Corte costituzionale, aveva affrontato, con la pronuncia nr. 104 del 2022, solo in relazione alla categoria degli avvocati.
In prossimità dell’odierna udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il professionista deduce la
violazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, così come interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, della legge nr. 6 del 1981, art.21, e dello Statuto Inarcassa, art. 7.2, nonché del principio di autonomia dei privati.
Il ricorrente chiede di rimeditare l’orientamento posto a fondamento della decisione, di rimettere alle sezioni unite la questione oggetto di causa e rileva la pendenza di un procedimento legislativo finalizzato a dare forma di legge alla tesi sostenuta.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., in combinato disposto con la legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per non avere la Corte di appello giudicato prescritto il credito dell’INPS.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge nr. 388 del 2000, avendo la Corte di Appello applicato il regime dell’omissione e non quello dell’evasione contributiva.
I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente con il motivo del ricorso incidentale, ponendo questioni connesse e più volte esaminate da questa Corte.
Secondo il diritto vivente (tra le più recenti, Cass. nn. 33850, 30675 e 21962 del 2023; nonché, ex plurimis , Cass. nr. 20288 del 2022) gli ingegneri e architetti, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata INPS, in quanto, secondo la ratio dell’art. 2, comma
26, della legge nr. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
La Corte Costituzionale ha, peraltro, ritenuto la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del D.L. nr. 98 del 2011, come convertito, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità (Corte Cost., sentenza nr. 238 del 2022).
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, con orientamento altrettanto consolidatosi, la Corte ha ritenuto che il dies a quo vada fissato al momento di pagamento dei contributi, come prorogato dai DPCM succedutisi nel tempo (v. Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi: ex plurimis , v. Cass. nr. 25791 del 2023, in motiv. p. 12 e ss). Si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionale in senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore ( v ., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga in rilievo la specifica posizione del professionista.
Passando, invece, al tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, per la categoria professionale che qui rileva, la Corte costituzionale, con la pronuncia nr. 55 del 2024, intervenuta nelle more del giudizio, ha osservato come sussistano le medesime condizioni espresse nella pronuncia nr. 104 del 2022 a proposito della previdenza forense e, in particolare, esigenze
a tutela dell’affidamento scusabile riposto dai professionisti interessati nella possibile interpretazione dell’art. 2 cit. che li esentava dall’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi.
18. Come per gli avvocati, prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del D.L. nr. 98 del 2011, come convertito, il comportamento dell’ingegnere o architetto che – pur essendo iscritto al relativo albo professionale, non poteva iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto, svolgendo contestualmente anche un’altra attività lavorativa, risultava iscritto alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria – ometteva di iscriversi alla Gestione separata INPS trovava dunque una scusante nei primi (e diversi) arresti della giurisprudenza di legittimità.
19. Il Legislatore, pertanto, nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza» (sentenza nr. 104 del 2022).
20. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è stata dunque operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti, mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS in relazione ai contributi maturati per il periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
21. Nessun fondamento ha, peraltro, la tesi dell’INPS, esposta sia nella memoria illustrativa che in sede di discussione orale, secondo cui le sanzioni, bloccate fino all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del D.L. nr. 98
del 2011, riprenderebbero a calcolarsi da tale data e fino al pagamento. Prospettazione che l’Inps, erroneamente, ritiene di ricavare anche da alcuni precedenti di questa Corte.
Osserva la Corte che l’effetto delle pronunce della Consulta è, invece, proprio quello di rendere, per sempre, improduttiva di sanzioni la condotta del professionista che ha omesso il versamento dei contributi, pur dovuti, in relazione al periodo di cui si è detto.
Conclusivamente, il ricorso principale va accolto limitatamente alle sanzioni. Resta assorbito il ricorso incidentale.
Negli stessi sensi la sentenza impugnata -che ha espressamente dichiarate dovute le sanzioni secondo il regime dell’omissione contributiva- va cassata in parte qua , e, decidendosi la causa nel merito, va accertato che nulla è dovuto dal ricorrente principale a titolo di sanzioni civili per l’anno 2008.
Le spese dell’intero processo possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale in corso di causa.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e dichiara che nulla è dovuto per sanzioni in relazione ai contributi dell’anno 2008. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024