Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18050-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 659/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 673/2018;
R.G.N. 18050/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame dell’Inps e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della odierna parte ricorrente. Il ricorso originario aveva ad oggetto un avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione Separata (anno 2010), in relazione ai redditi prodotti per l’attività professionale di avvocato, per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento.
Per quanto qui di interesse, la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’INPS, da parte degli Avvocati che, come l’appellata, non erano iscritti alla Cassa ma risultavano percettori di redditi. Nella fattispecie, il reddito prodotto, nell’anno di riferimento , era di euro 5.145,00 (v. pag. 2, ult. cpv sentenza impugnata).
Ha, quindi, escluso la prescrizione del credito. A tale riguardo, ha richiamato il D.P.C.M. che aveva differito il termine per il versamento del saldo dei contributi al 6.7.2011; la richiesta di pagamento dei contributi pervenuta alla professionista, il 1° luglio 2016, era, dunque, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
I n ordine alle sanzioni civili, connesse all’accertato inadempimento, la Corte di merito ha ritenuto correttamente applicato il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva .
Avverso tale pronuncia, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.
l’IRAGIONE_SOCIALE ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995, dell’art.18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. nella legge nr. 111 del 2011.
In estrema sintesi, parte ricorrente contesta l’interpretazione della normativa di riferimento; assume la inesatta statuizione di sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata da parte dei professionisti iscritti ad Albi, peraltro, nella sentenza impugnata, affermato senza neppure «scomputare la cifra sottosoglia».
Il motivo è infondato.
E’ principio consolidato che «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo
rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. nr. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019).
Per quanto più rileva nella presente fattispecie, è stato chiarito che «la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione » (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi). Si è cioè precisato che il superamento della «soglia» vale a radicare l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata, diventando superfluo l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, ma non vale a definire l’imponibile contributivo che resta parametrato all’intero reddito prodotto. La soglia di reddito, in altri termini, costituisce «solo uno dei tanti parametri utiliz zabili per la verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività professionale» (in motivazione, tra le altre, Cass. nr. 28644 del 2024).
L ‘orientamento indicato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell’esonero dalle sanzion i civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011, come di seguito si dirà, in sede di scrutinio del terzo motivo.
Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.è dedotto l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita al c.d. «regime dei contribuenti minimi»
ex art. 1, comma 100, della legge nr. 244 del 2007, in relazione alla disciplina della prescrizione ex art. 2935 cod.civ., art. 2, comma 30, della legge nr. 335 del 1995, art. 17 del D.P.R. nr. 435 del 2001 e DPCM 12 maggio 2011.
Anche il secondo motivo va disatteso.
A prescindere dalla sua formulazione, è decisivo osservare come il Giudice di appello abbia fatto corretta applicazione del l’ulteriore principio della Corte secondo cui «la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi» (Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime successive) sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche «il differimento dei termini stessi, quale quello previsto da(i) d.P.C.M. » (Cass. nr. 10273 del 2021 cit.; Cass. nr. 24584 del 2024 e numerose altre).
In relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010, il riferimento è al d.P.C.M. 12 maggio 2011, di proroga dei termini di pagamento al 6 luglio 2011 (tra le tantissime, Cass. nr. 28729 del 2024, punti 12 e ss.).
Si è anche chiarito «quanto alla latitudine soggettiva del differimento» che del differimento beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. nr. 28 729 del 2024 cit. sulla scia di Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del
singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11).
È, invece, fondato, nei termini che vanno ad illustrarsi, il terzo motivo con cui è dedotta l’illegittimità del regime sanzionatorio applicato, in considerazione dell’incertezza in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo.
Questa Corte, quanto alle sanzioni civili per la violazione degli obblighi contributivi nei confronti della Gestione Separata INPS, ha ritenuto che «lo stato di incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all’interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva» (Cass. nr. 17970 del 2022).
Tuttavia, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 cit., intervenuta nelle more del presente giudizio che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore»- le sanzioni non sono dovute, in quanto riferite all’anno 2010.
Come osservato da Cass. nr. 17970 del 2022 (v. in motivazione, punto 40) «la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti».
Ne consegue che la questione prospettata in ordine all’entità delle sanzioni civili può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, trattandosi di un periodo temporale antecedente alla norma di interpretazione autentica dichiarata incostituzionale, con la declaratoria che «nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata »; (v. Cass. 17970 cit., punto 41).
In conclusione, va accolto, nei sensi che precedono, il terzo motivo del ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, poiché non sono necessari accertamenti di fatto, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione Separata per l’anno 20 10.
In considerazione del fatto che l’accoglimento del terzo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 cit., ricorrono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo .
A vuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative alla iscrizione alla Gestione Separata per l’anno 2010. Dichiara compensate le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2024
La Presidente NOME COGNOME