Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8459 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8459 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al n. 22053/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dagli AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 272/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano, depositata il 27. 1. 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO.
Con sentenza n. 272 del 27. 1. 2021 la Corte di appello di Milano confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del 23. 3. 2018 , che aveva loro irrogato la sanzione di euro 60.700,00 per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008, per avere trasferito dalla Svizzera in Italia la somma in contanti di euro 225.500,00 senza redigere la dichiarazione prevista dalla legge.
La Corte territoriale respinse i motivi di appello degli opponenti affermando che: la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, avvenuta da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con atto del 24. 1. 2007, era stata elevata nel termine di 90 giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 14 legge n. 689 del 1981, dalla ricezione RAGIONE_SOCIALEa relazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avvenuta il 28. 10. 2016, invio che a sua volta non poteva ritenersi tardivo avendo quest’ultima concluso i propri accertamenti con l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli odierni appellanti in data 27. 9. 2016, in cui essi dichiaravano l’avvenuto trasferimento del denaro, e dovendosi ritenere l’intervallo di tempo per tale trasmissione del tutto congruo; il decreto sanzionatorio del RAGIONE_SOCIALE era stato adottato nel rispetto del termine di 180 giorni previsto dalla legge dalla ricezione dei verbali di contestazione, avvenuta il 2. 10. 2017; la condotta degli opponenti, che avevano dichiarato di avere trasferito il denaro in contanti mediante tranches di euro 50.500 ciascuna, frazionando i singoli importi, al momento di ciascun trasferimento, fra i propri familiari, con più viaggi nella medesima giornata, in modo da mantenere la somma importata al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia prevista dalla legge, integrava la fattispecie sanzionata, in quanto, anche se provata, le modalità seguite per l’importazione del denaro c ostituivano un mero artificio per eludere la normativa , con l’effetto che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa finalità dalla stessa perseguita, l’illecito in questione sussiste anche nel caso in cui il
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trasferimento di denaro sia avvenuto mediante più operazioni tra loro collegate.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 22. 7. 2021, hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto osservato , da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, il termine di 90 giorni previsto, a pena di decadenza, da detta disposizione per la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione.
Si assume che la valutazione condotta al riguardo dalla Corte di appello non ha considerato che , come emergeva dagli atti di causa, l’RAGIONE_SOCIALE aveva avuto piena conoscenza del fatto contestato già il 29. 9. 2015, data RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa c.d. voluntary disclouse , seguita alla relazione di accompagnamento del 15. 10. 2015; per contro la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli odierni ricorrenti datata 27. 9. 2016, non aggiungeva alcun elemento nuovo ed era solo confermativa RAGIONE_SOCIALEe risultanze già acquisite. La Corte di appello avrebbe dovuto accertare e tenere conto RAGIONE_SOCIALEa inerzia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, coinvolta nell’accertamento, protrattasi per circa un anno e quindi ravvisare la tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione, fatta dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto in data 24. 1. 2017, anche con riferimento al tempo di adozione del decreto sanzionatorio.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La Corte di appello ha ritenuto rispettato il termine previsto dall’art. 14 citato sul presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE, a cui era pervenuta evidentemente la prima notizia del fatto, aveva terminato la propria attività istruttoria soltanto con l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione resa dagli interessati in data 27. 9. 2016, in cui essi davano atto di avere trasferito in contanti in Italia le somme depositate presso una banca
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svizzera. Sul punto ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, ‘ dai documenti di causa non emerge che l’RAGIONE_SOCIALE .. fosse in possesso RAGIONE_SOCIALEa notizia integrante la violazione sin dal 29 settembre 2016, risultando, al contrario, che tale notizia sia emersa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria effettuata dall’ RAGIONE_SOCIALE ‘ e, segnatamente, dalla dichiarazione citata del 27. 9. 2016, resa a seguito di richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa del 20. 7. 2016.
Tanto precisato, la censura è inammissibile, sia per la genericità del riferimento all’atto del 29. 9. 2015, di cui non riproduce nemmeno sommariamente il contenuto, sia, soprattutto, perché investe un accertamento e valutazione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in quanto tale in sede di giudizio di legittimità. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di precisare che rientra nelle competenze del giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato dall’amministrazione per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione , in rapporto alla maggiore o minore complessità del caso, e la presenza di ritardi ingiustificati e che il relativo apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non appare censurabile in sede di legittimità ( Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 26734 del 2011 ).
Merita aggiungere che il criterio di giudizio utilizzato per tale valutazione dalla Corte di merito appare del tutto conforme al principio seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine iniziale previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione segnalata ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 27405 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009 ).
Il secondo motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 legge n. 689 del 1981, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma 1, d.p.r. n. 148 del 2008 e
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RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., censura l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello che ha ritenuto provata la violazione contestata in mancanza RAGIONE_SOCIALEa rappresentazione, nel verbale redatto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe modalità con cui le somme prelevate sul conto estero risultavano poi traferite in Italia. I ricorrenti contestano inoltre il passo RAGIONE_SOCIALEa decisione secondo cui: ‘ Nella fattispecie gli appellanti hanno dichiarato di avere trasferito in Italia, in contanti, dalla Svizzera in più soluzioni, la somma complessiva di Euro 252,500, mediante singole tranches di euro 50.500 ciascuna ‘, assumendo che in realtà la loro dichiarazione del 27. 9. 2016 non fa riferimento al fatto che il trasferimento sia avvenuto in singole tranches di euro 50.500 ciascuna.
Il mezzo è inammissibile.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso non risulta che gli odierni ricorrenti, in sede di opposizione e poi in appello, abbiano contestato la legittimità del provvedimento opposto per incompletezza del verbale o genericità del fatto loro contestato. Ne consegue la inammissibilità del motivo per novità, non potendo con il ricorso per cassazione, che ha natura di impugnazione limitata, sollevarsi censure su questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate nei gradi di merito.
In ogni caso la censura è inammissibile in quanto investe la valutazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEe parti del 27. 9. 2016, che ha natura di apprezzamento di fatto, non censurabile, come tale, in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 689 del 1981, censurando il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnato che ha ritenuto ininfluente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito, che l’importazione RAGIONE_SOCIALEe singole tranches di denaro sia avvenuto suddividendone l’importo tra più persone, in modo che il contante portato da ciascuna di esse non superasse la soglia vietata. Si sostiene che il criterio di valutazione utilizzato non trova alcun riscontro
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nelle disposizioni di cui al d.lgs. n. 195 del 1998, risultando utilizzabile solo in applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di antiriciclaggio.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che nel caso di specie l’unicità RAGIONE_SOCIALEa movimentazione RAGIONE_SOCIALEa somma non venisse meno per effetto del suo frazionamento tra i diversi familiari che in un unico contesto la trasportavano, trattandosi di un mero artificio volto ad eludere la sorveglianza sul l’ importazione del contante.
Questa conclusione, che dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è ancorata, mediante il richiamo alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, anche al rilievo che le somme in contestazione erano sempre rimaste nella titolarità dei ricorrenti, sia prima che dopo il passaggio RAGIONE_SOCIALEa frontiera, appare pienamente condivisibile, atteso che dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda appare evidente che i familiari coinvolti agissero non per proprio conto ma per conto degli opponenti e che i singoli passaggi erano strettamente collegati tra loro rispetto al risultato che essi si prefiggevano.
Questa Corte infatti ha precisato che il divieto posto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al consentito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore RAGIONE_SOCIALE‘intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest’ultimo sia frazionato in varie operazioni ( Cass. n. 17971 del 2021; Cass. n. 1080 del 2016; Cass. n. 15103 del 2010 ). Il rilievo del ricorso secondo cui tale principio sarebbe circoscritto solo alla normativa antiriciclaggio non è convincente, atteso che, come osservato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, la rilevazione e quindi la tracciabilità dei movimenti di valuta costituisce il comune denominatore RAGIONE_SOCIALEa normativa valutaria e di quella in materia di antiriciclaggio. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.