Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2977 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2977 Anno 2026
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14932/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 979/2023 depositata il 02/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 979 del 2023 della Corte di appello di Venezia, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-nel gennaio 2017 aveva stipulato un contratto di franchising con la RAGIONE_SOCIALE;
-aveva convenuto la controparte allegando che il contratto era nullo per difetto di causa se non per indeterminabilità dell’oggetto, essendo mancata qualsiasi prestazione ad opera di RAGIONE_SOCIALE, atteso che si era palesato il difetto di un’affiliazione tanto quanto di una formula commerciali;
-in subordine si era prospettata l’annullabilità del contratto per dolo, diretto a ottenere artificiosamente il contributo d’ingresso dell’affiliazione: l’affiliante aveva infatti falsamente dichiarato di essere titolare di un marchio registrato presso la RAGIONE_SOCIALE, di disporre di una rete di esercizi e punti vendita riconoscibili dall’uso dell’insegna, e di possedere conoscenze afferenti alla gestione di quelli in uno a una serie di connesse cognizioni pratiche e offerte di servizi, modalità di rapporto con la clientela, descrizione dei servizi prestati e promozione, sebbene non oggetto di brevetto ma di formalizzazione in un manuale operativo;
-l’obbligo di assistenza del franchisor si era risolto in una visita nel mese di gennaio 2017 nel quale il titolare della RAGIONE_SOCIALE, manifestando il gradimento dell’ufficio, si era limitato a impartire istruzioni su come dovesse essere allestito e pitturato, mentre le altre due visite, effettuate nel marzo 2017, erano servite esclusivamente per attivare i collegamenti della rete telematica, funzionale all’accesso al portale del franchisor medesimo;
-in concreto, l’attività dichiarata non veniva mai espletata da parte del franchisor , che si era limitato a impartire ulteriori direttive all’affiliato di procurarsi, a sue spese, il personale, ovvero un tecnico e un impiegato amministrativo, assunti dalla società deducente;
-in via residuale, l’attrice aveva spiegato domanda risarcitoria o a titolo d’indebito arricchimento;
-il Tribunale, davanti al quale aveva resistito la convenuta, aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-come osservato dal giudice di prime cure, dal complessivo testo contrattuale, premesse comprese, l’oggetto del contratto era stato sufficientemente determinato poiché, ai fini in parola, non era necessario che nell’accordo fossero riportate le specifiche conoscenze pratiche che l’affiliante si era impegnato a trasferire all’affiliato, normalmente contenute in un documento separato, ossia il manuale di franchising , essendo sufficiente l’individuazione dell’ambito di applicazione di quelle conoscenze pratiche;
-né poteva dirsi necessario che il manuale di franchising fosse allegato al contratto e consegnato al momento della sottoscrizione dello stesso, poiché la trasmissione del patrimonio di conoscenze operative, integranti il know-how , non atteneva al momento genetico del contratto ma a quello esecutivo;
-il manuale operativo era stato «illustrato nel dettaglio» a NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del corso dal medesimo frequentato personalmente nel novembre 2016, come documentato dai fogli presenze, sottoscritti dal medesimo, con indicati gli argomenti trattatati;
-il contratto dallo stesso sottoscritto «in proprio» il 3 novembre 2016 aveva palesato un contenuto identico a quello dal medesimo sottoscritto quale legale rappresentante della suddetta RAGIONE_SOCIALE il 19 gennaio 2017, contenendo le indicazioni necessarie e sufficienti a far ritenere determinato l’oggetto del contratto e la tipologia del know-how , poi analiticamente spiegato nel manuale
operativo, il cui contenuto era stato già reso noto durante il precedente corso, « a prescindere…dalla effettiva sua consegna e messa a disposizione, a quella data o successivamente…. Avendo i due contratti lo stesso contenuto e la stessa zona di esclusiva… le parti si poi determinate a risolvere in data 29 marzo 2017 quello sottoscritto personalmente dal COGNOME…, restando valido solo quello sottoscritto dal medesimo COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore unico»;
