Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24195 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9938-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 4195/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 751/2020;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Avvocati
Prescrizione
Dies a quo
Compilazione quadro RR
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originaria domanda del ricorrente avverso un avviso di addebito avente ad oggetto contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per i redditi prodotti nell’anno 2009, in qualità di avvocato, iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non anche alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
richiamati i principi della Corte di legittimità, i giudici di merito hanno osservato come, nella specie, l’obbligo contributivo non potesse escludersi solo perché, in relazione all’anno di riferimento, il reddito imponibile fosse inferiore ad euro 5000,00. Per la Corte di merito, la circostanza che il reddito in oggetto fosse l’unico dichiarato -in uno alla iscrizione all’albo e alla apertura della partita IVA- induceva a ritenere abituale l’esercizio della professione legale e, quindi, integrato il requisito normativo;
il credito contributivo, inoltre, non era prescritto perché il professionista aveva omesso di compilare un quadro della dichiarazione dei redditi. La condotta di violazione dell’obbligo dichiarativo integrava un occultamento del debito e, pertanto, ricorreva un’ipotesi di sospensione del decorso del termine di prescrizione, riconducibile all’art. 2941 nr. 8, cod.civ. sino all’esito delle verifiche effettuate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione «dei CC. 25 e 26 L. 335/95» ( recte : dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995) e dell’art. 18 della legge nr. 111 del 2011 e dell’art. 44, comma 2, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2004. È denunciata l’erronea interpretazione della disciplina privatistica degli iscritti agli ordini professionali. In particolare, si assume l’erroneità della decisione che ha ritenuto sussistente l’obbligo di contribuzione in presenza di un reddito inferiore ad euro 5000,00, con un accertamento della «abitualità» della professione fondato esclusivamente sul dato della iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE;
il primo motivo, come argomentato, è infondato;
questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi);
8. a chiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»(in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17);
9. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell’attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis , che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.);
10.diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte, procedendo all’accertamento di abitualità dello svolgimento della professione con valutazioni di elementi
fattuali non ritualmente censurati in questa sede. La Corte del merito ha valorizzato, in uno alla iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale e alla apertura della partita IVA, il fatto che il reddito professionale fosse l’unico ad essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Da tali elementi, unitariamente valutati, ha tratto il convincimento di non occasionalità dello svolgimento della professione che, all’evidenza, integra un tipico giudizio di merito, sottratto al sindacato di questa Corte, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., qui non illustrati;
con il secondo motivo, invece, è dedotta la violazione della disciplina prescrittiva. Da un lato, si deduce che trattandosi di redditi del 2009, il termine ultimo di pagamento era il 16 giugno 2010, avendo il professionista aderito al regime fiscale dei minimi e che, quindi, la richiesta di pagamento del 9 luglio 2015 sarebbe stata tardiva. Dall’altro, è contestato l’accertamento del dolo sulla base esclusivamente della mancata compilazione del riquadro RR;
il secondo motivo è fondato nei termini che seguono;
quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi di contributi relativi al 2009, trova applicazione il DPCM del 10 giugno 2009, che ha differito il pagamento degli stessi al 6 luglio 2010 ( Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi). Rispetto a tale data -e non al 6 luglio 2011 come erroneamente indicato nella sentenza impugnata forse per mero refusoi giudici territoriali avrebbero dovuto verificare – e dovranno verificare in sede di rinviola tempestività della richiesta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che il ricorrente deduce essere intervenuta il 9 luglio 2015;
14. a tale riguardo, è solo il caso di ricordare, in ragione degli argomenti difensivi del ricorrente, a proposito della «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.), che di quest’ultimo beneficiano tutti i
«contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11; Cass. nr. 25791 del 2023, punto 15.);
15. quanto, invece, al profilo che riguarda la sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ, in ragione della mancata compilazione della dichiarazione dei redditi, questa Corte ha chiarito che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del «quadro RR» della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass. nr. 7254 del 2021, Cass. nr. 37529 del 2021. Tra le numerose successive: Cass. nr. 4898 del 2022, Cass. nr. 5578 del 2022, Cass. nr. 34583 del 2022). La condotta dolosa (di occultamento del debito, appunto) richiede un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (così anche Cass.nr. 6677 del 2019, in motiv.). Tale accertamento è del tutto mancato nel caso di specie, perché la Corte di appello, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione d
nella sostanza, incorrendo in quell’automatismo che è, invece, da respingere;
16. conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata perché sia nuovamente valutato il profilo della prescrizione alla stregua dei principi esposti. La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10