Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24841-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi gestione separata avvocati
R.G.N. 24841/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2025
CC
– controricorrente -ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
ricorrente principale -controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 40/2020 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 766/2019; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
R.G. 24841/20
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 23.1.2020 n. 40, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva rigettato il ricorso presentato da quest’ultimo, libero professionista iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e d a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi per l’anno 2010, avendo già versato alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva) per l’anno in contestazione.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e confermato la pretesa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poiché il ricorrente, pur essendo iscritto all’RAGIONE_SOCIALE professionale, aveva corrisposto soltanto il contributo integrativo per l’anno in contestazione ; pertanto, non essendo, in tale anno, iscritto presso la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era corretta la richiesta di contribuzione da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (per la
finalità universalistica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa copertura previdenziale che presiede alla istituzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Gestione Separata).
La Corte d’appello, a supporto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento del gravame di COGNOME NOME, ha ritenuto non sussistere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, perché non vi era prova che nel periodo in contestazione il COGNOME avesse esercitato abitualmente l’attività professionale ; anzi, tale circostanza doveva escludersi, atteso che il reddito prodotto si attestava sotto la soglia prevista per l’iscrizione obbligatoria alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, circostanza che escludeva il carattere continuativo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa professione, secondo una evidente logica di esenzione dei redditi minimali/occasionali. Inoltre, il suo reddito era inferiore alla soglia di € 5.000 annui fissata dall’art. 44, comma 2, DL n. 269/2003.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui resiste COGNOME NOME con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio si è riservato per il deposito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa ordinanza il termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del D L n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che in
riferimento al l’anno 2010 l’attività esercitata ave sse natura non abituale.
Con il motivo di ricorso incidentale, il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del DPR n. 435/01, modificato dal DL n. 223/06, convertito in L. n. 248/2006, perché la Corte d’appello non aveva considerato la questione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ritenendola assorbita dalla statuizione sulla non sussistenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. In proposito, invece, poiché la scadenza per il versamento dei contributi per l ‘anno 2010 era fissata il 16.6.2011, la comunicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 6.7.16 era intervenuta quando la prescrizione era oramai maturata.
Il motivo di ricorso principale è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’obbligatorietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi), cfr. Cass. n. 24192/24.
La Corte territoriale, pur avendo statuito che, nella specie, non vi era prova RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abituale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività di avvocato (v. p.
5 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), ha inteso correlare il requisito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘occasionalità , per quanto risulta dal tenore complessivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione svolta, al mero mancato superamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa soglia di € 5.000,00, che tuttavia, per i lavoratori autonomi iscritti in albi o registri richiede pur sempre l’imprescindibile accertamento concreto sulla abitualità e/o continuità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa professione (cfr. Cass. n. 4419 cit.).
Il ricorso incidentale condizionato, volto a far valere l’eccezione di prescrizione, è inammissibile, in quanto non vi è stata alcuna pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito sulla eccezione, ritenuta assorbita dalla statuizione sull’insussistenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. La relativa questione potrà essere riproposta in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 29662/23).
In accoglimento del ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente incidentale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.25