-neppure poteva dirsi insussistente l’effettiva rete di affiliati, risultata documentalmente e dalle escussioni testimoniali: al riguardo la società attrice aveva artificiosamente ipotizzato che, sul documento prodotto al riguardo, l’aggiunta di un affiliato a penna fosse indice di una sua isolata esistenza come se non restassero tali i precedenti nominativi;
-la formula commerciale era poi ricavabile compiutamente dal manuale operativo, consistendo «tra l’altro nel reperimento da parte dell’affiliato di una serie di ditte operanti nel territorio, concesso in esclusiva, pronte a intervenire per le ristrutturazioni o le manutenzioni degli immobili della zona di riferimento (a tal fine l’affiliato doveva reperire i prezzi sul mercato degli interventi predetti e stabilire contatti con i medesimi, come aveva, tra l’altro, cominciato a fare il collaboratore COGNOME)… e nell’avere un marchio riconoscibile ed una sede capace di gestire tutte le richieste di interventi e manutenzioni per la casa cosicché ad un unico soggetto…potesse rivolgersi un cliente per ottenere in tempi rapidi e ad un buon prezzo qualsiasi intervento anche di piccola manutenzione»;
-«le ricerche di mercato relative ai prezzi praticati in zona dai fornitori, erano attività che facevano parte dei compiti di cui era onerato l’affiliato, in quanto la formula commerciale stessa
prevedeva che l’affiliatoRAGIONE_SOCIALE, dopo aver acquisito i predetti dati, avesse la possibilità di offrire ai clienti soluzioni concrete per la ristrutturazione e manutenzione dei loro immobili…ed anche essere in grado di reperire in breve tempo artigiani della zona, con i quali già avesse stipulato dei contratti di assistenza, che potessero intervenire nel più breve tempo possibile, ad un buon prezzo»;
-il contributo d’ingresso era stato previsto per l’uso del marchio, l’assistenza nella fase di avvio, l’utilizzo dei segni distintivi, l’applicazione della formula commerciale descritta;
-la società RAGIONE_SOCIALE era venuta meno al compiuto allestimento della sede e al contatto parimenti tempestivo con gli artigiani, mentre l’attività di telemarketing era stata pure rinviata su richiesta di COGNOME, sicché non era imputabile alcun inadempimento incidente alla convenuta, essendo stata l’attrice a non rispettare gli adempimenti preliminari necessari;
-le allegazioni relative agli artifici e raggiri in tesi posti in essere dalla convenuta coincidevano, «in sostanza, la personale interpretazione che del contratto che andava a stipulare aveva…dato il COGNOME e cioè che fosse sufficiente pagare la fee per avere una attività quasi pressoché avviata»;
-«la fee era il corrispettivo dell’avere a disposizione la formula commerciale creata dalla RAGIONE_SOCIALE per l’allestimento e la realizzazione di un punto di fornitura di servizi per interventi e riparazioni, a marchio registrato ‘ Speed casa’, attività già funzionante ed operativa per altri affiliati, ma che non comprendeva né le spese, né gli esborsi da sostenere per tutte le attività prodromiche, né le ricerche di prezzi di mercato e di artigiani nella zona di pertinenza esclusiva, che era un onere, invece, gravante sull’affiliato. E tutto ciò emerge sia dagli
obblighi assunti dal franchisor nel testo contrattuale sottoscritto, sia dal contenuto del manuale operativo previamente illustrato al corso del Novembre del 2016, essendo l”in sé’ della formula commerciale adottata»;
-la risoluzione del contratto era stata oggetto di comunicazione prima che COGNOME avesse domandato a mezzo mail di fornire i primi appuntamenti di telemarketing , «invio di mail che, se anche non previsto dal contratto, stato inserito nel verbale di visita del 29 Marzo 2017 sottoscritto da COGNOME, sicché la richiesta scritta non poteva che ritenersi prodromica e necessaria, connessa, peraltro, alla preventiva disponibilità di artigiani (non essendo sufficiente avere un elenco degli stessi ma dovendo la RAGIONE_SOCIALE attivare con gli stessi dei rapporti commerciali, tanto che i medesimi dovevano sottoscrivere degli accordi preventivi di riservatezza ed utilizzare le divise Speed casa per recarsi a fare gli interventi, come espressamente scritto nel contratto di franchising ) da inviare per effettuare le riparazioni presso i clienti reperiti dal franchisor stesso»;
-per analoghe ragioni, «dal presumibile ‘fraintendimento’ di COGNOME su quanto doveva porre in essere la sua società per l’avvio dell’attività commerciale vera e propria», non si poteva evincere una responsabilità precontrattuale del franchisor ;
-non sussistevano, infine, i presupposti dell’indebito arricchimento, posto che si trattava di azione residuale e non subordinata al mancato accoglimento delle domande di nullità, di risoluzione e di annullamento, sicché si poneva in radicale antitesi con l’accertamento della validità del contratto e dell’insussistenza dell’inadempimento del franchisor ;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 1346, 1362, 1366, cod. civ., 3, 4, legge 129/2004, 115, 244, 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 24, 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando immotivatamente di considerare, in particolare, che:
-il manuale operativo era stato caricato online nel marzo 2017 dopo la conclusione del contratto, ed era l’individuato presupposto per la definizione dell’oggetto negoziale, sicché le previe conoscenze comunque personali di COGNOME erano irrilevanti, ed erano state al contrario diversamente apprezzate andando oltre le stesse deduzioni della RAGIONE_SOCIALE, laddove l’acquisizione di quelle non poteva ritenersi inerente alla fase esecutiva del contratto invece che, strutturalmente, genetica;
-neppure la difesa della società RAGIONE_SOCIALE aveva contestato specificatamente alcunché sulla consistenza degli affiliati, con effetti vincolanti per il giudicante, ed era quindi frutto di un ultroneo travisamento percettivo l’apprezzamento giudiziale della portata del documento esibito e valorizzato sul punto, mentre avrebbe all’opposto dovuto vagliarsi per evincerne l’inattendibilità delle pure richiamate prove orali;
-non era stata provata la sussistenza di una sperimentata rete commerciale, non potendo ritenersi sufficiente una mera elencazione di servizi offerti, essendo invece indispensabile la descrizione delle modalità operative sperimentate, senza che si potesse rimettere allo stesso affiliato il reperimento delle ditte componenti la rete stessa, oltre alla verifica dei prezzi di mercato di riferimento, in contrasto, al contempo, con l’obbligo del franchisor di rinvenimento dei clienti;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc.
civ., 1346, 2727, 2696, cod. civ., 24, 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato considerando, in particolare, contraddittoriamente, per un verso rilevante e apoditticamente informativo, in termini idonei e completi, il corso seguìto da COGNOME, per altro verso decisivo il manuale operativo non consegnato al momento della stipula contrattuale, anche in tal caso andando oltre le deduzioni difensive avversarie;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, cod. proc. civ., 1218, 2696, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, anche in tal caso travalicando i limiti delle deduzioni di parte, in particolare indagando e rilevando il preteso inadempimento della deducente che aveva invece formulato l’opposta domanda, a fronte della risultata assenza sia di una specifica formula commerciale, nel contratto perfezionato, sia di un’effettiva rete commerciale, fermo restando che avrebbe dovuto essere il franchisor a dimostrare, come non aveva fatto lasciando emergere il contrario anche in sede d’interpello, di aver adempiuto, senza che sull’affiliato potessero addossarsi pretesi adempimenti preliminari non stabiliti contrattualmente;
con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 132, 167, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 1337, 1338, 2041, 1175, 1375, cod. civ., 24, 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando, in particolare, di considerare che la controparte non aveva specificatamente contestato l’allegazione di dolo incidente, escluso senz’apprezzare neppure gli obblighi di buona fede e correttezza commerciale facenti capo anche alla controparte e discorrendo, per converso, apoditticamente, di un ‘fraintendimento’ dell’affiliato non avallabile, con l’ulteriore e conclusiva declinatoria della domanda d’ingiustificato arricchimento, di cui si era offerta l’obliterata o pretermessa prova concernente gli esborsi affrontati, muovendo dal distorto presupposto della validità del contratto per sussistenza sia della formula che della rete commerciale.
