Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28627 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
Oggetto
Obbligazioni -Nascenti dalla legge –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei reati di tipo RAGIONE_SOCIALE -Requisiti di accesso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10877/2021 R.G. proposto da NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE dei reati di tipo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania , n. 1684/2020,
pubblicata il 12 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha rigettato la domanda con cui NOME, NOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto di accesso al RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE in relazione RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute in loro favore dalla sentenza n. 799 del 2014 del Tribunale di Ragusa.
Ha infatti ritenuto che il congiunto fosse inserito in ambienti malavitosi ed il delitto maturato nell’ambito di una «guerra fra clan» .
In iure , passate in rapida rassegna le fonti normative rilevanti e richiamato il precedente di Cass. 08/11/2019, n. 28820, ha osservato che il requisito RAGIONE_SOCIALEa estraneità agli ambienti malavitosi sussiste ininterrottamente sin dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, e nelle successive disposizioni relative alla materia in esame, ben prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016. Ha peraltro evidenziato che il caso in questione rientra a pieno titolo nella norma transitoria di cui alla legge n. 122 del 2016, art. 15, comma 3 (a mente RAGIONE_SOCIALEa quale «la disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica RAGIONE_SOCIALE istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge»), dato che la domanda amministrativa avanzata dai familiari di NOME COGNOME è stata
respinta con delibera del 14 settembre 2016 (emessa successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa detta norma), il procedimento di primo grado era in corso al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 e la pronuncia di accoglimento emessa dal Tribunale non è passata in giudicato per effetto RAGIONE_SOCIALEa odierna impugnazione.
Avverso tale sentenza NOME, NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resistono il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei reati di tipo RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I controricorrenti hanno depositato memoria in data 4 settembre 2023.
In data 5 settembre è stata depositata, dRAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti, istanza ex art. 376, secondo comma, cod. proc. civ. per la rimessione del ricorso RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite; tale istanza è stata rigettata dalla Prima Presidente con decreto depositato in data 8 settembre 2023, con il quale è stata mantenuta ferma l’assegnazione del ricorso a questa Sezione.
In data 14 settembre 2023 i ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., «omessa valutazione circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione e contestazione tra le parti; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ.».
Lamentano che la decisione impugnata è fondata su elementi
(derivanti da sentenze penali, verbali di procedimenti penali) in realtà mai introdotti in giudizio e sull’errato presupposto che i relativi assunti difensivi del RAGIONE_SOCIALE non siano mai stati contestati dagli appellati: donde la censura ex art. 360 n. 5 per omesso esame di un fatto storico decisivo in tesi rappresentato dalla reiterata contestazione nei vari atti del giudizio.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302, del d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, per avere la Corte d’appello fatto riferimento a tali norme per regolare fattispecie, quale quella in esame, non compresa nel loro ambito applicativo, ma piuttosto soggetta alla diversa disciplina dettata dalla legge n. 512 del 1999, istitutiva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Sostengono che:
─ contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, quest’ultima legge non prevedeva, quale presupposto del beneficio da essa introdotto, il requisito RAGIONE_SOCIALEa «estraneità agli ambienti delinquenziali» RAGIONE_SOCIALEa vittima diretta, ma richiedeva solo l’assenza dei precedenti tassativamente elencati all’art. 4, comma 4;
─ solo con la legge n. 122 del 2016 è stato aggiunto al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 512 del 1999 l’inciso finale «ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) RAGIONE_SOCIALEa Legge 20 ottobre 1990 n. 302», così equiparando a decorrere dalla sua applicabilità i presupposti richiesti per l’accesso al RAGIONE_SOCIALE a quelli per la richiesta dei benefici di cui alla legge n. 302 del 1990;
─ l a domanda riguardava l’accesso al fondo ex lege n. 512 del 1999 e non ai benefici ex lege n. 302 del 1990; il procedimento amministrativo, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, era da inquadrare tra quelli meramente dichiarativi-accertativi
