Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23660-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/03/2021 R.G.N. 174/2019;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.23660/2021
COGNOME
Rep.
Ud.19/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Terni, NOME COGNOME docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ‘laboratorio di fisica e fisica applicata’ in servizio presso l’Istituto Tecnologico L. Allevi -A. da Sangallo, con completamento orario presso l’Istituto IPSIA S. Pertini di Terni, compreso tra il personale destinatario del corso (in quanto si era rifiutato di svolgerne un altro analogo tenutosi in precedenza), ha richiesto il pagamento delle ore impiegate nella frequenza del corso, qualificandole come ore di lavoro aggiuntive (art. 30 CCNL) rispetto a quelle contrattualmente previste, trattandosi di attività pomeridiana e quindi al di fuori dell’orario di lavoro, e rientrando tra gli obblighi di servizio del personale docente solo le attività di insegnamento (art. 28 CCNL) e quelle funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL) programmate ed inserite nel piano annuale delle attività.
1.1 Il Tribunale accoglieva il ricorso stabilendo che le ore in cui il ricorrente era stato impegnato in un corso sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno 2016, dovevano qualificarsi come ore di lavoro aggiuntive a quelle contrattualmente previste, non rientrando tale attività tra quelle funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL ed anche ammettendo una lettura estensiva del comma 3° di quest’ultima disposizione regolante l’attività collegiale del docente, non essendo stata fornita la prova che le ore dedicate alla formazione del docente sulla sicurezza fossero state previste nel piano annuale delle attività ulteriori rispetto a quelle riservate alla didattica in senso stretto.
La Corte di Appello di Perugia riformava la sentenza di primo grado escludendo che la frequenza al corso fosse avvenuta al di fuori dell’orario di lavoro, non risultando all’epoca il docente in ferie e dunque essendo lo stesso in servizio a tutti gli effetti.
La Corte precisava che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l’attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. D’altra parte, il COGNOME non aveva né allegato né provato di aver già completato nel mese di giugno il monte ore predetto per cui la Corte distrettuale riteneva verosimile il suo mancato superamento, avuto riguardo alla sospensione delle lezioni coincidente con la chiusura dell’anno scolastico all’inizio del mese di giugno.
Né, ad avviso della Corte, poteva ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 30 CCNL con la possibilità di retribuire le ore di frequenza al corso come ore aggiuntive e d’insegnamento in eccedenza.
Ricorreva in cassazione il dipendente con un solo motivo di ricorso cui resisteva con controricorso il Ministero dell’istruzione (già MIUR).
Il ricorrente depositava altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28-29-30 CCNL 2006-2008 in relazione all’art. 37, comma 2. D.lgs. n. 81/08.
1.1. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che i corsi di formazione sulla sicurezza rientrino fra le attività funzionali
all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 CCNL , atteso che la formazione in tema di sicurezza costituisce un obbligo in capo a qualsiasi dipendente sia pubblico che privato.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 L’art. 37, comma 2° del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che: ‘La formazione (in materia di sicurezza e di salute, n.d.r.) dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori’.
1.4 La Corte di merito ha correttamente qualificato la formazione quale diritto/dovere del lavoratore rispetto al quale la legge prescrive soltanto che l’offerta di formazione avvenga durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore.
Ciò posto, la sentenza impugnata ha ritenuto rientrante nell’orario di lavoro delle 18 ore settimanali di cui all’art. 29 CCNL, quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l’attività didattica nel mese di giugno, l’impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva.
In altri termini, la Corte di merito ha correttamente applicato la normativa primaria e quella contrattuale nel rispetto del limite orario stabilito in 18 ore settimanali in considerazione dell’impegno formativo per 12 ore complessive, tale da far ritenere non superato il limite orario massimo, come richiesto dall’art. 37 comma 2° del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
1.4 D’altra parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL si sarebbe posto in aperto contrasto con la predetta norma primaria che stabilisce, si ripete, che la formazione (in materia di sicurezza e di salute, n.d.r.) dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro .
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta