Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5844/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL
DIFENSORE NOME COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 6055/2019 depositata il 11/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
causa numero 16 R.G. 58 44 del 20
RITENUTO CHE:
Con ricorso dell’11.11.19 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2019, che aveva accolto la domanda del contribuente in epigrafe volta ad accertare non dovute le somme di cui all’avviso di addebito in atti, richieste quale contributi per la gestione separata.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto prescritti i contributi per l’anno 2011 (decorrendo la prescrizione dal momento in cui i contributi dovevano essere pagati e non dalla dichiarazione dei redditi ed essendo la richiesta pervenuta il 4.9.17) e ritenuto invece non prescritto il 2010 (per differimento operato dal DPCM al 6.7.16 e richiesta dell’istituto pervenuta il 4.7.16); la corte ha poi escluso la rilevanza della mancata compilazione del quadro r.r. ai fini del doloso occultamento del debito e connessa sospensione della prescrizione; ha ritenuto che l’Inps non avesse provato il carattere non occasionale dell’attività; ha compensato le spese del grado integralmente per reciproca soccombenza.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi; resiste con controricorso il contribuente che propone ricorso incidentale per due motivi, rispetto al quale è rimasto intimato l’istituto.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale dell’Inps è infondato.
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 26 e 31 della legge 335 del 95, 18 decretolegge 98 dell’11 convertito in legge 111 dell’11, 21 comma 8 legge 247 del 10, 44 comma 2 decreto legge 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003, per avere la corte territoriale ricollegato l’esenzione alla percezione del reddito inferiore a 5000 euro, sebbene attività non occasionale.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato (tra le tante, Sez. L – , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021, Rv. 660536 – 01) che, in materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua
attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. Nel caso di specie, la corte ha motivato sulla base della omessa prova dell’abitualità, sicché la sentenza è immune dalle critiche sollevate.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 comma 26 legge 335 del 95, 18 decreto legge 98 citato per mancata considerazione dell’occultamento del debito per omessa compilazione del quadro RR ai fini della sospensione della prescrizione.
Anche questo motivo è infondato, essendosi già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 28594 del 06/11/2024, Rv. 672687 – 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese in appello sebbene non vi fosse soccombenza, perché il DPCM non rileva.
Il motivo è infondato perché, rilevando ai fini del dies a quo del decorso del termine prescrizionale il differimento del termine di pagamento dei contributi disposto dai dpcm susseguitisi negli anni (Sez. L – , Ordinanza n. 24584 del 13/09/2024, (Rv. 672465 – 01), la parte restava soccombente almeno per una annualità contributiva.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002 per avere disposto il raddoppio del contributo unificato sebbene non vi fosse soccombenza reciproca.
Anche questo motivo è infondato, ricollegandosi il raddoppio alla soccombenza, almeno in parte configurabile per le ragioni sopra dette.
Spese del giudizio di legittimità compensate per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorrenti.
p.q.m.
Rigetta i ricorsi.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre