Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10226-2022 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3392/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1029/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Gestione separata
ingegneri
R.G.N. 10226/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con ordinanza n.2371/20, questa Corte cassava con rinvio sentenza della Corte d’appello di Roma resa tra l’ing. NOME COGNOME e l’Inps avente ad oggetto la pretesa di contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2005 alla Gestione separata, in dipendenza dell’attività di libero professionista svolta, e non potendo egli essere iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa. L’ordinanza n.2371/20 stabiliva l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005. A conclusione del giudizio di rinvio, la Corte d’appello rigettava l’eccezione di prescrizione avanzata dal professionista, ritenendo che il dies a quo decorresse dal termine fissato per il pagamento del saldo degli oneri contributivi relativi al 2005. Confermava inoltre le sanzioni civili applicate dall’Inps a titolo di evasione contributiva.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95, 2935 c.c., 18 d.lgs. n.241/97, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per avere la Corte fatto decorrere la prescrizione dal termine fissato per il pagamento del saldo, quando invece, almeno per le due somme pagate con i due acconti sul 2005, la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di pagamento degli acconti.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.116, co.8 l. n.388/00, degli artt.1362 e 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente l’ipotesi di evasione contributiva.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha volte affermato (Cass.27950/18) che la prescrizione decorre dal termine più avanzato fissato per il pagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per il versamento del saldo annuale, senza considerare il termine per il pagamento degli acconti. Il termine ultimo può poi essere in concreto posticipato ove sia emanato apposito d.P.C.m. di proroga, in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (v. tra le tante, Cass.10273/21, Cass.32683/22).
Va qui aggiunto che i pagamenti in acconto non possono produrre il frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto di credito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad un unico termine di prescrizione, da individuarsi nel momento finale in cui scade il termine per adempiere integralmente, col pagamento del saldo, all’unitario obbligo contributivo.
Il secondo motivo è fondato nei termini seguenti.
Le sanzioni civili riguardano l’anno 2005, ovvero epoca antecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98/11.
La sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d.l. n.87/11, convertito, con modificazioni, nella l. n.111/11, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 l.
n.6/81, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto (v. Cass.13336/24).
Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005.
Le spese dell’intero processo sono compensate in relazione alla sopravvenienza di C. Cost. n.55/24.
P.Q.M.
dichiara che
NOME COGNOME non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005.