Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11097-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 53/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 433/2018;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata avvocati
R.G.N. 11097/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Genova accoglieva l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il debito derivante dal reddito per lavoro autonomo percepito dallo stesso nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE separata istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte d’appello che l’appellante aveva percepito un reddito inferiore a €5.000, limite al di sotto del quale l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata non era dovuta.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.1 e 2 d.l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11, 21, co.8 l. n.247/10, 44, co.2 d.l. n.269/03, conv. con modif. dalla l. n.326/03 per avere la Corte escluso
l’iscrizione d’ufficio avendo riguardo al reddito prodotto, inferiore a €5.000, nonostante l’appellante svolgesse abitualmente l’attività di avvocato.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, in diversi precedenti (a partire da Cass.4419/21; in seguito v. ad es. Cass.4863/22, Cass.28117/21, Cass.10269/21) ha affermato che: a) l’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata presuppone l’abitualità RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, la quale può sussistere anche rispetto a redditi annui inferiori a € 5000; b ) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘abitualità è compito del giudice di merito che non può presumere iuris et de iure l’abitualità per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’albo, né può escludere l’abitualità tout court per il fatto di un reddito inferiore a € 5000 annui. Il giudice può invece trarre, quali elementi di presumptio hominis in favore RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, l’iscrizione all’albo, l’apertura di partita iva, l’esistenza di un’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività e, di contro, la percezione di un reddito inferiore a € 5000 può rilevare come un indizio, da ponderare con gli altri acquisiti al processo, volto ad escludere l’abitualità RAGIONE_SOCIALE‘attività. L’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘abitualità è da compiere ex ante , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa scelta compiuta a monte dal professionista, e non ex post , come conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘ammontare di reddito prodotto nell’anno; c ) resta fermo che, una volta accertata l’abitualità, l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata è dovuta pur se il reddito annuo sia inferiore a € 5000; d ) l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘abitualità spetta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito alla contribuzione (Cass.35051/22); e ) ove il reddito sia superiore a € 5000
annui, il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità diviene irrilevante poiché l’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata è comunque dovuta in base all’art.44, co.2, d.l. n.269/03 concernente l’attività svolta in modo occasionale ma con reddito superiore alla soglia necessaria all’iscrizione.
La Corte d’appello ha violato tali principi non compiendo alcun accertamento di fatto sull’abitualità RAGIONE_SOCIALE‘attività, ma ritenendo che il solo fatto del reddito inferiore a €5.000 escludesse l’iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE separata. Al contrario, l’abitualità può sussistere – e dunque va sempre accertata – anche rispetto a redditi inferiori al limite di €5000.
In conclusione la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per l’accertamento sulla sussistenza o meno del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.