Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24701-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli RAGIONE_SOCIALE ESTER COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
DE COGNOME NOME
-intimato – per la RAGIONE_SOCIALEzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 61 del 2019 del la CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 12 febbraio 2019 (R.G.N. 895/2017). Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/04/2024
giurisdizione Iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata. Esercizio abituale RAGIONE_SOCIALEa professione.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione, con due motivi, contro la sentenza n. 61 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Catanzaro e depositata il 12 febbraio 2019.
La Corte territoriale ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ha confermato, seppure con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva rigettato le pretese de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME a titolo di contribuzione dovuta per l’anno 2009 alla RAGIONE_SOCIALE separata (art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335).
1.1. -Il giudice di prime cure ha annullato l’atto d’intimazione, con la connessa richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 108,82.
Il Tribunale ha rilevato che il pagamento del contributo integrativo dispensa il professionista dall’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata.
1.2. -I giudici del gravame, pur considerando irrilevante il versamento del contributo integrativo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata, hanno affermato che «l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha assolto l’onere di dimostrare che il ricorrente, nell’anno 2009, abbia esercitato abitualmente la sua attività di avvocato» (pagina 3, punto 10) e hanno evidenziato, in punto di fatto, che il professionista, nell’anno di riferimento, aveva conseguito un reddito imponibile di soli 684,00 Euro.
-L’avvocato NOME COGNOME non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi da 26 a 31, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 344, RAGIONE_SOCIALE artt. 10, 11 e 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 settembre 1980, n. 576, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere , con riferimento a ll’avvocato COGNOME, iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, «per mancato raggiungimento del limite di reddito» (pagina 5 del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione), l’obbligo d’iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata per i redditi derivanti dalla sua attività professionale, che altrimenti non si gioverebbero di tutele previdenziali di sorta.
Sarebbe ininfluente il mancato superamento del limite di reddito annuo di Euro 5.000,00, valorizzato dalla Corte d’appello e caratteristico RAGIONE_SOCIALEa diversa fattispecie del lavoro occasionale, contraddistinta dall ‘insussistenza RAGIONE_SOCIALEa continuità e d ell’ abitualità e dalla mancanza di coordinamento da parte del committente.
L’interpretazione «sistematica e coerente RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile alla fattispecie» (pagina 10 del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione) non consentirebbe di conferire alcun rilievo al dato puro e semplice RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del reddito, previsto da una normativa, quella concernente il lavoro occasionale, inapplicabile ai professionisti iscritti a un apposito RAGIONE_SOCIALE.
Il professionista, in quanto avvocato, avrebbe dovuto versare la contribuzione pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE, «non essendo stata contestata
l’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità» (pagina 15 del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione).
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 115, 116 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ.
La sentenza d’appello sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha posto in risalto la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, senza tener conto del fatto che il professionista, in primo grado, nulla avrebbe eccepito in ordine a tale profilo e neppure avrebbe formulato contestazioni «a fronte RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo preteso» (pagina 16 del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione).
-I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e devono essere, nel loro complesso, disattesi.
-Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto a un RAGIONE_SOCIALE o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la RAGIONE_SOCIALE separata, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419).
Quanto al requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ abitualità, si deve apprezzare nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenza ex post , desumibile dall ‘ ammontare del reddito prodotto.
Una diversa interpretazione condurrebbe ad ancorare il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all ‘ art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, «che invece rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale» (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16925).
La produzione d ‘ un reddito superiore alla soglia annua di 5.000,00 Euro vale a privare d ‘ ogni rilievo la disquisizione sulla natura abituale oppure occasionale RAGIONE_SOCIALE ‘ attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione. Invero, il superamento di tale soglia determina comunque la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività, quand’anche non sia abituale, all ‘ obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE separata (Cass., sez. lav., 7 ottobre 2022, n. 29272, punto 17 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità dev ‘ essere accertato in punto di fatto, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe inferenze desumibili dall ‘ iscrizione all ‘ RAGIONE_SOCIALE, dall ‘ accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall ‘ organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività (fra le molte, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n. 26330).
