Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5786 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5786 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26396-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 757/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/09/2022 R.G.N. 671/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da
Oggetto
Gestione separata
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2026
CC
NOME COGNOME avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto contributi e sanzioni civili dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009.
Riteneva la Corte d’appello che fosse maturata la prescrizione, in quanto l’atto interruttivo era dell’1.5.2015 e il dies a quo della prescrizione quinquennale doveva indicarsi nella data del 16.6.2010, senza computo dello slittamento del termine al 6.7.10 ex art.1 d.P.C.m. 10.6.2010, poiché il professionista era soggetto al regime contabile agevolato e semplificato dei c.d. ‘contribuenti minimi’ .
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.2935, 2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01 e d.P.C.m. 10.6.2010, per non avere la Corte applicato il d.P.C.m. 10.6.2010, con conseguente individuazione del dies a quo della prescrizione al 6.7.2010.
Va premesso che il ricorso non è inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa, poiché esso indica, sia tramite richiamo alla sentenza impugnata sia mediante specificazione propria, quale fosse l’oggetto dell’originaria domanda d’opposizione e qu ale sia stato l’esito avuto dalla stessa in primo e secondo grado.
Ancora in via preliminare è da escludere che il ricorso sia inammissibile per mancata censura del passo della motivazione della sentenza d’appello in cui si dice che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe svolto alcuna deduzione specifica contro la pronuncia del Tribunale nel suo assunto, ritenuto assorbente dal primo giudice, secondo cui di fatto il professionista aveva prodotto ricavi al di sotto della soglia stabilita per gli studi di settore.
Invero, tale argomento della Corte d’appello non costituisce autonoma ratio decidendi della pronuncia, la quale si fonda in realtà sulla questione in diritto della non applicabilità del d.P.C.m. 10.6.2010 ai professionisti soggetti al regime contabile agevolato e semplificato dei c.d. ‘contribuenti minimi’ . Proprio tale questione di diritto è oggetto del motivo di ricorso in cassazione, senza che dunque possa essersi formato alcun giudicato interno.
Tanto premesso, il motivo è fondato.
Con orientamento consolidato, cui va dato seguito, questa Corte ha affermato che la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica il differimento previsto dall’art.1, co.1, d.P.C.m. 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (Cass.24584/24, Cass.10273/21). In particolare, è stato poi precisato che l’art.1, co.1 si applica anche i contribuenti attratti al c.d. regime dei minimi, poiché il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero
fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art.1, co.96 ss., l. n.244/2007 (Cass.10273/21, seguita da numerosissime altre, tra cui Cass.32683/22, Cass.19987/24).
È poi manifestamento infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97, avanzato dal controricorrente, in riferimento a ll’art.76 Cost. per non avere il legislatore delegato rispettato la legge delega che demandava formalmente la regolamentazione a uno o più decreti legislativi e non, come disposto dall’art.12, co.5, a un d.P.C.m. capace di integrare una subdelega vietata.
Vero è, al contrario, che la delega voluta dall’art.3, co.134 l. n.662/96, venne realizzata proprio a mezzo del decreto legislativo n.241/97, e in particolare, per quanto qui interessa, a mezzo degli artt. 1, 17 e 18. L’art.12, co.5 del medesimo decreto legislativo non enuncia un rinvio in bianco, né il legislatore delegato mancò di attuare la delega disponendo un mero e totale rinvio al regolamento governativo. Al contrario, l’art.12, co.5, cit., diede solo una possibilità (‘ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati (omissis)’) di individuazione dei termini che, altrimenti , sarebbero stati quelli previsti dallo stesso legislatore delegato. Non si ebbe così alcuna subdelega, anche perché, come chiarito da questa Corte, il successivo d.P.C.m. integra a tutti gli effetti la disposizione dell’art.12, co.5, senza porsi come fonte regolamentare subordinata, dovendosi allo stesso riconoscersi rango di fonte normativa (Cass.17970/22, Cass.32683/22).
La sentenza va dunque cassata, non essendosi attenuta al suesposto principio, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.