Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19565 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24739-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Gestione separata ingegneri
R.G.N.24739/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 73/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 238/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. L a Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’ing. COGNOME COGNOME alla Gestione Separata dell’INPS nonché l’insussistenza dell’obbligo contributivo ri portato nell’avviso di addebito opposto per l’anno 2008 e l’indebita richiesta di pagamento per l’anno 2009 e per gli anni 2010 e seguenti; a favore della tesi del ricorrente, assegnista di ricerca universitario e libero professionista iscritto all’Albo, i l tribunale aveva condannato INPS alla cancellazione del suo nominativo dalla Gestione Separata, disattendendo la prospettazione dell’istituto per il carattere residuale della disciplina di cui all’art. 2 co.26 L.335/95 e successiva norma di interpretazion e autentica dell’art. 18 co.12 d.l. 98/11 conv. in L.111/2011 e per l’avvenuto pagamento del contributo integrativo alla cassa previdenziale di categoria professionale (Inarcassa).
La Corte territoriale su quest’ultimo aspetto ha rilevato che tale contribuzione non è affatto idonea a costituire una posizione previdenziale e, richiamato l’orientamento di legittimità avviato con sentenza di questa Corte n.30345/2017 sulla ammissibile duplice iscrizione a diverse gestioni per la tutela assicurativa inerente all’espletamento di una duplice attività lavorativa, e successive conformi (tra le quali la n. 32166/18) sull’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo, i quali non versino ad altre forme di previdenza a cui siano iscritti il contributo soggettivo ma solo il contributo integrativo, ovvero che svolgano attività non soggette al versamento contributivo in base ai rispettivi statuti, ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione in presenza di attività abituale, ma anche occasionale, entro il limite monetario indicato nell’art. 44 co .2 del d.l. n. 269/2003, pur svolgendo il soggetto anche altra attività per la quale già risulta iscritto ad altra gestione.
Sul tema della prescrizione, infine, la Corte territoriale ha accolto l’eccezione dell’appellato relativamente alle annualità 2008 e 2009, avendo l’interessato ricevuto le richieste di pagamento in data 30/6/2014 e 29/6/2015, ossia oltre il quinquennio dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere, individuato nella data di versamento dei contributi del 16 giugno di ogni anno solare successivo a quello di riferimento, in mancanza di atti interruttivi, ed ha invece accolto l’appello di I NPS con riferimento al periodo successivo al 2010. In buona sostanza, per gli anni 2008 e 2009 l’appello era stato ritenuto infondato, escludendo l’obbligo del pagamento contributivo per una ragione (intervenuta prescrizione) diversa da quella ritenuta dal tribunale (inesistenza dell’obbligo).
Avverso tale sentenza ricorre il professionista ingegnere affidandosi a sette motivi, illustrati in memoria, a cui l’INPS resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 26 L.335/1995 in combinato disposto con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 comma 12 DL 98/2011, dell’art. 21 L.6/1981 ed art. 7.2 dello Statuto Inarcassa, del principio di autonomia degli enti privati tratto da art. 2 comma 25 L.335/95, art. 6 d.lgs. 103/96, art. 18 co.12 dl 98/2011 ed art. 2 L.509/94, nonché la violazione dell’art. 38 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata, pur formalmente invocando il contenuto precettivo delle norme di disciplina della fattispecie, se ne discostava non facendone corretta applicazione, alterando il dettato normativo e non traendo da esso le dovute conseguenze decisorie. Argomenta, quindi, sulla natura residuale della iscrizione alla gestione separata per i professionisti senza cassa o che non sono tenuti a pagare contributi alle proprie casse categoriali; sulla congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 comma 12 del D.L. 98/2011 per i soggetti tenuti alla iscrizione alla gestione separata, avente natura alternativa non cumulativa né esplicativa dei soggetti tenuti all’iscrizione, e sulla efficacia retro attiva della norma di interpretazione autentica del citato art. 18; sulla impossibilità di imporre l’iscrizione alla gestione separata di INPS per mancanza di requisito soggettivo -perché quella di ingegnere è categoria protetta di professionista iscritto ad Albo- ed oggettivo l’attività è soggetta a versamento contributivo secondo il proprio regolamento- sicché il caso in esame si porrebbe al di fuori della disciplina dell’art. 18 co .12 D.L. 98/11, trattandosi di soggetti esonerati ex lege 335/95 per i quali è invece obbligatoria l’iscrizione a Inarcassa per carattere di continuità, e sul punto richiama la sentenza di Cass. 13218/2008; rileva che l’interpretazione della Corte di merito si pone in contrasto con
la relazione alla legge delega, con il concetto di attività svolta come reddito prodotto, ed equipara situazioni differenti autonomi senza cassa con autonomi non iscrivibili per copertura IVS relativa ad altra attività per i quali è prevista una tutela previdenziale-; sostiene che la ratio legis del 1995 è quella di aver prima conferito al Governo, con art. 2 comma 25, la delega a disciplinare la previdenza dei liberi professionisti con forme autonome di previdenza affidate agli Albi secondo lo schema dell ‘ente di diritto privato delineato dal d.lgs. 509/94, e poi al comma 26 di aver istituito un fondo residuale per i lavoratori senza Albo; ancora, rileva che l’art. 18 D.L. 98/11 prevede al comma 11 il contributo soggettivo ed al comma 12 tutti gli altri contributi, e critica la sentenza Cass. 30344/17 laddove la giurisprudenza di merito avrebbe continuato ad esprimersi in senso difforme rispetto alla universalizzazione delle tutele ex SU 3240/2010, principio non dirimente e non applicato in modo assoluto; c onclude poi evidenziando l’incomprensibile ragione per la quale debba essere versato a Inarcassa il contributo soggettivo sul reddito prodotto dallo svolgimento di attività professionale di ingegnere, se esclusivo, e ad INPS, se non esclusivo.
Nel secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, inerente alla circostanza pacifica che il ricorrente era iscritto all’Albo professionale ed era beneficiario di esonero; nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 DL 98/2011, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., nella parte in cui in sentenza, pur rilevato che un lavoratore autonomo sarebbe obbligato ad iscriversi alla gestione separata qualora svolga un’attività per la quale non sia richiesta l’iscrizione
all’Albo, non giunge poi a dichiarare la propria esclusione da tale obbligo per essere egli, invece, iscritto in apposito Albo professionale; in sentenza mancherebbe alcun esame della questione giuridica prospettata secondo la quale la congiunzione ‘ovvero’ contenuta nell’art. 18 comma 12 cit. sarebbe di tipo alternativo e non cumulativo o esplicativo, per cui alla ricorrenza anche solo del primo requisito ne discende l’esonero dall’obbligo di iscrizione, ed altrettanto sarebbe stato disatteso l’ulteriore aspetto inerente alla circostanza che il ricorrente era stato regolarmente iscritto alla cassa ingegneri negli anni in disamina con regolari versamenti di contributo integrativo: se la Corte d’appello avesse esaminato le questioni, sarebbe giunta ad affermare l’esonero contributivo.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2 comma 25 L.335/95 e degli artt. 2222 e 2229 c.c. perché sin dalla emanazione della legislazione di riforma del sistema pensionistico l’attività professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizi one ad appositi albi o elenchi era estranea alla Gestione Separata INPS; ed ancora, la Corte territoriale avrebbe disatteso la distinzione tra art. 2 comma 25, che prevede la delega al governo di emanare norme che assicurino la previdenza a professionisti che svolgono attività autonoma il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’Albo, e comma 26 che disciplina la gestione separata per i lavoratori autonomi per i quali non è prevista l’iscrizione ad un albo e che non hanno un ente che decida sulla gestione della tutela previdenziale, senza distinguere fra liberi professionisti (art. 2229 c.c. coloro che svolgono professioni intellettuali) e lavoratori autonomi (art. 2222 c.c. coloro che compiono un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 DL 98/2011, dell’art. 2 L.509/94, dell’art. 1 L.133/2011 e dell’art. 26 comma 5 Regolamento Inarcassa, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo ad Inarcassa e non ha dichiarato che l’integrale assolvimento degli obblighi verso la cassa professionale comporti l’esenzione dall’iscrizione alla gestione separata, perché anche il contributo integrativo, in quanto partecipativo al finanziamento della Cassa, assolve ad una funzione in senso lato previdenziale, essendo utile alla determinazione del montante contributivo individuale.
Nel quinto motivo viene denunciata la violazione del principio di esclusività ed unicità del regime previdenziale vigente su una medesima attività, e la violazione dell’art. 18 comma 12 d.l. 98/2011 e dell’art. 38 Cost., laddove l’iscrizione ad una gestion e previdenziale esclude l’obbligo di contribuzione ad un altro fondo per la stessa attività in considerazione del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestioni contemporaneamente (Cass. 4982/14 e 9076/13 ); ne sono corollari l’autonomia delle casse private, i benefici previdenziali ed il principio solidaristico, per cui RAGIONE_SOCIALE è l’unico ente titolato a richiedere le contribuzioni, e non si giustificherebbe alcuna ingerenza di INPS in presenza di obbligatorietà di iscrizione alla cassa privata, stante la sovranità di Inarcassa nella disciplina del regime previdenziale.
Al sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 38 Cost. laddove la sentenza di appello illegittimamente ritenga che ogni cittadino sarebbe obbligato a costituirsi tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative esercitate in vita. La Corte
d’appello avrebbe confuso l’art. 53 (obbligo di concorrere alle spese in ragione di capacità contributiva) con l’art. 38 Cost. (i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati per soddisfare esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria).
Con il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 133 c.p.c. e 101 comma 2 Cost, dell’art. 132 comma 2 n.4 cpc ed art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e del principio di non interpretabilità della legge interpretativa, in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc per illegittimità del procedimento logico -giuridico adottato, basato sulla tesi dell’ente quale assunto unilaterale che non trova fondamento testuale nella norma di interpretazione autentica.
Nel controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità di tutte le doglianze già oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte, reiettive delle istanze di parte.
3. Il ricorso è infondato.
Le questioni devolute alla Corte sono già state altre volte esaminate e tutte sono infondate sulla base degli argomenti sviluppati dalla sentenza di questa Corte n. 30344/2017 che ha affermato il seguente principio: ‘ Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ‘ratio’ dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai
fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale ‘ .
In particolare, di recente, su un caso analogo, sovrapponibile a quello in esame, è stato affermato che (ord. n. 179/2025): « I primi sette motivi possono essere unitariamente valutati in quanto complessivamente intesi a contestare la legittimità dell’obbligo di iscrizione del professionista ricorrente alla gestione separata dell’RAGIONE_SOCIALE; essi sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate, con orientamento ormai consolidato di questa Corte, in plurime pronunce rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. art. c.p.c. (cfr. ord. n.36251/2022, n.11322/2022, 33399/2021, n.334/2021, n.35366/2021, 35672/2021). Ivi è rimasto affermato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’RAGIONE_SOCIALE (esclusione dalla iscrizione prevista dall’art. 21 L.6/1981 e dall’art. 7 co.5 dello Statuto Inarcassa per gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato), rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali (come previs to dall’art. 10 della Legge n.6/1981), sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n.111 del 2011, al solo versamento di
contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo al cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez. L. 3/03/2021, n.5826). Con i richiamati arresti -in particolare con l’ultimo richiamato- si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all’interpretazione della L. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.) ».
Si aggiunga, con specifico riferimento ai motivi di ricorso in esame, che sul tema del principio universalistico delle tutele
previdenziali e della rilevanza della costituzione di una tutela previdenziale per il lavoratore autonomo si è espressa anche ordinanza interlocutoria n.22056/2023 (di rimessione alla Corte Costituzionale per la sola parte relativa alla legittimità delle sanzioni); sul tema del rispetto del principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale laddove il professionista iscritto all’Albo sia tenuto al versamento della contribuzione alla gestione separata INPS ancorché non iscritto all’Inarcassa a cui versa il solo contributo di solidarietà, stante la funzione solidaristica della contribuzione integrativa dovuta alla Cassa di categoria in ragione della mera iscrizione all’albo, si veda Cass. n.25605/2023, che sul rapporto fra i due sistemi di copertura previdenziale si è così espressa ‘Secondo tale orientamento (quello della sentenza 30344/17), il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione della normativa richiama ta è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna delle censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono
questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta’.