Nessuno di tali elementi, tuttavia, può di per sé rivestire valenza esclusiva, trattandosi pur sempre di forme di praesumptio hominis , che non impongono all ‘ interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire dal fatto noto a quello ignoto (Cass., sez. lav., 6 settembre 2023, n. 26018, punto 9 del Considerato , in coerenza con i principi già enunciati dalla richiamata pronuncia n. 4419 del 2021).
La percezione di un reddito annuo d ‘ importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 può rilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri dati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
La prova RAGIONE_SOCIALE‘abitualità grava sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in quanto rappresenta elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa dedotta (Cass., sez. lav., 28 settembre 2023, n. 27531, punto 5.4. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
5. -Ai principi appena richiamati si è conformata la Corte d’appello di Catanzaro, senza incorrere negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente.
5.1. -Al contrario di quel che adombra il primo motivo, la Corte territoriale non ha fatto leva in via esclusiva sul mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia reddituale di Euro 5.000,00, dato che di per sé non può assurgere a portata dirimente (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16935).
La sentenza impugnata valorizza tale elemento nella sua pregnanza significativa (pagina 4, punto 10, lettera b ), anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa esiguità del reddito imponibile prodotto nell’anno 2009 (Euro 684,00) e del fatto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha offerto prova persuasiva RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (pagina 3, punto 10, lettera a ).
La Corte di merito si è dunque cimentata con l’accertamento in concreto, prescritto dalla fattispecie normativa (in termini analoghi, Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 18 del Considerato ), senza appiattirsi su alcun automatismo e senza arrestarsi al mero riscontro del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di legge.
5.2. -Le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non valgono a scalfire tale apprezzamento di fatto, sorretto dalla disamina dei dati probatori acquisiti e da una congrua motivazione.
Quanto alla mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, su cui indugia il secondo mezzo, le critiche si rivelano inidonee a sovvertire la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La doglianza muove dall’apodittico rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE abbia «fornito la dimostrazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo preteso» (pagina 16 del ricorso) e che, a fronte di tale dimostrazione, il professionista non abbia esposto argomenti critici di sorta.
Di tale dimostrazione dei presupposti di legge, nondimeno, il ricorrente non offre ragguagli più puntuali, con precipuo riguardo al tema RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, che in questa sede presenta importanza cruciale.
L’illustrazione del motivo di ricorso non dà conto, con la necessaria specificità, di una rituale e particolareggiata allegazione dei requisiti
inerenti a ll’abitualità e dei profili di fatto rilevanti , anche alla stregua RAGIONE_SOCIALEe enunciazioni di principio di questa Corte (sentenza n. 4419 del 2021, cit.).
La mancanza di contestazioni specifiche, per acquisire concreta rilevanza nel processo (art. 115 cod. proc. civ.), non può che essere speculare a un’allegazione c ircostanziata.
Nel caso di specie, tanto la carenza di tempestive e puntuali contestazioni quanto, a monte e in via logicamente pregiudiziale, l’introduzione di allegazioni dettagliate non sono corroborate da deduzioni convincenti, tanto più necessarie nel contesto di un’azione di accertamento negativo, intrapresa dal professionista allo scopo di avversare in toto la pretesa esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il mero richiamo alle conclusioni rassegnate dall’odierno intimato, trascritte a pagina 16 del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, non concorre a ricostruire con l’indispensabile precisione il dibattito processuale , così da consentire a questa Corte di apprezzare la decisività RAGIONE_SOCIALEa censura.
Né giova opporre che la pronuncia di primo grado ha accertato l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e il versamento del contributo integrativo (pagina 17 del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione).
T ali circostanze non denotano di per sé quell’abitualità che spettava all’RAGIONE_SOCIALE dimostrare e che la sentenza impugnata ha ritenuto carente di prova.
5.3. -La valutazione d’insufficienza RAGIONE_SOCIALEe prove addotte dall’RAGIONE_SOCIALE non presta, dunque, il fianco alle critiche del ricorrente.
-Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte evocata in causa.
-L ‘integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione