Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7753-2017 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
R.G.N. 7753/2017
COGNOME
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
– intimata – avverso la sentenza n. 879/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 664/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/10/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte di appello di L ‘Aquila, in riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto dovuti contributi e sanzioni civili in seguito all’iscrizione d’ufficio dell’attuale ricorrente alla Gestione separata per gli anni 2005, 2006,2008.
La Corte di merito riconosce va l’ obbligo di iscrizione alla gestione separata (per garantire la copertura previdenziale per attività autonoma) in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; argomentava in ordine alla decorrenza della prescrizione dalla data del versamento dei contributi e riteneva, quanto all’anno 2005 e per quanto in questa sede rileva, non decorso il termine quinquennale di prescrizione che aveva iniziato a decorrere dal 20 giugno 2006 ed era stato, tempestivamente e validamente interrotto dall’INPS, con atto ricevuto il 21 giugno 2011, in tali termini prorogato il giorno festivo precedente (come testualmente recita la sentenza ora gravata); riteneva, infine, che le sanzioni civili andassero calcolate in ragione dell’evasione contributiva .
Ricorre avverso tale sentenza COGNOME COGNOME con ricorso affidato a due motivi con i quali, dolendosi di violazione di legge, censura nell’an l’obbligazione contributiva (primo mezzo) e il decorso della prescrizione per l’anno 2005, per essere stata interrotta con atto pervenuto il giorno successivo al giorno
(festivo) di scadenza, non applicandosi la regola, processuale, della proroga al giorno successivo , e in riferimento all’anno 2008 (secondo mezzo).
Resiste l’INPS, con controricorso.
CONSIDERATO CHE
E’ infondato i l primo motivo, inerente all’obbligo d’iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che non versano il contributo soggettivo a RAGIONE_SOCIALE, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022; da ultimo, fra tantissime, Cass.n.34955 del 2024);
essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, come già ritenuto in altri precedenti di questa Corte non pare davvero il caso di immorare oltre;
cui quanto alla censura che investe la prescrizione, va premesso che, in linea generale, correttamente al Corte territoriale si è conformata alla regola per la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 e succ. conf.);
quanto alla censura che investe i contributi per l ‘anno 2005, i giudici territoriali hanno ritenuto che, alla data del 20 giugno 2011 – erroneamente reputato giorno festivo dalla sentenza ora gravata – allorché l’odierno ricorrente ricevette la raccomandata recante la richiesta di pagamento inoltratagli dall’INPS, nessuna prescrizione si fosse compiuta; tuttavia la critica al riguardo svolta, con il mezzo d’impugnazione, non scalfisce detta erronea supposizione e qualificazione della data di maturazione della prescrizione, ma devolve esclusivamente, allo scrutinio di legittimità, doglianza incentrata sulla regula juris volta ad incrinare l’affermat o slittamento statuito dalla Corte territoriale, al giorno non festivo successivo, patrocinando l’inapplicabilità , nella specie, della regola processuale della proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo e come tale, in tali limiti devoluta, non scalfisce la sentenza gravata;
del pari priva di fondamento risulta la critica con la quale si assume il decorso della prescrizione in riferimento ai contributi per l’anno 2008 , per avere la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio relativa al pagamento per l’anno 2008 e relativo decorso della prescrizione dal 6 luglio 2009 (dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, in applicazione
del DCPM 4.6.2009), validamente interrotto con lettera ricevuta il 26 giugno 2014;
quanto al profilo del secondo mezzo che investe il regime sanzionatorio, va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., nella parte in cui non prevede “che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”;
applicandosi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti e controvertendosi in specie in materia di sanzioni su contributi dovuti negli anni indicati in premessa, la censura in esame va accolta, dovendo ritenersi che gli ingegneri e gli architetti non iscritti a RAGIONE_SOCIALE siccome contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS, ai sensi dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., debbano essere esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma (Cass. n. 28652 del 2024);
la sentenza impugnata va pertanto cassata in parte qua per non essere dovute le sanzioni pretese dall’INPS in relazione ai contributi per cui è causa;
avuto riguardo alla complessità della questione, il cui assetto è stato definito solo in esito ai citati interventi della Corte costituzionale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in parte qua e dichiara non dovute le sanzioni per i contributi per cui è causa. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2024.