Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28579 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11185/2019 R.G. proposto da
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RIRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Regione Sicilia -Lavoratori RAGIONE_SOCIALE precari -Garanzia giornate lavorative -Contingenti -Artt. 44, L.R. Sicilia n. 14/2006 e 45-ter, L.R. Sicilia n. 16/1996
R.G.N. 11185/2019
Ud. 25/10/2024 CC
domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 771/2018 depositata il 02/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024 dal AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 771/2018, pubblicata in data 2 novembre 2018, la Corte d’appello di Messina, decidendo in sede di rinvio a seguito della decisione di questa Corte n. 18134/2016, ha respinto la domanda originariamente proposta con separati ricorsi da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) DELLA RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO PROVINCIALE DI MESSINA e volta a conseguire la condanna di quest’ultimo alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE differenze di retribuzione corrispondenti ai 78 giorni lavorativi non riconosciuti in ragione della garanzia occupazionale che i ricorrenti avevano rivendicato per l’anno 2006.
La Corte d’appello, preso atto dell’annullamento della propria precedente decisione per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, ha richiamato le previsioni di cui agli artt. 44, L.R. Sicilia n. 14/2006 e 45ter, L.R. Sicilia n. 16/1996 (introdotto dalla stessa L.R. Sicilia n. 14/2006), concludendo che i ricorrenti non potevano ritenersi compresi nei contingenti per i quali era prevista la garanzia –
rispettivamente -di 151 e 101 giornate lavorative annue ex art. 46, L.R. Sicilia n. 16/1996, prevedendosi invece per gli stessi una mera possibilità occupazionale ‘di norma’ di 78 giornate, senza che tuttavia detto numero di giornate potesse ritenersi garantito .
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) DELLA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO PROVINCIALE Dl MESSINA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già costituente oggetto di discussione tra le parti;
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di rilevare che, per effetto della tardività della costituzione dell’odierna controricorrente nel giudizio di primo grado, la condotta processuale della stessa doveva essere interpretata come implicita acquiescenza, essendo stata solo tardivamente dedotta la circostanza della pubblicazione tardiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Parimenti, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività ex art. 345 c.p.c. sollevata dagli odierni ricorrenti.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 44 L.R. Sicilia, n. 14/06; 45ter , 46, 48 e 49 L.R. Sicilia n. 16/96.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata, attribuendo in particolare alla stessa una non corretta interpretazione dell’art. 44, L.R. Sicilia, n. 14/2006 e, sulla base di una ricostruzione della legislazione RAGIONE_SOCIALE in materia, deducono che l’art. 44 , comma 7, L.R. Sicilia, n. 14/2006 deve essere interpretato come previsione mirante alla stabilizzazione del personale forestale precario con progressivo incremento dell’attività lavorativa, e quindi come previsione che mirava ad elevare il numero RAGIONE_SOCIALE giornate lavorative rispetto al precedente regime di garanzia di cinquantuno giorni.
Il primo motivo è inammissibile, sotto molteplici profili.
In primo luogo, va rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).
In secondo luogo, il motivo non rispetta il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo di individuare e localizzare gli atti processuali su cui si basa.
Risulta in tal modo precluso anche l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, il presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di
censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., seppur modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021; Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La tematica da esso sollevata è stata affrontata da numerose pronunce di questa Corte (a cominciare da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15016 del 2019 e con le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31386 del 2019; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31385 del 2019; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31276 del 2019).
In tali pronunce si è osservato che l’art. 44, L.R. Sicilia n. 14/2006 (secondo cui «È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai RAGIONE_SOCIALE inclusi nell’elenco speciale di cui all’articolo 45 ter della legge RAGIONE_SOCIALE 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall’articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge RAGIONE_SOCIALE 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali. L’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE utilizzano, di norma, in modo continuativo i RAGIONE_SOCIALE fino al completamento RAGIONE_SOCIALE garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.» ), richiama il complesso meccanismo di formazione dei contingenti disciplinato dalla L.R. Sicilia n. 16/1996 e prevede che debbano essere innanzitutto salvaguardate le garanzie occupazionali dei RAGIONE_SOCIALE inclusi nelle fasce
b) e c) dell’art. 46 della stessa L.R. Sicilia n. 16/1996 ( operai con garanzie occupazionali di 151 e 101 giornate lavorative annue) sicché è possibile ricorrere al restante personale compreso nell’elenco speciale solo dopo che siano stati avviati i RAGIONE_SOCIALE ricompresi nelle fasce di garanzie di cui al richiamato art. 46.
Ciò vale a spiegare perché il legislatore RAGIONE_SOCIALE abbia utilizzato l’espressione “di norma”, quanto alle giornate lavorative da richiedere ai RAGIONE_SOCIALE non ricompresi nelle due fasce sopra indicate, espressione con la quale ha voluto escludere un diritto soggettivo pieno ed assoluto all’avviamento per 78 giornate lavorative, avviamento che resta condizionato dalle effettive esigenze del settore.
Il ricorso si incentra sull’asserita estensione da 51 a 78 RAGIONE_SOCIALE garanzie occupazionali previste in favore dei RAGIONE_SOCIALE menzionati dall’art. 48, commi 4 e 5, della L. R. Sicilia n. 16/1996; argomento, questo, non decisivo, innanzitutto perché la norma è chiara nel rinviare alle sole modalità di formazione del contingente di cui all’art. 46 della L.R. n. 16/1996, ed inoltre perché la Corte territoriale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, se non nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ha escluso l’appartenenza dei ricorrenti alla fascia dei c.d. ‘ cinquantunisti ‘.
La decisione impugnata si è pienamente conformata a tale orientamento, risultando quindi infondate le doglienze dei ricorrenti.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso.
condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione