Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 907 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 907 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25351-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
Oggetto
Gestione separata
ingegnere
R.G.N. 25351/2020 Cron. Rep. Ud. 11/12/2025 CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 884/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 920/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e volta all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2008 al 2011, essendo egli docente di ruolo e quindi tenuto al solo pagamento del contributo integrativo e non di quello soggettivo presso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che sussistesse l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dovendo il professionista versare il contributo soggettivo e che, inoltre, non si fosse avverata alcuna prescrizione, decorrendo la stessa dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente dal primo giudice, riteneva però la Corte che il regime delle sanzioni civili fosse quello dell’omissione e non dell’evasione.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
dei crediti RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME.
Con ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, NOME COGNOME, impugna la medesima sentenza proponendo otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. a) e b) l. n.388/00, per non avere la Corte d’appello applicato il regime dell’evasione contributiva stante l’incompleta compilazione da parte del professionista della dichiarazione dei redditi e quindi l’occultamento dell’attività di libero professionista.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.25 e 26 l. n.335/95, in combinato disposto con gli artt.18, co.12 d.l. n.98/11, 2222, 2229 c.c., dell’art.21 l. n.6/81 e dell’art.2.7 St. RAGIONE_SOCIALE, 6 d.lgs. n.103/96, 2 d.lgs. n.509/94, per avere la Corte d’appello affermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11, per non avere la Corte considerato che il ricorrente era iscritto all’albo degli ingegneri e anche a RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione degli artt.3, co.25 l. n.335/95, 2222 e
2229 c.c., e torna a ribadire la mancanza di obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.18, co.12 d.l. n.98/11, 2 d.lgs. n.509/94, 1 l. n.133/11, 26, co.5 Regolamento di RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte considerato la natura solo solidaristica del contributo integrativo.
Con il quinto motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11 e dell’art.38 Cost., per avere la Corte d’appello violato il principio di esclusività della copertura assicurativa presso la Cassa di appartenenza.
Con il sesto motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.38 Cost., e ribadisce che non può esservi doppia copertura previdenziale.
Con il settimo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione degli artt.113 c.p.c., 101, co.2 Cost., 132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte d’appello violato la norma di interpretazione autentica del d.l. n.98/11.
Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., in combinato disposto con l’art.3 l. n.335/95, dell’art.55 R.D.L. n.1827/35 e dell’art.18, co.4 d.lgs. n.241/97, in combinato disposto con l’art.17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Rilievo logico preliminare ha l’esame del ricorso incidentale.
I primi sette motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo tutti la questione della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Essi sono infondati.
Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali non è dovuto il pagamento del contributo soggettivo, e che versano a RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico siccome iscritti agli albi, non hanno costituta presso RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, e sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, co.26, l. n. 335/95. Invero, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (Cass.3672/25, Cass.20288/22, Cass.5826/21). I motivi non adducono alcun argomento rilevante di segno opposto capace di confutare un orientamento condiviso anche dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.104/22 e 55/24.
L’ottavo motivo è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte ha più volte affermato (v. ad es. Cass.28565/22, Cass.33885/22) che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono
i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20). In particolare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25)
Quanto ai contributi relativi all’anno 2008, l’art.1, co.1 d.P.C.m 4.6.2009 fissava il termine per il pagamento al 6.7.2009, sicché l’interruzione della prescrizione, in data 27.6.2014, fu tempestiva.
Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, l’art.1, co.1 d.P.C.m. 10.6.2010 ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2010, e anche in questo caso l’atto interruttivo, in data 29.6.2015, è tempestivo.
Quanto ai contributi relativi all’anno 2010, l’art.1, co.1 d.P.C.m 12.5.2011 fissava il termine per il pagamento al 6.7.2011, sicché l’interruzione della prescrizione, in data 1.7.2016, fu tempestiva.
Quanto ai contributi relativi all’anno 2011, l’art.1, co.1 d.P.C.m 6.6.2012, fissava il termine per il pagamento al 9.7.2012, sicché l’interruzione della prescrizione, in data 28.8.2017, non fu tempestiva, e per tale annualità il credito è prescritto.
Quanto al tema delle sanzioni civili, espressamente oggetto del ricorso principale, va preliminarmente rilevato che l’impugnazione incidentale, contestando l’obbligo contributivo, ha posto in discussione, in favore del professionista, anche il capo accessorio e dipendente delle sanzioni civili (art.336, co.1 c.p.c.), sicché non è caduto il giudicato interno sull’ an del pagamento delle
sanzioni civili, vertendo il ricorso principale solo sul quantum delle stesse.
Deve dunque applicarsi il dictum di Corte Costituzionale n.55/24, con la conseguenza per cui non sono dovute le sanzioni civili per le annualità 2008, 2009, 2010 (v. Cass.13336/24, Cass.3672/25). Resta così respinto il ricorso principale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, la sentenza d’appello va cassata limitatamente alla mancata declaratoria della prescrizione per l’anno 2011 e all’applicazione della sanzione civile dell’omissione contributiva per gli anni 2008, 2009, 2010, con rinvio alla Corte d’appello di Torino per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.