Considerato che
il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte di appello ha conclusivamente ritenuto che il manuale operativo sia pur reso disponibile (nel marzo 2017) successivamente alla stipula del contratto (gennaio 2017), circa due mesi dopo quella, integrava per relazione le pattuizioni contrattuali, che comunque contenevano -a cominciare dalle premesse da valutare parte esplicativa e integrante della scrittura a ogni effetto ermeneutico -«quelle indicazioni necessarie e sufficienti a far ritenere determinato l’oggetto del contratto e la tipologia del know-how oggetto dello stesso, poi analiticamente spiegato nel manuale operativo» (pag. 9 della sentenza impugnata);
a fronte di ciò, parte ricorrente non riporta né quindi così illustra specificatamente ovvero testualmente e partitamente il decisivo contenuto delle premesse contrattuali, non permettendo di comprendere in quale misura il manuale operativo, cui la scrittura risulta pacificamente accertato aver rinviato, integrasse la definizione dell’oggetto contrattuale, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;
tenuto conto di quanto osservato da parte ricorrente in memoria, si sottolinea che il rilievo appena fatto concerne il requisito di specificità del ricorso ragionevolmente sostenibile dalla difesa stessa, e non la mera formale ripetizione del contenuto degli atti, non essendo ammissibile rimettere a questa Corte il decisivo esame testuale di contenuti pattizi quali quelli in parola, individuando i passaggi ritenuti dirimenti e spiegando nel singolo quanto necessario dettaglio perché lo sarebbero, pena l’inammissibile eterointegrazione del gravame a mezzo del rinvio agli atti prodotti, pur complessivamente menzionati secondo la sintesi prospettica ritenuta utile, ortopedia, questa, che risulta estranea alla modalità di critica vincolata propria del ricorso per cassazione e necessaria a una corretta espressione della nomofilachia rispettosa del contraddittorio (v. Cass., 02/05/2025, n. 11325, pag. 7);
in ogni caso, il contratto di franchising è soggetto alla forma scritta a pena di nullità, ex art. 3 della legge n. 129 del 2004, profilo, va precisato, che qui si prende in esame al fine di scrutinare quello della nullità negoziale, per indeterminabilità dell’oggetto contrattuale o difetto di causa, offerto al pieno contraddittorio delle parti;
ne deriva che l’oggetto in parola deve parimenti risultare in via scritta, e non può essere determinato, tipicamente, dal comportamento delle parti successivo, o anche precedente, la conclusione del contratto (Cass., 07/03/2011, n. 5385), ma resta fermo che, in coerenza, deve ritenersi possibile il rinvio per relazione ad altra documentazione acquisibile (arg. ex Cass., 16/01/2013, n. 952), seppur acquisita da una delle parti successivamente, salva, come logico, la valutazione dei tempi di messa a disposizione della stessa, ove in capo alla controparte, ai fini del correlato vaglio del rispetto delle obbligazioni anche di correttezza contrattuale attuativa;
al contempo, va ribadito che nel contratto in parola il know-how può distintamente essere trasferito in fase ulteriormente esecutiva, essendo necessario al perfezionamento dell’accordo solo l’impegno a mettere a disposizione una formula commerciale e una rete commerciale, essendo cioè profili differenti quello, in specie, della formula e quello della capacità di sua applicazione (Cass., 10/05/2018, n. 11256);
ciò posto, la Corte territoriale deve ritenersi aver valorizzato utilmente la previa conoscenza in fatto, da parte del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per escludere profili di responsabilità, anche precontrattuale, per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, su cui si tornerà nello scrutinare il quarto motivo;
in questa cornice ricostruttiva non è affatto escluso che -ferma la presenza del marchio esplicitato nel contratto, della formula e della rete, accertate in fatto dalla Corte distrettuale -si mettano in capo all’affiliato obbligazioni inerenti allo sfruttamento gestorio dei suddetti elementi;
l’accertamento fattuale in parola è insindacabile in sede di giudizio di sola legittimità, quando, come nell’ipotesi, vi sia la sintetizzata, pienamente riconoscibile e complessivamente logica motivazione del giudice di merito, cui sono riservati l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle singole e coordinate prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento e al congruo apprezzamento del peso probatorio delle risultanze istruttorie, espresso con complessiva anche se non condivisa plausibilità (cfr., solo ad esempio, Cass., 08/08/2019, n. 21187, Cass. 23/4/2024 n. 10956, Cass., 13/10/2025, n. 27316);
si aggiunge che il travisamento documentale è deducibile solo nel quadro del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., salva revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 05/03/2024, n. 5792): nel caso, la deducibilità del vizio risulta preclusa dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, le cui ragioni fattuali parte ricorrente non ha dimostrato che siano state tra loro diverse (Cass., 20/09/2023, n. 26934, Cass., 28/02/2023, n. 5947, Cass., 22/12/2016, n. 26774), laddove, anzi, nella sentenza della Corte di appello sono reiteratamente richiamate quelle del Tribunale per esplicita condivisione;
infine, la Corte distrettuale non ha violato in alcun modo il principio dispositivo, poiché:
le pretese non contestazioni, la cui ricostruzione è comunque oggetto di un sindacato riservato al giudice di merito (Cass., 06/12/2021, n. 38681, pag. 4), non impongono, come preteso, un vincolo al giudice nell’accertamento dei fatti nel complesso altrimenti risultante (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, par. 56);
di conseguenza, ha semplicemente apprezzato le risultanze assertive e istruttorie per pronunciare sulla fondatezza o meno delle tutele richieste;
il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
quanto appena sopra osservato esclude innanzi tutto ogni violazione del principio della domanda;
come poi parimenti anticipato -ferma l’inammissibilità di riletture istruttorie e di riferimenti a documenti (come i verbali di sopralluogo del marzo 2017) non compiutamente riportati né oggetto di specifica del momento processuale di loro acquisizione, in (eccepita) violazione, come sopra richiamato, dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. la Corte di merito:
-senza alcuna illogicità, ha valorizzato il manuale operativo quale integrazione contrattuale, e, allo stesso tempo, ha utilmente sottolineato la previa informazione del legale rappresentante della società attrice, non importando, fattualmente, in questo contesto, che, fermo il ricostruito perfezionamento contrattuale, egli avesse avuto quella formazione preliminare in proprio (seconda censura);
-ha motivatamente evinto gli adempimenti preliminari, compresi quelli inerenti al telemarketing , dalla logica contrattuale anche se in parte inespressa ma comunque sussistente e, all’evidenza, enucleabile pure e proprio alla luce della buona fede contrattuale reciproca (terza censura);
-ha coerentemente escluso la sussistenza di una responsabilità precontrattuale o di un dolo contrattuale ovvero artifici e raggiri, altro essendo una personale e non compiuta consapevolezza delle obbligazioni implicate dal contratto (quarta censura);
-non avendo affermato l’invalidità negoziale, ha escluso ogni ammissibilità di un arricchimento, a titolo di esborsi, che potesse
dirsi ingiustificato, a fronte di un inadempimento opposto a quello ipotizzato dalla società istante (cfr., per quanto di utilità e completezza, Cass., Sez. U., 05/12/2023, n. 33954, e poi Cass., 16/02/2024, n. 4246, e Cass., 18/10/2024, n. 27008) (ancora quarta censura);
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 7.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/12/2025.
Il Presidente
NOME NOME COGNOME