Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10546/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FIRERA NOME, SCIVOLETTO NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 645/2021 depositata il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del Processo
Con atto notificato il 6 aprile 2021 COGNOME NOME, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 645/21 della Corte di Appello di Catania, pubblicata in data 23.03.2021 e notificata il 6.04.2021. Le parti intimate, COGNOME NOME e COGNOME NOME non hanno svolto difese.
Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione svolta dal ricorrente avverso la sentenza di prime cure deducendo che : “il COGNOME NOME interponeva appello (non con citazione ma) con ricorso del 29.10.2018, che notificava a controparte il 30.10.2018. Indi, dopo aver iscritto la causa a ruolo 1’8.11.2018, addì 23.11.2018 l’appellante notificava a controparte lo stesso ricorso in uno con pedissequo decreto di fissazione d’udienza del 19.11.2018. Di tal che deve darsi atto che trattasi di appello pregiudizialmente inammissibile”.
Motivazione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione degli artt. 359 e 164 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., co. 4, art. 156 c.p.c., co. 3, e art. 159 c.p.c., co. 2 e 3, in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 4, per non essere stato ritenuto sanato, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 164 co. 2 c.p.c., l’appello proposto con atto notificato il 30.10.2018 ed iscritto a ruolo nel termine di 10 giorni da tale notifica’. Denuncia di avere proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 152/2018, notificata il 4.10.2018, con atto di citazione, carente
dei requisiti di cui all’art. 164, co. 1, c.p.c., notificato il 30.10.2018 (entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza) e di avere iscritto a ruolo la causa di appello in data 8.11.2018 (entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello). Riferisce che il Presidente della Corte, rilevato che nell’atto di appello erano mancanti i requisiti di cui all’art. 164 c.p.c., co. 1, e, quindi, tutti gli elementi integranti la vocatio in jus , ha reso, in data 19.11.2018, provvedimento di fissazione d’udienza per 1’8.04.2019 ex artt. 164 e 168 bis, co. 4, c.p.c.; deduce di avere, quindi, provveduto a rinotificare alle appellate il medesimo atto di appello, ma con pedissequo provvedimento di fissazione di udienza reso dal Presidente della Corte. All’udienza fissata le appellate si sono ritualmente costituite in giudizio. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere che la mancanza nell’atto di appello dei requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., co. 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus , non valeva a sottrarla all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dai commi 2 e 3 della medesima disposizione.
Il motivo è fondato e determina l’assorbimento di ogni altra questione. Osserva questo Collegio che la Corte d’appello non ha fatto buon governo dei principi di diritto da tempo fissati in tema di rispetto della forma degli atti di impugnazione.
Per quel che ancora interessa in questa sede, il ricorrente ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Modica depositata il 2.10.2018 con ricorso del 29.10.2018 (anziché con atto di citazione) notificato alle controparti il 30.10.2018; dopo avere iscritto la causa a ruolo l’8.11.2018, il 23.11.2018 ha notificato di nuovo alla controparte il ricorso con il decreto di fissazione d’udienza del 19.11.2018. L’orientamento di questa Corte Suprema, peraltro richiamato della sentenza impugnata, è nel senso che quando la forma di esercizio dell’atto di
impugnazione non è conforme a quanto prescritto normativamente, in particolare notificando una citazione là dove è prescritto il deposito del ricorso ovvero depositando un ricorso là dove è prescritto che si debba notificare una citazione, l’impugnazione è da ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile, solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l’ufficio entro il termine prescritto per l’impugnazione, e, nel secondo caso, se, al deposito del ricorso segua la notifica dell’atto alla controparte sempre entro quel termine. Detto orientamento, dopo essere stato fissato da Cass., Sez. Un., nn. 21675 del 2013 e 22848 del 2013, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., n. 2907 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 28575 dell’8 novembre 2018.
In linea generale, l’inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l’attività successiva all’atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione. Quando è prescritta per l’impugnazione la forma della citazione e si usa quella del ricorso, i contenuti dell’atto, come dimostra l’art. 125 cod. proc. civ. sono sostanzialmente identici, salvo l’indicazione dell’udienza di comparizione, che nella citazione è fatta dalla parte e nel ricorso (fuori dei casi in cui se ne prevede la notifica prima del deposito e si affidi alla parte l’indicazione dell’udienza) è fatta dal giudice con un suo provvedimento. Ciò che, più frequentemente, non è rispettato relativamente alla forma prescritta è il requisito della notificazione alla parte destinataria, ovvero la previa esternazione della manifestazione dell’impugnazione, esternazione che, nel vigore del sistema della scissione degli effetti della notificazione fra notificante e destinatario, suppone, peraltro, solo il perfezionamento del procedimento notificatorio a cura della parte interessata a
rispettare i tempi di proposizione dell’appello . Sicché il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando e se la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine previsto per l’impugnazione.
Orbene, con riferimento al caso in esame, preme sottolineare che l’attività prescritta per impugnare, ovvero la notificazione della citazione, risulta compiuta in forma equivalente al tempo della notifica del ricorso e rende tempestiva l’impugnazione in quanto effettuata nel rispetto del requisito temporale, attraverso le formalità indicate per la “presa di contatto con la controparte”. La Corte d’appello ha pertanto errato nel considerare rilevante, ai fini dell’impugnazione, la successiva notifica del provvedimento di fissazione della udienza indicata dal Presidente, in luogo della notifica del ricorso, avvenuta comunque nei termini prescritti per l’impugnazione.
Conclusivamente il ricorso va accolto, assorbito il resto; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione perché decida in base al principio di diritto sopra affermato, regolando anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/06/2024.