Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22883 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21913-2019 proposto da:
NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
Oggetto
R.G.N. 21913/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 135/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 284/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 17.5.2019 n. 135, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da COGNOME NOMENOME libero professionista iscritt a all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione all’avviso di addebito limitatamente al regime sanzionatorio di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) relativo all’evasione contributiva, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388/00, ritenendo applicabile il regime di cui alla lettera a) RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, relativo all’omissione contributiva, rigettando nel resto il ricorso.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rilevava che l’obbligazione contributiva RAGIONE_SOCIALE‘iscritto era basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e poteva essere unica (in quanto co rrispondente all’unica attività svolta) oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione cui l’iscritto è assicurato, in relazione all’ulteriore attività lavorativa eventualmente espletata, mentre il contributo cd.
‘integrativo’ corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rispondeva esclusivamente a una finalità solidaristica nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa categoria di RAGIONE_SOCIALE, ma non era idoneo a costituire alcuna posizione assicurativa e/o previdenziale. Inoltre, l’avviso bonario era stato ricevuto il 30.6.2015, quindi tempestivamente, rispetto al decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo che era iniziato a decorrere dalla data del 20.9.2010, quando la professionista aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2010 (per il 2009). Infine, la fattispecie, integrava gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva e non RAGIONE_SOCIALEa mera omissione, in virtù RAGIONE_SOCIALEa circostanza che l’interessata non aveva denunciato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la percezione di un reddito non altrimenti assoggettato a contribuzione, in tal modo sottraendosi all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 commi 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 R.D.L. n. 1827/35, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, l a Corte d’appello aveva stabilito che la prescrizione quinquennale decorreva non dalla scadenza dei termini di pagamento RAGIONE_SOCIALEa corrispondente contribuzione previdenziale, bensì dal momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 25 e 26 RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 335/95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva stabilito l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata, sul presupposto che il mero versamento del cd. contributo integrativo alla RAGIONE_SOCIALE previdenziale di RAGIONE_SOCIALE, non fosse idoneo a costituire una specifica posizione contributiva in capo al professionista.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente stabilito che l’odierna fattispecie integrava gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva e non la mera omissione, e per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la Corte del merito non aveva co nsiderato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la circostanza che la ricorrente aveva, in tesi, omesso intenzionalmente di comunicare il reddito da assoggettare alla contribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno
del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21) .
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.; pertanto, l’avviso di messa in mora del 30.6.20 15 inviato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. foglio 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), era intervenuto prima che il termine quinquennale fosse completamente decorso e, quindi, il credito contributivo non risulta prescritto.
Il secondo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Gli avvocati iscritti ad altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatorie che, svolgendo attività libero RAGIONE_SOCIALE priva del carattere RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEa iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo RAGIONE_SOCIALE, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale’ (Cass. n. 24047/22) .
Nella specie, pertanto, quanto corrisposto come contributo integrativo, alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non poteva tenere luogo del contributo soggettivo minimo, che la professionista era tenuta a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE Separata e che era idoneo ad offrire una copertura assicurativa per l’attività abituale e/o occasionale esercitata, in assenza di quella garantita dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo il relativo obbligo d’iscrizione.
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull’apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘avvocato con reddito (o volume d’affari) ‘sottosoglia, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la
disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1). Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem RAGIONE_SOCIALEa norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento scusabile, ossia con l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di versare i relativi contributi, anche il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riferimento al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretata e quella RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa.
Posto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – ha osservato ancora Cass.17970/22 – in base all’art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe
soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili, in quanto riferite all’anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni (terzo motivo), rigettati gli altri motivi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta a corrispondere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le sanzioni in relazione ai contributi oggetto di causa.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo vanno compensate in ragione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale cui la presente pronuncia ha dato attuazione.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, invece, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. RAGIONE_SOCIALE, in parte qua , la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara parte ricorrente non tenuta a corrispondere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le sanzioni relativamente al 2009.
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2024