Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27081-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso lo studio del quale, in ROMA, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 72 del 2019 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 22 luglio 2019 (R.G.N. 191/2017).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/04/2024
giurisdizione Iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Esercizio abituale RAGIONE_SOCIALEa professione. Sanzioni.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza n. 72 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia e depositata il 22 luglio 2019.
La Corte territoriale ha accolto il gravame principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO contro l’avviso di addebito contenente la richiesta di pagamento dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009 e RAGIONE_SOCIALEe connesse sanzioni.
La Corte di merito ha respinto, invece, il gravame incidentale RAGIONE_SOCIALEa professionista, volto a far valere la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
1.1. -Il giudice di prime cure ha accolto l’opposizione, reputando il pagamento del contributo integrativo sufficiente ad escludere l’obbligo, meramente residuale, d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -I giudici del gravame, in senso contrario, hanno richiamato le argomentazioni esposte da Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167, in ordine alla logica di copertura universale che permea l’istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’obbligo d’iscriversi a tale RAGIONE_SOCIALE grava su chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale assoggettata all’iscrizione ad albi o elenchi e viene meno solo quando il reddito prodott o dall’attività professionale sia già sottoposto all’obbligo assicurativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di riferimento. Pertanto, l ‘unica forma di contribuzione che può inibire la forza espansiva RAGIONE_SOCIALEa regola gene rale sancita dall’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, è quella che si correla a un obbligo d’iscrizione alla gestione di categoria. Nessun rilievo, per contro, riveste la contribuzione integrativa, che non attribuisce al lavoratore alcuna copertura assicurativa.
Infondato è l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa professionista, che fa leva sulla prescrizione del credito vantato.
Il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale decorre dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi (25 settembre 2010), in quanto, solo a partire dalla presentazione di tale dichiarazione, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto far valere il suo diritto.
Ne discende la tempestività, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione in mora ricevuto il 30 giugno 2015.
Dev’essere disattesa la diversa interpretazione, delineata nell’appello incidentale, che lega il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione al termine previsto per il pagamento dei contributi. Per questa via, «si finirebbe con l’attribuire un vantaggio, non solo potenziale, ma effettivo e concreto, al contribuente che mantenga del tutto occulta la propria esistenza professionale rispetto a quello che, pur omettendo il versamento dei contributi dovuti, abbia però regolarmente effettuato l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (pagina 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
Ad ogni modo, anche a volere recepire tale ricostruzione del dato normativo, il termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi è stato prorogato al 6 luglio 2010 per i pagamenti senza maggiorazione, in forza RAGIONE_SOCIALEe previsioni, applicabili in linea generale, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010.
A fronte di un dies a quo ancorato al 6 luglio 2010, la prescrizione, pertanto, è stata validamente interrotta con l’atto ricevuto il 30 giugno 2015.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
4. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5. -La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l ‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comm a 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 , comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a dispetto del versamento del contributo integrativo e RAGIONE_SOCIALEa percezione di un reddito di Euro 3.788,00, di ammontare inferiore alla soglia di Euro 5.000,00.
Gli avvocati iscritti all’albo, che alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE appartenenza versino qualsivoglia tipologia di contributo, soggettivo o integrativo, non sarebbero tenuti all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In tal senso milit a il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.
Sarebbe la RAGIONE_SOCIALE, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, a stabilire quali obblighi di contribuzione gravino sugli associati in relazione al reddito prodotto. Nel caso di specie, la professionista avrebbe puntualmente ottemperato a tali obblighi.
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
La sentenza impugnata, nel riconoscere l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sarebbe erronea per il sol fatto che avrebbe
trascurato le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, inequivocabili nel sancire tale obbligo con esclusivo riguardo ai lavoratori autonomi occasionali che, nell’anno solare, producano redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00 Euro. Presupposto che, nel caso di specie, non si ravvisa, in quanto il reddito ammonterebbe, per l’anno 2009, a 3.788,00 Euro.
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver qualificato come impedimento giuridico, rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione, la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
In questa prospettiva, la prescrizione comincerebbe a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e la mancata compilazione del quadro RR non potrebbe configurarsi come comportamento doloso, suscettibile di sospendere la prescrizione.
Quanto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato dalla sentenza d’appello, sarebbe un mero atto amministrativo, inidoneo a prorogare i termini fissati dalla legge e comunque irrilevante nella fattispecie controversa, estranea all’àmbito applicativo degli studi di settore.
-Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
-Dev’essere disatteso il terzo mezzo, che denuncia la violazione e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulla prescrizione.
5.1. -Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che correla il decorso del termine di prescrizione dei contributi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento. Assume rilievo, pertanto, anche il differimento dei termini, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273).
È l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a disporre che «I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una RAGIONE_SOCIALEe gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quanto ai termini previsti per il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, è l’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997 a demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini, «tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d ‘ imposta o RAGIONE_SOCIALEe esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione».
Il d.P.C.m. 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, rinviene, dunque, un preciso fondamento normativo nella fonte primaria e concorre ad attuarne e ad integrarne le previsioni.
5.2. -Del differimento, che si ripercuote sul termine assegnato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per esercitare la propria pretesa, beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.
Questa Corte, in molteplici occasioni, ha escluso l’interpretazione riduttiva RAGIONE_SOCIALEe previsioni in esame e ha affermato che, in base all’univoco dettato, contraddistinto da una valenza generale, il differimento non è circoscritto a coloro che, in concreto, siano assoggettati alle risultanze degli studi di settore per non avere scelto un diverso regime d’imposizione.
È necessario e sufficiente, a tal proposito, lo svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati gli studi di settore. Ininfluente, per contro, è la condizione soggettiva del professionista e nessuna rilevanza si deve attribuire alla
sua effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi (Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, punti 4.1. e 4.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
5.3. -Nel conferire rilievo al differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che concorre a definire il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.), necessario per il compiersi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito sono conformi a diritto e correttamente disconoscono, sulla scorta di tale dirimente presupposto, il compimento RAGIONE_SOCIALEa prescrizione eccepita dalla professionista.
A fronte di tali considerazioni, idonee a sorreggere la decisione, si può dunque soprassedere alla più approfondita disamina RAGIONE_SOCIALEe altre censure veicolate con il motivo, che si appuntano sulla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi , quale fatto idoneo a determinare l’avvio del termine di prescrizione, e sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione connessa con la mancata compilazione del quadro RR.
6. -Possono essere scrutinati congiuntamente il primo e il secondo motivo, poiché convergono nel negare in radice l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla luce del versamento del contributo integrativo, asseritamente provvisto di natura previdenziale, e del reddito prodotto nell’anno 2009, inferiore alla somma di Euro 5.000,00.
6.1. -Quanto al primo profilo, si deve ribadire che l ‘ unico versamento contributivo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ esclusione d ell’ obbligo d ‘ iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16933), in virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all ‘ art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995.
Nessun rilievo si può ascrivere, per contro, al versamento del contributo integrativo, che presenta carattere solidaristico e si raccorda
all’iscrizione all’albo professionale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047).
Tale interpretazione del dato normativo è stata condivisa anche dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, che, nel respingere le censure formulate a tale riguardo, ha osservato come l’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 si inquadrino nella « coerente tendenza RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione RAGIONE_SOCIALEe lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa».
Nel l’indirizzarsi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, le previsioni menzionate assolvono a «una funzione di chiusura del sistema stesso» e rinvengono il proprio fondamento costituzionale « nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a ‘ organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ‘ )» (sentenza n. 104 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto ).
L’interpretazione delineata non svilisce l’autonomia regolamentare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei termini che paventa il primo motivo, e «non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine RAGIONE_SOCIALE‘attuazione di una più ampia finalità mutualistica» (sentenza n. 104 del 2022, punto 7.2. del Considerato in diritto ), secondo una prospettiva improntata all’integrazione e alla complementarità.
6.2. -Quanto al mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di Euro 5.000,00, non riveste la valenza decisiva che il primo e il secondo mezzo prospettano.
Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419).
La percezione di un reddito annuo d ‘ importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 può rilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri dati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Tuttavia, tale dato non vale a configurare una sorta di ‘franchigia’ assoluta e non può assurgere alla portata dirimente che l’odierno ricorso gli assegna (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16935).
Né giova opporre che la Corte di merito non abbia adeguatamente ponderato l’ammontare del reddito, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE‘abitualità.
L’argomento , tratteggiato soltanto nella memoria depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio (pagine 1 e 2), involge accertamenti di fatto e sollecita a questa Corte una rivalutazione, in chiave più favorevole, RAGIONE_SOCIALE‘intero compendio istruttorio.
La questione, «non risultando proposta nei precedenti gradi di merito, non può essere prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità, per di più solo nella memoria citata» (di recente, in una fattispecie non dissimile, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16931).
7. -L’impugnazione, volta a contrastare la sussistenza del debito contributivo, preclude il formarsi del giudicato riguardo al profilo dipendente RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e, a tal proposito, impedisce di configurare il rapporto controverso come ‘esaurito’ e dunque impermeabile all’incidenza RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina (Cass., sez. lav., 4 settembre
2023, n. 25653, punto 20 del Considerato , in linea con quanto già affermato da Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691).
La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l ‘ art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale » (punto 9.2. del Considerato in diritto ).
In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE), tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, d elle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Nel caso di specie, trova applicazione la pronuncia di accoglimento, in quanto si controverte sulle sanzioni riguardanti un’annualità precedente (2009) alla legge d’interpretazione autentica .
-Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, devono essere accolte la prima e la seconda critica.
-La sentenza d’appello è cassata in parte qua .
10. -La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi attinenti al l’anno 2009.
11. -La complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, hanno trovato assetto definitivo, induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo nei termini indicati in motivazione; rigetta il terzo mezzo; cassa la sentenza impugnata in parte qua ; decidendo nel merito, dichiara che non sono dovute le sanzioni civili sui contributi relativi al l’anno 2009; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione