Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza n. R.G. 41350/2023 depositata il 29/2/2024, iscritto al n. 4885/2024 R.G., nel procedimento pendente tra:
Banca Sistema s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
contro
MINISTERO dell’ ECONOMIA e delle FINANZE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Banca Sistema s.p.a., quale cessionaria del credito in precedenza vantato da Gala s.p.a., domandava al Tribunale di Roma di ingiungere al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento della somma di € 31.063,72, oltre interessi e spese, dovuta quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica al reparto della Guardia di Finanza RAGIONE_SOCIALE (tecnico logistico amministrativo) Veneto -Venezia.
Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarava, con sentenza n.
11478/2023, la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda proposta da Banca Sistema, ritenendo competente il Tribunale di Milano, quale giudice del luogo in cui aveva sede la tesoreria provinciale nella cui circoscrizione era domiciliato il creditore e deputata all’esecuzione del pagamento.
Riassunta la controversia avanti al giudice indicato come competente, quest’ultimo rilevava che: i) non risultavano , né dalle allegazioni delle parti, né dalla documentazione in atti, elementi tali da far desumere che l’obbligazione dedotta in giudizio fosse sorta in un luogo differente da Roma e, comunque, ricadente nel distretto del Tribunale di Milano; ii) l’adempimento dell’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, in applicazione della disciplina di contabilità di Stato (artt. 54 R.D. n. 2440/1923, 278, lett. d), 287 e 407 R.D. n. 827/1924), doveva avvenire nel luogo in cui si trova il servizio di tesoreria o di cassa dell’ente debitore e non nel domicilio del creditore; iii) nel caso di specie tale luogo era sito in Roma, dove aveva sede la Ban ca d’Italia, a cui era affidato il servizio di Tesoreria dello Stato.
Il Tribunale di Milano, ritenuta perciò la competenza del Tribunale di Roma, originariamente adito da Banca Sistema, dato che nessuno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 25 cod. proc. civ. conduceva ad individuare la propria competenza territoriale, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma.
Considerato che:
Il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Milano è inammissibile.
4.1 Il disposto dell’art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ. prevede che ‘ quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve
eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda ‘.
Il giudice territorialmente competente, dunque, va identificato, nel caso in cui l’amministrazione dello Stato sia convenuta in giudizio, nel giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l’obbligazione o deve avvenire l’adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda.
Il foro erariale così previsto da una parte ha natura inderogabile, ex art. 9 r.d. 1611/1933, quanto alla necessaria individuazione del giudice di un luogo in cui abbia sede un ufficio dell’Avvocatura dello Stato, dall’altra è rimesso alla scelta dell’attore, quanto al fatto che tale distretto sia determinato con riferimento « al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda » .
Si tratta di un ambito di facoltatività, rimesso alla scelta dell’attore rispetto a più giudici tutti competenti, all’interno di una più ampia cornice di inderogabilità, con riguardo al quale il giudice può comunque rilevare d’ufficio la propria incompeten za per territorio.
« Ne deriva che chi conviene un’Amministrazione statale in una controversia relativa a diritti di obbligazione per cui opererebbero in via ordinaria i criteri di competenza di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ha la possibilità di adire, a sua scelta, il foro della prima parte dell’art. 25 sia individuandolo con l’applicazione del foro di insorgenza dell’obbligazione, sia individuandolo con l’applicazione del foro della sua esecuzione. Allorché l’Amministrazione sia stata convenuta presso un foro coincidente con quello sede dell’ufficio dell’Avvocatura dello Stato consegue che l’eccezione di incompetenza dell’Avvocatura può e deve prospettarsi attraverso la contestazione della sussistenza nell’ambito del distretto relativo a quella sede di entrambi i fori facoltativi. In caso contrario, cioè di contestazione della detta sussistenza solo per uno di tali fori,
l’eccezione è incompleta, perché la competenza del giudice adito, purché coincidente con quello del luogo di una sede distrettuale dell’Avvocatura, risulta radicata secondo il foro non contestato » (si veda, in questi espressi termini, Cass. 13268/2012).
4.2 Dai rilievi appena illustrati discende l’inammissibilità del conflitto negativo sollevato d’ufficio dal Tribunale di Milano.
In linea generale il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 15789/2014, Cass. 2081/2018).
Questo principio, nel caso di applicazione dell’art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ., si declina nel senso che il giudice ad quem può richiedere il regolamento di competenza in caso di conflitto negativo solo rappresentando che nel proprio circondario non ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, cioè facendo valere il profilo di competenza inderogabile previsto dalla norma; allo stesso, invece, rimane preclusa la possibilità di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza con riferimento alla parte facoltativa e derogabile della norma, ponendo in contestazione la propria individuazione quale « giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda », in quanto rispetto a questo profilo il regolamento è proponibile esclusivamente ad opera delle parti .
Nel caso di specie il Tribunale di Milano non ha posto in contestazione il profilo inderogabile della norma, ma quello facoltativo rimesso alla contestazione delle parti, avendo rappresentato che Milano non era il luogo né di conclusione del contratto, né di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Il regolamento di competenza, però, non poteva essere richiesto d’ufficio attraverso il rilievo di questioni di competenza per territoriale derogabile che potevano essere sollevate esclusivamente dalle parti.
Non occorre provvedere sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma in data 12 novembre 2024.