Infondata è la doglianza di omesso esame della circostanza dell’iscrizione all’Albo professionale, poiché la Corte territoriale ha esaminato che il professionista iscritto all’Albo, benché tenuto al contributo integrativo, non versa contribuzione utile a costituire una correlata prestazione previdenziale se non svolge continuativamente l’esercizio professionale; ma non è esonerato colui che è iscritto all’Albo bensì il professionista che è anche lavoratore dipendente e non esegue versamenti suscettibili di una correlata prestazione previdenziale. Sull’uso della congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 comma 12 DL 98/2011, dal tenore alternativo e non esplicativo, si rimanda a quanto argomentato nella pronuncia n.30344/17 richiamata nella impugnata sentenza.
7 . Riguardo al terzo motivo non è fondata l’osservazione della estraneità alla gestione separata dell’attività professionale per la quale è richiesta l’iscrizione ad appositi albi, poiché la delega di cui all’art. 2 comma 25 L.335/95 ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi, non ha escluso ma definito il perimetro di tutela previdenziale, da assicurare anche in favore di coloro per i quali non è possibile procedere a forme autonome di gestione, donde la successiva disposizione del comma 26 sui soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, ivi inclusi i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, come autenticamente interpretato dall’art. 18 comma 12 DL. 98/2011.
Anche il quarto motivo sulla asserita irrilevanza del pagamento del contributo integrativo all’Inarcassa per dichiarare l’esenzione dall’iscrizione alla gestione separata quale conseguenza dell’integrale assolvimento degli obblighi verso la cassa previdenziale di categoria, è infondato, non riscontrandosi una funzione previdenziale del contributo integrativo, bensì solidaristica. E neppure si ravvisa una violazione del principio di esclusività ed unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività professionale, come dedotto al quinto motivo, avendo natura residuale la cassa di gestione separata INPS, e disponendo il professionista di proprie cognizioni tecniche nell’esercizio di attività abituale non esclusiva di lavoro autonomo, dando ad essa continuità ed effettività nei suoi contenuti tipici, in una prospettiva dinamica e non statica della professione a servizio della quale abbia fornito la propria competenza e le cognizioni tecnico-scientifiche acquisite. E neppure è condivisibile l’asserita ‘sovranità’ della Cassa professionale nella disciplina del regime previdenziale spettante, in presenza di norme di rango primario e secondario che precludono l’iscrizione alla cassa agli ingegneri ed architetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato (art. 21 L.6/81 ed art. 7 dello Statuto).
9 . Alcuna violazione dell’art. 38 Cost., denunciata al sesto motivo di ricorso, appare emergere per la necessaria copertura previdenziale del lavoratore; si rammenti quanto già osservato in sent. n. 25605/23 che, di seguito alla sent. n. 30344/17, ha argome ntato: ‘ Secondo tale orientamento, il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A
ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori ‘.
Egualmente infondato è il settimo motivo sul dedotto vizio logico del procedimento interpretativo della norma di interpretazione autentica: dalle citate norme (art. 26 co.2 L.335/95 e art. 18 co.12 D.L. 98/2011 si evince che il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata va costruito infatti non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), che è norma di chiusura del sistema (come riporta Corte Cost. n.104/2022), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino agli enti della categoria professionale di appartenenza alcun ‘versamento contributivo’ suscettibile di dar luogo ad una posizione previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826/2021, 20288/2022 e 10286/2023, tutte sulla scorta delle già citate sent. Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018).
Va infine osservato che il controricorrente istituto non ha sollevato doglianze incidentali in ordine alla dichiarata prescrizione della pretesa contributiva per le annualità 2008 e 2009, sicché la questione, non devoluta alla Corte, non può
essere sottoposta a compiuto esame sulla decorrenza e sulla rilevanza di eventuali atti aventi efficacia sospensiva od interruttiva. Resta invariata la pronuncia di accertato diritto dell’INPS ad esigere i contributi previdenziali dovuti da NOME COGNOME alla gestione separata con riferimento al periodo successivo al 2010, come argomentato e statuito in sentenza.
Discende il rigetto del ricorso con conseguente condanna, per soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, a cui fa altresì seguito la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di rito, ed euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio