Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4927 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4927 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 482-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 596/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/09/2019 R.G.N. 494/2018;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE base imponibile
R.G.N.482/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 27/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da NOME avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che non andasse computato nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritta alla predetta RAGIONE_SOCIALE, il reddito percepito come socia di capitale in una sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro la quale non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
NOME NOME NOME con controricorso
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3 -bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di
commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.
È da rigettare l’eccezione di improcedibilità formulata da parte controricorrente, in quanto è depositata copia autentica della sentenza con annessa pec di notificazione indirizzata al difensore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art.360 -bis, n.1 c.p.c., essa è da respingere essendosi l’orientamento di legittimità invocato dalla controricorrente consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso.
Infine, l’eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, può ritenersi assorbita nella decisione di merito, atteso il principio della ragione più liquida.
Nel merito il ricorso è infatti infondato.
Risulta dagli atti che la controricorrente è socia di una società a responsabilità limitata in seno alla quale non risulta dimostrato abbia svolto alcuna attività lavorativa.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.
Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente ‘.
In seguito, l’art. 3 -bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che ‘ l’ammontare del
contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono .’
Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al ‘reddito d’impresa’, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di ‘reddito da capitale’. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25, Cass.14043/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali -come è la sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1.
Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.1.26
La Presidente
NOME COGNOME