Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8648 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24841-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
Oggetto
Contributi gestione separata avvocati
R.G.N. 24841/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 30/01/2025
CC
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE
ricorrente principale -controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 40/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 766/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 24841/20
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 23.1.2020 n. 40, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da NOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva rigettato il ricorso presentato da quest’ultimo, libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e d a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi per l’anno 2010, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva) per l’anno in contestazione.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e confermato la pretesa dell’Inps, poiché il ricorrente, pur essendo iscritto all’Albo professionale, aveva corrisposto soltanto il contributo integrativo per l’anno in contestazione ; pertanto, non essendo, in tale anno, iscritto presso la Cassa di previdenza forense era corretta la richiesta di contribuzione da parte dell’Inps (per la
finalità universalistica della copertura previdenziale che presiede alla istituzione della Gestione Separata).
La Corte d’appello, a supporto dell’ accoglimento del gravame di COGNOME NOMECOGNOME ha ritenuto non sussistere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché non vi era prova che nel periodo in contestazione il COGNOME avesse esercitato abitualmente l’attività professionale ; anzi, tale circostanza doveva escludersi, atteso che il reddito prodotto si attestava sotto la soglia prevista per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa forense, circostanza che escludeva il carattere continuativo dell’esercizio della professione, secondo una evidente logica di esenzione dei redditi minimali/occasionali. Inoltre, il suo reddito era inferiore alla soglia di € 5.000 annui fissata dall’art. 44, comma 2, DL n. 269/2003.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui resiste COGNOME NOME con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio si è riservato per il deposito della ordinanza il termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26 -31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 44 comma 2 del D L n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che in
riferimento al l’anno 2010 l’attività esercitata ave sse natura non abituale.
Con il motivo di ricorso incidentale, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3 della legge n. 335/95, dell’art. 17 del DPR n. 435/01, modificato dal DL n. 223/06, convertito in L. n. 248/2006, perché la Corte d’appello non aveva considerato la questione della prescrizione, ritenendola assorbita dalla statuizione sulla non sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. In proposito, invece, poiché la scadenza per il versamento dei contributi per l ‘anno 2010 era fissata il 16.6.2011, la comunicazione dell’Inps del 6.7.16 era intervenuta quando la prescrizione era oramai maturata.
Il motivo di ricorso principale è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi), cfr. Cass. n. 24192/24.
La Corte territoriale, pur avendo statuito che, nella specie, non vi era prova dell’esercizio abituale dell’attività di avvocato (v. p.
5 della sentenza impugnata), ha inteso correlare il requisito dell’occasionalità , per quanto risulta dal tenore complessivo dell’argomentazione svolta, al mero mancato superamento della soglia di € 5.000,00, che tuttavia, per i lavoratori autonomi iscritti in albi o registri richiede pur sempre l’imprescindibile accertamento concreto sulla abitualità e/o continuità dell’esercizio della professione (cfr. Cass. n. 4419 cit.).
Il ricorso incidentale condizionato, volto a far valere l’eccezione di prescrizione, è inammissibile, in quanto non vi è stata alcuna pronuncia della Corte di merito sulla eccezione, ritenuta assorbita dalla statuizione sull’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. La relativa questione potrà essere riproposta in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 29662/23).
In accoglimento del ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.25