Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19565 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24739-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.24739/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 73/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 238/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. L a Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘ing. COGNOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo ri portato nell’avviso di addebito opposto per l’anno 2008 e l’indebita richiesta di pagamento per l’anno 2009 e per gli anni 2010 e seguenti; a favore RAGIONE_SOCIALEa tesi del ricorrente, assegnista di ricerca universitario e libero professionista iscritto all’Albo, i l tribunale aveva condannato RAGIONE_SOCIALE alla cancellazione del suo nominativo dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, disattendendo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto per il carattere residuale RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 2 co.26 L.335/95 e successiva norma di interpretazion e autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 co.12 d.l. 98/11 conv. in L.111/2011 e per l’avvenuto pagamento del contributo integrativo alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di categoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale su quest’ultimo aspetto ha rilevato che tale contribuzione non è affatto idonea a costituire una posizione RAGIONE_SOCIALE e, richiamato l’orientamento di legittimità avviato con sentenza di questa Corte n.30345/2017 sulla ammissibile duplice iscrizione a diverse gestioni per la tutela assicurativa inerente all’espletamento di una duplice attività lavorativa, e successive conformi (tra le quali la n. 32166/18) sull’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo, i quali non versino ad altre forme di previdenza a cui siano iscritti il contributo soggettivo ma solo il contributo integrativo, ovvero che svolgano attività non soggette al versamento contributivo in base ai rispettivi statuti, ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione in presenza di attività abituale, ma anche occasionale, entro il limite monetario indicato nell’art. 44 co .2 del d.l. n. 269/2003, pur svolgendo il soggetto anche altra attività per la quale già risulta iscritto ad altra RAGIONE_SOCIALE.
Sul tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, infine, la Corte territoriale ha accolto l’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘appellato relativamente alle annualità 2008 e 2009, avendo l’interessato ricevuto le richieste di pagamento in data 30/6/2014 e 29/6/2015, ossia oltre il quinquennio dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere, individuato nella data di versamento dei contributi del 16 giugno di ogni anno solare successivo a quello di riferimento, in mancanza di atti interruttivi, ed ha invece accolto l’appello di I NPS con riferimento al periodo successivo al 2010. In buona sostanza, per gli anni 2008 e 2009 l’appello era stato ritenuto infondato, escludendo l’obbligo del pagamento contributivo per una ragione (intervenuta prescrizione) diversa da quella ritenuta dal tribunale (inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo).
Avverso tale sentenza ricorre il professionista ingegnere affidandosi a sette motivi, illustrati in memoria, a cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 L.335/1995 in combinato disposto con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18 comma 12 DL 98/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 L.6/1981 ed art. 7.2 RAGIONE_SOCIALEo Statuto InarRAGIONE_SOCIALE, del principio di autonomia degli enti privati tratto da art. 2 comma 25 L.335/95, art. 6 d.lgs. 103/96, art. 18 co.12 dl 98/2011 ed art. 2 L.509/94, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata, pur formalmente invocando il contenuto precettivo RAGIONE_SOCIALEe norme di disciplina RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, se ne discostava non facendone corretta applicazione, alterando il dettato normativo e non traendo da esso le dovute conseguenze decisorie. Argomenta, quindi, sulla natura residuale RAGIONE_SOCIALEa iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i professionisti senza RAGIONE_SOCIALE o che non sono tenuti a pagare contributi alle proprie casse categoriali; sulla congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 comma 12 del D.L. 98/2011 per i soggetti tenuti alla iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente natura alternativa non cumulativa né esplicativa dei soggetti tenuti all’iscrizione, e sulla efficacia retro attiva RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica del citato art. 18; sulla impossibilità di imporre l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancanza di requisito soggettivo -perché quella di ingegnere è categoria protetta di professionista iscritto ad Albo- ed oggettivo l’attività è soggetta a versamento contributivo secondo il proprio regolamento- sicché il caso in esame si porrebbe al di fuori RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 co .12 D.L. 98/11, trattandosi di soggetti esonerati ex lege 335/95 per i quali è invece obbligatoria l’iscrizione a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per carattere di continuità, e sul punto richiama la sentenza di Cass. 13218/2008; rileva che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito si pone in contrasto con
la relazione alla legge delega, con il concetto di attività svolta come reddito prodotto, ed equipara situazioni differenti autonomi senza RAGIONE_SOCIALE con autonomi non iscrivibili per copertura IVS relativa ad altra attività per i quali è prevista una tutela RAGIONE_SOCIALE-; sostiene che la ratio legis del 1995 è quella di aver prima conferito al Governo, con art. 2 comma 25, la delega a disciplinare la previdenza dei liberi professionisti con forme autonome di previdenza affidate agli Albi secondo lo schema RAGIONE_SOCIALE ‘ente di diritto privato delineato dal d.lgs. 509/94, e poi al comma 26 di aver istituito un fondo residuale per i lavoratori senza Albo; ancora, rileva che l’art. 18 D.L. 98/11 prevede al comma 11 il contributo soggettivo ed al comma 12 tutti gli altri contributi, e critica la sentenza Cass. 30344/17 laddove la giurisprudenza di merito avrebbe continuato ad esprimersi in senso difforme rispetto alla universalizzazione RAGIONE_SOCIALEe tutele ex SU 3240/2010, principio non dirimente e non applicato in modo assoluto; c onclude poi evidenziando l’incomprensibile ragione per la quale debba essere versato a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il contributo soggettivo sul reddito prodotto dallo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE di ingegnere, se esclusivo, e ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, se non esclusivo.
Nel secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, inerente alla circostanza pacifica che il ricorrente era iscritto all’Albo RAGIONE_SOCIALE ed era beneficiario di esonero; nonché la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 DL 98/2011, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., nella parte in cui in sentenza, pur rilevato che un lavoratore autonomo sarebbe obbligato ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qualora svolga un’attività per la quale non sia richiesta l’iscrizione
all’Albo, non giunge poi a dichiarare la propria esclusione da tale obbligo per essere egli, invece, iscritto in apposito Albo RAGIONE_SOCIALE; in sentenza mancherebbe alcun esame RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica prospettata secondo la quale la congiunzione ‘ovvero’ contenuta nell’art. 18 comma 12 cit. sarebbe di tipo alternativo e non cumulativo o esplicativo, per cui alla ricorrenza anche solo del primo requisito ne discende l’esonero dall’obbligo di iscrizione, ed altrettanto sarebbe stato disatteso l’ulteriore aspetto inerente alla circostanza che il ricorrente era stato regolarmente iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE negli anni in disamina con regolari versamenti di contributo integrativo: se la Corte d’appello avesse esaminato le questioni, sarebbe giunta ad affermare l’esonero contributivo.
Con il terzo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 25 L.335/95 e degli artt. 2222 e 2229 c.c. perché sin dalla emanazione RAGIONE_SOCIALEa legislazione di riforma del sistema pensionistico l’attività RAGIONE_SOCIALE per il cui esercizio è richiesta l’iscrizi one ad appositi albi o elenchi era estranea alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; ed ancora, la Corte territoriale avrebbe disatteso la distinzione tra art. 2 comma 25, che prevede la delega al governo di emanare norme che assicurino la previdenza a professionisti che svolgono attività autonoma il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’Albo, e comma 26 che disciplina la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i lavoratori autonomi per i quali non è prevista l’iscrizione ad un albo e che non hanno un ente che decida sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE, senza distinguere fra liberi professionisti (art. 2229 c.c. coloro che svolgono professioni intellettuali) e lavoratori autonomi (art. 2222 c.c. coloro che compiono un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 DL 98/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 L.509/94, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 L.133/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 comma 5 Regolamento InarRAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non ha dichiarato che l’integrale assolvimento degli obblighi verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comporti l’esenzione dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché anche il contributo integrativo, in quanto partecipativo al finanziamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, assolve ad una funzione in senso lato RAGIONE_SOCIALE, essendo utile alla determinazione del montante contributivo individuale.
Nel quinto motivo viene denunciata la violazione del principio di esclusività ed unicità del regime RAGIONE_SOCIALE vigente su una medesima attività, e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 d.l. 98/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., laddove l’iscrizione ad una gestion e RAGIONE_SOCIALE esclude l’obbligo di contribuzione ad un altro fondo per la stessa attività in considerazione del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestioni contemporaneamente (Cass. 4982/14 e 9076/13 ); ne sono corollari l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe casse private, i benefici previdenziali ed il principio solidaristico, per cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è l’unico ente titolato a richiedere le contribuzioni, e non si giustificherebbe alcuna ingerenza di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in presenza di obbligatorietà di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE privata, stante la sovranità di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella disciplina del regime RAGIONE_SOCIALE.
Al sesto motivo lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost. laddove la sentenza di appello illegittimamente ritenga che ogni cittadino sarebbe obbligato a costituirsi tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative esercitate in vita. La Corte
d’appello avrebbe confuso l’art. 53 (obbligo di concorrere alle spese in ragione di capacità contributiva) con l’art. 38 Cost. (i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati per soddisfare esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria).
Con il settimo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 c.p.c. e 101 comma 2 Cost, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 n.4 cpc ed art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e del principio di non interpretabilità RAGIONE_SOCIALEa legge interpretativa, in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc per illegittimità del procedimento logico -giuridico adottato, basato sulla tesi RAGIONE_SOCIALE‘ente quale assunto unilaterale che non trova fondamento testuale nella norma di interpretazione autentica.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità di tutte le doglianze già oggetto di numerose pronunce RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, reiettive RAGIONE_SOCIALEe istanze di parte.
3. Il ricorso è infondato.
Le questioni devolute alla Corte sono già state altre volte esaminate e tutte sono infondate sulla base degli argomenti sviluppati dalla sentenza di questa Corte n. 30344/2017 che ha affermato il seguente principio: ‘ Gli RAGIONE_SOCIALE e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione RAGIONE_SOCIALE a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto secondo la ‘ratio’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai
fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ .
In particolare, di recente, su un caso analogo, sovrapponibile a quello in esame, è stato affermato che (ord. n. 179/2025): « I primi sette motivi possono essere unitariamente valutati in quanto complessivamente intesi a contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione del professionista ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; essi sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate, con orientamento ormai consolidato di questa Corte, in plurime pronunce rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. art. c.p.c. (cfr. ord. n.36251/2022, n.11322/2022, 33399/2021, n.334/2021, n.35366/2021, 35672/2021). Ivi è rimasto affermato il principio secondo cui gli RAGIONE_SOCIALE e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (esclusione dalla iscrizione prevista dall’art. 21 L.6/1981 e dall’art. 7 co.5 RAGIONE_SOCIALEo Statuto InarRAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato), rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali (come previs to dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Legge n.6/1981), sono tenuti comunque ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto la ratio universalistica RAGIONE_SOCIALEe tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. n.111 del 2011, al solo versamento di
contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE. Altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo al cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez. L. 3/03/2021, n.5826). Con i richiamati arresti -in particolare con l’ultimo richiamato- si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela RAGIONE_SOCIALE in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una RAGIONE_SOCIALE di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli RAGIONE_SOCIALE e gli architetti, a causa RAGIONE_SOCIALEa loro contemporanea iscrizione presso altra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da risolversi “volgendosi all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa L. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018″ (così, Cass. n. 5826 cit.) ».
Si aggiunga, con specifico riferimento ai motivi di ricorso in esame, che sul tema del principio universalistico RAGIONE_SOCIALEe tutele
previdenziali e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione di una tutela RAGIONE_SOCIALE per il lavoratore autonomo si è espressa anche ordinanza interlocutoria n.22056/2023 (di rimessione alla Corte Costituzionale per la sola parte relativa alla legittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni); sul tema del rispetto del principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività RAGIONE_SOCIALE laddove il professionista iscritto all’Albo sia tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ancorché non iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a cui versa il solo contributo di solidarietà, stante la funzione solidaristica RAGIONE_SOCIALEa contribuzione integrativa dovuta alla RAGIONE_SOCIALE di categoria in ragione RAGIONE_SOCIALEa mera iscrizione all’albo, si veda Cass. n.25605/2023, che sul rapporto fra i due sistemi di copertura RAGIONE_SOCIALE si è così espressa ‘Secondo tale orientamento (quello RAGIONE_SOCIALEa sentenza 30344/17), il rapporto tra il sistema RAGIONE_SOCIALE categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa richiama ta è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono
questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta’.
Infondata è la doglianza di omesso esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’Albo RAGIONE_SOCIALE, poiché la Corte territoriale ha esaminato che il professionista iscritto all’Albo, benché tenuto al contributo integrativo, non versa contribuzione utile a costituire una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE se non svolge continuativamente l’esercizio RAGIONE_SOCIALE; ma non è esonerato colui che è iscritto all’Albo bensì il professionista che è anche lavoratore dipendente e non esegue versamenti suscettibili di una correlata prestazione RAGIONE_SOCIALE. Sull’uso RAGIONE_SOCIALEa congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 comma 12 DL 98/2011, dal tenore alternativo e non esplicativo, si rimanda a quanto argomentato nella pronuncia n.30344/17 richiamata nella impugnata sentenza.
7 . Riguardo al terzo motivo non è fondata l’osservazione RAGIONE_SOCIALEa estraneità alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE per la quale è richiesta l’iscrizione ad appositi albi, poiché la delega di cui all’art. 2 comma 25 L.335/95 ad emanare norme volte ad assicurare la tutela RAGIONE_SOCIALE in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi, non ha escluso ma definito il perimetro di tutela RAGIONE_SOCIALE, da assicurare anche in favore di coloro per i quali non è possibile procedere a forme autonome di RAGIONE_SOCIALE, donde la successiva disposizione del comma 26 sui soggetti tenuti all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, come autenticamente interpretato dall’art. 18 comma 12 DL. 98/2011.
Anche il quarto motivo sulla asserita irrilevanza del pagamento del contributo integrativo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per dichiarare l’esenzione dall’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘integrale assolvimento degli obblighi verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di categoria, è infondato, non riscontrandosi una funzione RAGIONE_SOCIALE del contributo integrativo, bensì solidaristica. E neppure si ravvisa una violazione del principio di esclusività ed unicità del regime RAGIONE_SOCIALE vigente per la medesima attività RAGIONE_SOCIALE, come dedotto al quinto motivo, avendo natura residuale la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e disponendo il professionista di proprie cognizioni tecniche nell’esercizio di attività abituale non esclusiva di lavoro autonomo, dando ad essa continuità ed effettività nei suoi contenuti tipici, in una prospettiva dinamica e non statica RAGIONE_SOCIALEa professione a servizio RAGIONE_SOCIALEa quale abbia fornito la propria competenza e le cognizioni tecnico-scientifiche acquisite. E neppure è condivisibile l’asserita ‘sovranità’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella disciplina del regime RAGIONE_SOCIALE spettante, in presenza di norme di rango primario e secondario che precludono l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_SOCIALE ed architetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato (art. 21 L.6/81 ed art. 7 RAGIONE_SOCIALEo Statuto).
9 . Alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost., denunciata al sesto motivo di ricorso, appare emergere per la necessaria copertura RAGIONE_SOCIALE del lavoratore; si rammenti quanto già osservato in sent. n. 25605/23 che, di seguito alla sent. n. 30344/17, ha argome ntato: ‘ Secondo tale orientamento, il rapporto tra il sistema RAGIONE_SOCIALE categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A
ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori ‘.
Egualmente infondato è il settimo motivo sul dedotto vizio logico del procedimento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica: dalle citate norme (art. 26 co.2 L.335/95 e art. 18 co.12 D.L. 98/2011 si evince che il sistema RAGIONE_SOCIALE categoriale e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE va costruito infatti non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), che è norma di chiusura del sistema (come riporta Corte Cost. n.104/2022), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l’obbligo di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando non effettuino agli enti RAGIONE_SOCIALEa categoria RAGIONE_SOCIALE di appartenenza alcun ‘versamento contributivo’ suscettibile di dar luogo ad una posizione RAGIONE_SOCIALE (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826/2021, 20288/2022 e 10286/2023, tutte sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe già citate sent. Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018).
Va infine osservato che il controricorrente istituto non ha sollevato doglianze incidentali in ordine alla dichiarata prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva per le annualità 2008 e 2009, sicché la questione, non devoluta alla Corte, non può
essere sottoposta a compiuto esame sulla decorrenza e sulla rilevanza di eventuali atti aventi efficacia sospensiva od interruttiva. Resta invariata la pronuncia di accertato diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad esigere i contributi previdenziali dovuti da NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento al periodo successivo al 2010, come argomentato e statuito in sentenza.
Discende il rigetto del ricorso con conseguente condanna, per soccombenza, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate come in dispositivo, a cui fa altresì seguito la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di rito, ed euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio