Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19355 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2461-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 596/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 941/2017;
R.G.N. 2461/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, ingegnere, volto a conseguire l’annullamento d ella propria iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposta d’ufficio da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2008 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 L.335/95.
In particolare la sentenza di secondo grado, reputando che l’iscrizione sia dovuta per i lavoratori autonomi che svolgano un’attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione all’albo, e che la sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 comma 12 D.L. 98/2011 si riferisca ad attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (enti previdenziali di diritto privato previsti dal d.lgs. 509/94), senza estendere con effetto retroattivo l’ambito sogg ettivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla gestione separata, ha ritenuto di disattendere l’orientamento d i questa Corte espresso con sentenza n.30344/2017, basato sulla universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEe iscrizioni a cui il lavoratore era già tenuto (presso RAGIONE_SOCIALE come lavoratore dipendente e presso INARCASSA per il contributo integrativo inerente all’attività libero professionale) e RAGIONE_SOCIALEa natura residuale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE correlata all’esercizio di attività di lavor o autonomo non subordinata all’iscrizione in appositi albi od elenchi di cui all’art. 2 comma 25.
Ha ritenuto, ad ogni modo, fondata l’eccezione di prescrizione per avere il professionista ricevuto la richiesta di pagamento il 17/6/2014, decorso il quinquennio successivo alla scadenza
RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento alla data del 16/6/2009, senza che assuma rilievo per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’impossibilità di esercitare il diritto in data antecedente alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, non ravvisandosi alcuna ipotesi di sospensione dei termini di cui all’art. 2941 n.8 c.c. riferibile alle sole cause giuridiche di ostacolo all’esercizio di un diritto.
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza affidandosi a due motivi a cui il contribuente interpone controricorso.
A ll’adunanza camerale del 13 febbraio 2025, la controversia è stata trattata e decisa con riserva di motivazione.
RITENUTO CHE
1.Con il primo motivo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e l a falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co.26 L.335/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 co.12 D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, nonché in connessione con art. 3 L.179/1958, artt. 10 e 21 L.n.6/1981, artt. 7, 23 e 37 Statuto RAGIONE_SOCIALE, per non avere la Corte territoriale ritenuto l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per coloro che, in via abituale ancorché non esclusiva, svolgono un’attività di lavoro autonomo per il cui esercizio è prevista l’iscrizi one ad uno albo professionale, al quale non abbiano l’obbligo di versare la contribuzione presso il corrispondente ente di RAGIONE_SOCIALE; e per non aver considerato che la legge istitutiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esclude dall’obbligo di iscrizione i professionisti iscritti a forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, premesso il quadro normativo di riferimento, l’ingegnere che abbia una tutela RAGIONE_SOCIALE quale lavoratore subordinato e non fruisce RAGIONE_SOCIALEa forma di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria sostitutiva di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, qualora svolga un’attività professionale autonoma non può non essere iscritto alla RAGIONE_SOCIALE separata e provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione calcolata sull’importo del reddito di lavoro autonomo esposto sulla dichiarazione dei redditi. All ‘uopo , l’istituto ricorrente richiama l’orientamento di legittimità espresso con sentenze n.30344/17 e n.32507/18 ed altre pronunce sul tema RAGIONE_SOCIALEa universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa obbligatoria per cui l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 co. 2 L.269/03) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il soggetto svolge altra diversa attività per cui già risulta iscritto ad altra gestione.
Con il secondo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., art. 2 commi 26-31 L.335/1995, artt. 10, 13, 18 d.lgs. 241/97, art. 17 commi 1 e 2 DPR 435/2001 come mod. da art. 2 d.l. 63/2022, art. 2 DPR 322/98, art. 36-bis co.2 lett. F, e 36-ter DPR 600/73, per non aver considerato che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa determinazione del contributo dovuto ad RAGIONE_SOCIALE nella misura del 10% del reddito conseguito per l’attività professionale svolta, come risultante dalla dichiarazione dei redditi, e del controllo svolto sulla base dei dati in possesso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione tributaria in ordine alla rispondenza dei contributi versati con la dichiarazione dei redditi, e quindi RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il reddito costituisce anche la base imponibile per il calcolo del co ntributo, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva può essere compiuto solo dopo la scadenza del termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferiscono i contributi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe , quindi, contezza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza
del suo diritto soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, ossia dopo il 31 luglio, ovvero il 31 ottobre, se presentata in via telematica, RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello nel quale va versato il contributo; il diritto non può essere esercitato prima di tale scadenza poiché l’ente non può controllare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo e l’esatto ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme dovute. In definitiva, il termine di versamento dei contributi era scaduto il 20/6/2009, la dichiarazione dei redditi fu presentata il 5/10/09, il primo atto interruttivo era pervenuto il 17/6/2014 e l’avviso bonario il 24/12/2015: la sentenza impugnata aveva perciò erroneamente dichiarato prescritto il credito perché alla data del 20/6/2009 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva la possibilità giuridica né di fatto di verificare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa propria obbligazione.
Il controricorrente, premesso di aver dichiarato i redditi alla propria cassa professionale a cui versa il contributo integrativo, e rammentato il principio di esclusività RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione ad una gestione RAGIONE_SOCIALE per una sola attività, confuta, innanzitutto, il secondo motivo di ricorso decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal giorno in cui avrebbero dovuto essere riscossi i contributi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 dpr 435/2001 come mod. dal DL 223/2006, ossia dal 16 giugno RAGIONE_SOCIALE‘ann o successivo a quello di riferimento, e, riguardo al primo motivo, evidenzia che la tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal professionista, proprio perché subordinata all’iscrizione all’Albo, non è disciplinata dal comma 26 ma dal comma 25 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 335/95; inoltre, dalle norme statutarie RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è anche previsto l’esonero dall’obbligo di iscrizione e dal versamento del contributo soggettivo ma non da quello integrativo, laddove una contraria tesi finirebbe per violare il divieto di doppia contribuzione.
Invoca anche la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co mma 26 L.335/95 e RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 18 co.12 DL 989/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. laddove, alla luce RAGIONE_SOCIALEe pronunce di legittimità, è stato esteso il campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEe predette norme ad ipotesi espressamente escluse, travolgendo i princìpi del divieto RAGIONE_SOCIALEa doppia contribuzione, di autonomia impositiva RAGIONE_SOCIALEe Casse di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa funzione solidaristica del prelievo. Conclude altresì per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite dovendosene disporre la condanna a carico di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
3. Il ricorso è fondato.
Riguardo al primo motivo, va confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, espresso in plurime pronunce rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. art. c.p.c. (cfr. ord. 179/2025, 36251/2022, n.11322/2022, 33399/2021, n.334/2021, n.35366/2021, 35672/2021). Ivi è rimasto affermato il principio secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE, che siano iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (esclusione dall’iscrizione prevista dall’art. 21 L.6/1981 e dall’art. 7 co.5 RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE iscritti a forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato), rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali (come previsto dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Legge n.6/1981) , sono tenuti comunque ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
in quanto la ratio universalistica RAGIONE_SOCIALEe tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n.111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE. Altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo al cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez. L. 3/03/2021, n.5826).
4.1 – Con i richiamati arresti -in particolare con l’ultimo citatosi è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com ‘è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela RAGIONE_SOCIALE in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di RAGIONE_SOCIALE abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE, a causa RAGIONE_SOCIALEa loro contemporanea iscrizione presso altra gestione RAGIONE_SOCIALE obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE
separata, da risolversi “volgendosi all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa L. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018″ (così, Cass. n. 5826 cit.).
5. Si aggiunga che sul principio universalistico RAGIONE_SOCIALEe tutele previdenziali e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione di tale tutela per il lavoratore autonomo si è espressa anche l’ ordinanza interlocutoria n.22056/2023 (di rimessione alla Corte Costituzionale per la sola parte relativa alla legittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni); sul tema del rispetto del principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale laddove il professionista iscritto all’Albo sia tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ancorché non iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a cui versa il solo contributo di solidarietà, stante la funzione solidaristica RAGIONE_SOCIALEa contribuzione integrativa dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALEa m era iscrizione all’albo, si veda anche Cass. n. 25605/2023, che sul rapporto fra i due sistemi di copertura RAGIONE_SOCIALE si è così espressa ‘ Secondo tale orientamento (quello RAGIONE_SOCIALEa sentenza 30344/17), il rapporto tra il sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle e quello RAGIONE_SOCIALEa gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n.20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n.104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co.26 L. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa
universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa richiamata è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta ‘. Nello stesso senso, ord. n.28652/2024 che, in applicazione del suddetto principio, ha confermato la pronuncia che av eva affermato l’obbligo di iscrizione per l’attività libero -professionale svolta da un ingegnere, ivi evidenziandosi gli stessi rilievi sulla compatibilità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa in esame, come espressi con la citata sent. Corte Cost. n. 104/2022, in affermazione di un sistema normativo che rinviene il suo fondamento costituzionale nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio di universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori. Per tale ragione, ed in linea con l’espresso orientamento giurisprudenziale, va respinta, perché manifestamente infondata, l’analoga questione di costituzionalità siccome prospettata dal controricorrente.
Ancora, va affermata la compatibilità con il versamento del contributo integrativo in virtù RAGIONE_SOCIALEa sola iscrizione all’Albo professionale, poiché il professionista iscritto all’Albo , tenuto al contributo integrativo, non versa contribuzione utile a costituire una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE se non svolge continuativamente l’esercizio professionale; ed è esonerato non colui che è iscritto all’Albo bensì il professionista che è anche lavoratore dipendente e non esegue versamenti suscettibili di una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE.
6.1 – Si osservi anche che non è estranea alla gestione separata l’attività professionale per la quale è richiesta l’iscrizione ad
appositi albi, poiché la delega di cui all’art. 2 comma 25 L.335/95 ad emanare norme volte ad assicurare la tutela RAGIONE_SOCIALE in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi, non ha escluso ma definito il perimetro di tutela RAGIONE_SOCIALE, da assicurare anche in favore di coloro per i quali non è possibile procedere a forme autonome di gestione, donde la successiva disposizione del c omma 26 sui soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, ivi inclusi i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, come autenticamente interpretato dall’art. 18 comma 12 DL. 98/2011.
6.2 – È comunque irrilevante il pagamento del contributo integrativo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per dichiarare l’esenzione dall’iscrizione alla gestione separata quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘integrale assolvimento degli obblighi verso la cassa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non riscontrandosi una funzione RAGIONE_SOCIALE del contributo integrativo, bensì solidaristica. Né si ravvisa una violazione del principio di esclusività ed unicità del regime RAGIONE_SOCIALE vigente per la medesima attività professionale avendo la cassa di gestione separata RAGIONE_SOCIALE natura residuale, e disponendo il professionista di proprie cognizioni tecniche nell’esercizio di attività abituale non esclusiva di lavoro autonomo, dando ad essa continuità ed effettività nei suoi contenuti tipici, in una prospettiva dinamica e non statica RAGIONE_SOCIALEa professione a servizio RAGIONE_SOCIALEa quale abbia fornito la propria competenza e le cognizioni tecnico-scientifiche acquisite. Neppure si ravvisa alcuna prevalenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE professionale nella disciplina del regime RAGIONE_SOCIALE spettante, in presenza di norme di rango primario e secondario che precludono
l’iscrizione alla cassa agli RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE che siano iscritti a forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato (art. 21 L.6/81 ed art. 7 RAGIONE_SOCIALEo Statuto); non riconoscerne l’obbligo significherebbe, come lamentato dal ricorrente istituto, violare anche queste disposizioni normative.
In conclusione, non è corretto l’iter interpretativo seguito dal giudice d’appello; dal perimetro normativo dianzi illustrato si evince che il sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE separata va costruito non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica (e ‘norma di chiusura del sistema’, come riporta Corte Cost. n.104/2022), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino agli enti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE professionale di RAGIONE_SOCIALE alcun ‘versamento contributivo’ suscettibile di dar luogo ad una posizione RAGIONE_SOCIALE (così, ex multis , Cass. nn. 5826/2021, 20288/2022 e 10286/2023, tutte sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe già citate sent. Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018).
Sul secondo motivo di ricorso occorre precisare che la soluzione cui perviene l’istituto ricorrente (crediti contributivi non prescritti) è in questa sede condivisa, ancorché ad essa si addivenga per ragioni diverse da quelle illustrate dal ricorrente. La questione concerne la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito contributivo e, quindi, impone la verifica RAGIONE_SOCIALEa sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento; la Corte territoriale ha considerato, in via subordinata rispetto alla dichia rata insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, che il termine di pagamento dei contributi in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2008 fosse quello del 16/6/2009 (il giorno 16 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno
successivo a quello di riferimento) ; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE invece ritiene non prescritto il proprio credito dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa alla data RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione reddituale del professionista, essendo questo il momento in cui l’istituto ha la possibilità di accertare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento.
8.1 L’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte è di tutt’altro avviso: sul tema RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stato affermato, in sent. n.27950/2018 che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla successiva data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20/4/2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione fosse segnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2935 cod. civ., dal momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi. In particolare, come confermato già con ord. n. 19403/19, si è chiarito che « il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giuridico all’esercizio del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico
successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione RAGIONE_SOCIALE‘apposito quadro. Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all’interno RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del moRAGIONE_SOCIALEo di dichiarazione dei redditi) la incompletezza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ma) come ipotesi di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al COGNOME del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE, in quanto la eccezione di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio (in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677 ».
Non è dunque corretto individuare il termine iniziale di decorrenza nella data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi assegnando ad essa la fonte di conoscenza (recte, conoscibilità) RAGIONE_SOCIALE‘entità reddituale alla quale ancorare la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base contributiva per i versamenti alla gestione separata, giacché già alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘acconto IRPEF l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva disporre dei dati reddituali, ancorché provvisori, in base ai quali poter avviare gli accertamenti necess ari per contestare l’eventuale omesso versamento contributivo. E non hanno rilievo gli ostacoli di mero fatto come quelli che trovino causa nell’ignoranza, da parte del titolare, RAGIONE_SOCIALE‘evento generatore del diritto: impropriamente sarebbe qualificabile come ostacolo giuridico all’esercizio del diritto la difficoltà di accertamento del diritto RAGIONE_SOCIALE
prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi. Il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo inizia, invece, a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, coincidente con il mancato versamento alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo a cui è tenuto il contribuente, ossia al 16 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello a cui si riferisce la produzione reddituale e, quindi, la copertura contributiva.
Non va tuttavia obliterato che a seguito RAGIONE_SOCIALEa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello sul tema RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., l’intera fattispecie RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo” ed eventuali vicende interruttive del termine, rimane “sub iudice” e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza (cfr. sul punto, sent. 28565/2022, e sent. n. 32683/2022). In entrambi i casi esaminati nelle due pronunce da ultimo citate, come in quello in questa sede, si agganciava il “dies a quo” RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi alla proroga prevista dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, co.5, del d.lgs. n. 241 del 1997, norma attributiva del potere, in capo al AVV_NOTAIO su proposta del Ministro competente, di modifica dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta, per esigenze generali od organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, con o senza maggiorazione a seconda del periodo più o meno lungo (inferiore o superiore a venti giorni) di differimento del pagamento.
Trattasi dunque di fonte normativa subprimaria, non regolamentare, di cui occorre tener conto per la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata. In particolare, l ‘ambito
applicativo è definito, per l’annualità oggetto di interesse (2008), dal D.P.C.M. del 14/6/2009 che ha prorogato al 6/7/2009 la scadenza del versamento contributivo per l’anno precedente; rispetto a tale data, il termine quinquennale di prescrizione si intende spirato al 6/7/2014. Ed entro tale data va verificato se l’isti tuto RAGIONE_SOCIALE abbia compiuto un atto interruttivo idoneo a far valere la propria pretesa creditoria, esplicativo RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad esercitare il proprio diritto.
11.1 L’impugnata sentenza, nel far decorrere la prescrizione dal 16/6/2009, ha trascurato di tener conto del differimento al 6/7/2009, in forza del citato DPCM, inscindibilmente connesso con la fonte primaria (in tal senso, anche ord. n.24816/24, n.24584/24 e, da ultimo, ord. n.28817/2024). Sulla base del dato temporale riportato in ricorso (notifica RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento al 17/6/2014) devesi affermare, da un lato, che il termine di scadenza del pagamento contributivo non era ancora decorso ai sensi del DPCM del 14/6/2009, dall’altro che la valenza interruttiva RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE medio tempore intercorsa costituisce una verifica demandata al giudice di merito, unitamente alla verifica di eventuali ulteriori atti di sospensione e/o interruzione del termine di prescrizione (presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi e notifica di avviso bonario), cui potrebbero altresì aggiungersi verifiche sul quantum debeatur, se comprensive di accessori ove richiesti.
12. La Corte territoriale, che non si è attenuta ai suddetti principi ricostruttivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, deve confrontarsi con la differita scadenza di versamento e con le ulteriori verifiche menzionate. Per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla stessa Corte
d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente vittorioso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co.1 -quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.