in quanto finalizzato solo a certificare l’ an ed il quantum del credito; i casi di esclusione e di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di cui alla legge n. 512 del 1999 erano elencati tassativamente nell’art. 4 e gli stessi non consentivano alcuna interpretazione estensiva o rinvio ai casi di diniego di cui alla legge n. 302 del 1990; nella decisione amministrativa non poteva darsi spazio ad alcun potere discrezionale né a valutazioni di elementi non previsti legislativamente al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda; era stata provata la sussistenza dei presupposti normativi previsti e l’inesistenza dei casi di esclusione indicati, non essendoci procedimenti penali o misure di prevenzione pendenti o definitivi a carico degli istanti né del deceduto;
─ la decisione impugnata, con il richiamo al precedente di Cass. n. 28820 del 2019, che ha ritenuto immanente -e quindi vigente sin dall’origine- anche alla legge n. 512 del 1999 il requisito RAGIONE_SOCIALEa “estraneità’, si è posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, pacificamente e costantemente, ha statuito l’illegittimità di ogni valutazione autonoma dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE, nonché la tassatività RAGIONE_SOCIALEe cause originariamente elencate dall’art. 4 legge n. 512 del 1999 e l’inammissibilità in materia del principio tempus regit actum (Cass. Sez. U. n. 21927 del 29/08/2008; vengono anche richiamati i precedenti di Cass. n. 21306 del 2015 e di Cass. n. 8646 del 2016).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «omessa valutazione e motivazione sul fatto decisivo; violazione e falsa applicazione dalla legge n. 512 del 1999, art. 6, in relazione agli artt. 9 e 12 d.P.R. n. 60 del 2014; conseguente violazione ed inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 3, legge n. 122 del 2016; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per aver anche ritenuto applicabile la norma sopravvenuta al giudizio in corso; inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma sopravvenuta ed applicabilità alla controversia RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999 vigente al decorso dei
termini di cui al d.P .R. n. 60 del 2014 per l’esame e la definizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza dei ricorrenti; violazione del principio del diritto quesito e del principio del legittimo affidamento».
Lamentano che la Corte di merito non ha motivato, né statuito, in ordine RAGIONE_SOCIALE eccezioni da essi opposte circa l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 in quanto intervenuta successivamente alla decisione sui motivi ostativi assunta nella seduta RAGIONE_SOCIALE’11 novembre 2015 (essendo stata emanata la deliberazione in violazione dei termini procedimentali ex d.P .R. n. 60 del 2014, la cui enorme dilatazione affermano- ha visto sopraggiungere l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016); né lo ha fatto in ordine alla dedotta incompatibilità ed inconferenza RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione imperniata sulla legge n. 122 del 2016, rispetto agli atti amministrativi impugnati le cui motivazioni a tale legge non facevano riferimento.
Prospettano l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 3, legge n. 122 del 2016 ─ per contrasto con i principi di parità di trattamento, di ragionevolezza, certezza del diritto, buona fede e legittimo affidamento ─ ove interpretato come idoneo a modificare le regole di attribuzione del diritto soggettivo nei giudizi in corso.
Sostengono che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, «istanze non ancora definite» (RAGIONE_SOCIALE quali secondo la citata norma transitoria è applicabile la nuova disciplina) non possono considerarsi quelle che, come l’ist anza da essi proposta, anteriormente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione, siano state definite in sede amministrativa con delibera di rigetto, ancorché poi impugnata.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in subordine, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, legge n. 302 del 1990, così come richiamato dall’art. 15 legge n. 122 del 2016.
Rilevano che nel provvedimento amministrativo impugnato e nel giudizio di merito che si è svolto, il massimo che si è addebitato alla
vittima diretta è risultato essere lo stato amicale con altro soggetto incensurato ma «ben noto RAGIONE_SOCIALE forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine»: condizione non parificabile alla intraneità ad ambienti criminali.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, infine, «violazione di legge e RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali ex d.m. n. 55 del 2014 e d.m. n. 37 del 2018».
Lamentano la liquidazione in sentenza di spese esorbitanti, contemplanti peraltro, per il primo grado, una fase istruttoria in realtà inesistente e non addebitabile essendosi quel procedimento svolto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 702bis cod. proc. civ..
Deducono, inoltre, l’immotivata deroga in eccesso RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali in tutte le sue voci, atteso che la controversia era di valore indeterminato ed attinente all’annullamento di un atto deliberativo.
Il primo motivo si espone a plurimi rilievi di inammissibilità.
6.1. Questa va anzitutto predicata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 cod. proc. civ., perché la censura non si confronta con l’ampia motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che chiaramente indica, a fondamento del convincimento espresso circa l’intraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima prima ria al contesto criminale dal quale il fatto lesivo ha avuto origine, non solo la mancata contestazione dei passaggi che, contenuti nelle sentenze penali non materialmente prodotte, sono espressamente richiamati dRAGIONE_SOCIALE amministrazioni convenute nelle proprie difese, ma anche altri documenti espressamente menzionati come presenti in atti, quali la stessa delibera di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di accesso al fondo e la sentenza n. 799 del 2014 del Tribunale di Ragusa che aveva riconosciuto il credito risarcitorio in capo agli eredi RAGIONE_SOCIALEa vittima nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore del delitto.
L’illustrazione del motivo inizia, invero, con la riproduzione di un passo RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, quello RAGIONE_SOCIALEa seconda parte
RAGIONE_SOCIALEa pagina 4, che però esprime solo le conclusioni di quanto prima enunciato dalla corte territoriale per l’intera pagina 3 e nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa pagina 4, di cui ci si disinteressa.
Tanto evidenzia una inammissibilità del motivo, perché l’assunzione come oggetto di critica di un passo RAGIONE_SOCIALEa motiv azione che trova spiegazione in quanto diffusamente lo precede, si risolve in una inidoneità RAGIONE_SOCIALEa critica alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto.
6.2. Il motivo in via gradata presenta ulteriori profili di inammissibilità, in quanto:
a) nella illustrazione si allude all’art. 115 c.p.c. con riferimento al principio di non contestazione, ma -in disparte che non descrive specificamente l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa non contestazione, cioè i fatti specifici ex adverso RAGIONE_SOCIALEgati, cui essa si riferirebbe e, per converso, il correlato atteggiamento di contestazione -individua (fermo, come s’è detto, che lo fa genericamente) quella che chiama come « contestazione RAGIONE_SOCIALEe deduzioni avverse » in passi RAGIONE_SOCIALEe note conclusive di primo grado ed addirittura RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione di appello e RAGIONE_SOCIALEa conclusionale di appello, in tal modo omettendo di considerare -ferma comunque la rilevata genericità -che l’attività di contestazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALEgazioni RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta nel procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 702bis c.p.c., con cui venne introdotta la domanda, deve svolgersi nella stessa prima udienza, siccome si desume dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 -ter c.p.c., posto che tale norma prevede il potere del giudice di provvedere nella stessa prima udienza, po tendo egli concentrare l’istruzione sommaria in essa e dovendosi considerare che nella specie nemmeno parrebbe esservi stata istruzione allorquando il giudice, ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALEa norma, deve espletarsi nella comparsa di costituzione
tempestivamente depositata; va detto, anzi, che a pag. 5 si riferisce di tale comparsa, limitandosi a riprodurne le conclusioni;
b) a pag. 4 si dice anzi che un’attività di contestazione vi sarebbe stata in udienza, ma, nuovamente, si omette di indicarne l’ogget to e di riferirne i termini;
in ogni caso, come s’è già rilevato, la sentenza impugnata ha anche detto che le circostanze RAGIONE_SOCIALEgate dalla parte convenuta erano state «richiamate dal Tribunale di Ragusa nella sentenza» che aveva riconosciuto il credito risarcitorio in capo agli eredi RAGIONE_SOCIALEa vittima nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore del delitto ;
nessuna argomentazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. viene svolta mentre se l’omesso esame di cui al n. 5 del 360 si volesse ravvisare nell’omessa valutazione di quanto argomentato nelle note conclusive di primo grado e nella comparsa di risposta di appello, si dovrebbe rilevare che non si individuano specificamente ‘fatti’ e meno che mai secondo il canone RAGIONE_SOCIALEa decisività.
Il secondo motivo è infondato.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, l a Corte d’appello ha osservato che il requisito RAGIONE_SOCIALEa estraneità agli ambienti malavitosi sussiste ininterrottamente sin dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990, e nelle successive disposizioni relative alla materia in esame, ben prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016, che altro non avrebbe fatto che confermare quanto già ricavabile dRAGIONE_SOCIALE precedenti disposizioni.
Come evidenziato in sentenza, una tale ricostruzione del quadro normativo è stata pienamente avallata da questa Corte con il citato arresto di Cass. n. 28820 del 2019 (peraltro riguardante un caso per molti versi sovrapponibile).
Come è stato in quella sede osservato:
l’art. 1 legge 20 ottobre 1990, n. 302 ( Norme a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata ), nel prevedere il
diritto alla «elargizione fino a lire 150 milioni» in favore di «chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgersi nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di atti di terrorismo o di eversione RAGIONE_SOCIALE‘ordine democratico» (comma 1) nonché in favore di chiunque tali pregiudizi subisca «in conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgersi nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di fatti delittuosi commessi per il perseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEe associazioni di cui all’articolo 416bis del cod. pen.» (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello RAGIONE_SOCIALE‘essere il soggetto leso «del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali» (comma 2, lett. b);
b) la stessa condizione negativa è prevista per l’elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione ;
c) i criteri dettati dRAGIONE_SOCIALE norme citate «valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo RAGIONE_SOCIALE, essendo insiti nella stessa ratio legis , che è appunto quella di indennizzare le RAGIONE_SOCIALE, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente,
aiuti di RAGIONE_SOCIALE per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella RAGIONE_SOCIALEa legalità»;
l’esposta condizione negativa è peraltro espressamente richiesta dall’art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 1999, n. 512, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c) , legge 7 luglio 2016, n. 122, attraverso il rimando RAGIONE_SOCIALE «condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302»;
l ‘estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l’accesso al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di tale specifica tipologia di reati, attrib uendone l’onere in via sussidiaria per l’appunto al RAGIONE_SOCIALE), allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l’indennizzo previsto dRAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge, tale per cui essa contraddirebbe sé stessa e la funzione per cui il RAGIONE_SOCIALE è stato istituito ove se ne ammettesse l’applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi;
scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del RAGIONE_SOCIALE è pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d’infiltrazione mafiosa , nella ragionevole convinzione che la concreta RAGIONE_SOCIALE in favore di coloro che hanno subìto danni materiali RAGIONE_SOCIALE proprie attività economiche (per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente RAGIONE_SOCIALEa mafia) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno RAGIONE_SOCIALE;
si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto
dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo; tali soggetti riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto RAGIONE_SOCIALE ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte.
Tali principi -ai quali, siccome pienamente condivisi dal Collegio , va qui data continuità ─ non possono ritenersi contraddetti dai precedenti evocati in ricorso.
8.1. Cass. Sez. U. n. 21927 del 29/08/2008 esamina, in sede ed a fini di regolamento di giurisdizione, un caso in cui i richiedenti l’accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE avevano impugnato innanzi al giudice amministrativo un provvedimento di diniego motivato dall’essere il fatto delittuoso diverso da quelli considerati dalla legge istitutiva; il ricorso era stato accolto dal Tar la cui sentenza venne però successivamente annullata dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE; le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (e, per l’effetto, cassato la decisione impugnata e rimesso le parti davanti al Tribunale ordinario), ribadendo il principio, già in precedenza affermato, secondo cui « con riferimento all’erogazione RAGIONE_SOCIALEa speciale indennità prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302 per le RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata … i privati sono titolari, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità RAGIONE_SOCIALEa somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l’accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo ». Tale precedente non si occupa, dunque, di quali siano le condizioni di legge in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali sorge il diritto soggettivo dei richiedenti non subordinato a valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALEa P.A., ma risolve solo un problema di
giurisdizione, relativo alla individuazione del giudice (in virtù di quella premessa, quello ordinario) chiamato a conoscere RAGIONE_SOCIALEe controversie intorno alla sussistenza o meno di quel diritto. Nessun argomento, dunque, è possibile ricavare, da tale pronuncia, che contrasti l’esegesi accolta.
8.2. Cass., Sez. 6-1, Ord. n. 21306 del 2015 riguarda un caso in cui il Tribunale di Torino, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, aveva accolto la domanda di parte attrice diretta al riconoscimento del diritto ad accedere al fondo di RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei reati di tipo RAGIONE_SOCIALE, di cui alla legge n. 512 del 1999, in relazione a fatti accertati con sentenza penale; avverso la sentenza d’appello era stato proposto ricorso dal RAGIONE_SOCIALE, che intendeva far valere l’introduzione nelle more del procedimen to degli ulteriori presupposti negativi previsti dal comma 4bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 de 1999, aggiunto dalla lettera a ) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2ter , d.l. 2 ottobre 2008, n. 151; la RAGIONE_SOCIALEC.. ha rigettato tale impugnazione sul rilievo che «(essendo) le RAGIONE_SOCIALE del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata … titolari, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione RAGIONE_SOCIALEa speciale elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, (ed) essen do al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale … – nel caso in cui, successivamente alla domanda di concessione siano mutati i presupposti per il conseguimento di quella elargizione, di tale mutamento … non può tenersi conto, avendo l’avente di ritto già maturato il diritto soggettivo alla sua attribuzione, restando irrilevante la mancata conclusione del procedimento amministrativo volto a porre in essere le attività volte a rendere effettivo quel riconoscimento »; in motivazione la S.C. ha osservato che « la modifica legislativa menzionata, costituendo un’ulteriore eccezione all’attribuzione dei benefici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei crimini mafiosi, non può essere ricavata in via interpretativa, per l’eccezionalità di ogni
previsione che quei vantaggi limita, non estensibili oltre attraverso operazioni ermeneutiche, ma per mezzo di modifiche legislative ». Anche tale precedente non prospetta argomentazioni incompatibili con quelle che supportano l’esegesi qui ribadita. Non è dato invero desumere dalla ordinanza quali fossero i presupposti mutati RAGIONE_SOCIALEa chiesta elargizione. Il principio affermato non può ritenersi difforme rispetto a quello enunciato dal successivo arresto del 2019, nel quale non si afferma la rilevanza ostativa di un presupposto nuovo sopravvenuto al fatto costitutivo del diritto quale previsto al tempo RAGIONE_SOCIALE‘evento , né si propone una interpretazione estensiva di taluni presupposti, ma ben diversamente si afferma che quello RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima primaria all’ambiente malavitoso è da ritenersi requisito immanente alla legge che accorda quella provvidenza, come tale sussistente sin dalla sua prima introduzione, di guisa che quel principio non ne viene affatto contraddetto.
8.3. Cass., Sez. 3, Sent. n. 8646 del 2016 riguarda, infine, un caso in cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda diretta al riconoscimento del diritto all’accesso al fondo proposta dai fratelli di un appuntato dei carabinieri ucciso, mentre non era in servizio, da due appartenenti ad un clan camorristico. La sentenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., che accoglie il ricorso RAGIONE_SOCIALEe parti private, è richiamata in ricorso in relazione all’affermazione (ivi leggibile nel par. 6) secondo cui « i requisiti soggettivi previsti dalla legge 512 del 1999, i quali sono non solo differenti, per essere differenziate le posizioni giuridiche rispettivamente fondate (come si esprime la recente Cass., ord. 20 ottobre 2015, n. 21306, rimarcando la natura di veri e propri diritti soggettivi pieni e perfetti in capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto già precisato da Cass. Sez. Un., 20 agosto 2008, n. 21927), ma comunque del tutto indipendenti, da quelli previsti dRAGIONE_SOCIALE altre normative di provvidenze a favore di RAGIONE_SOCIALE di delitti di pari o analoga gravità », discendendone che « il riferimento RAGIONE_SOCIALE precedenti
normative di concessione di elargizioni o sovvenzioni o simili, singolarmente richiamate dai giudici del merito, non ha alcuna attinenza con la fattispecie ». Si trattava, dunque, di una fattispecie totalmente diversa e non è dato ricavare alcuna affermazione contrastante con l’esegesi qui accolta circa la rilevanza di requisito immanente RAGIONE_SOCIALEa estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima primaria all’ambiente RAGIONE_SOCIALE.
8.4. Non si tratta, invero, né di attribuire un potere discrezionale valutativo circa la rilevanza di circostanze non previste dalla legge, né di far riferimento a dati o contesti normativi diversi per materia o sopraggiunti all’evento , né ancora di ricavare per via di interpretazione estensiva un presupposto non previsto espressamente dalla legge.
Al contrario quello predetto è da considerare alla stregua di un pre-requisito ab origine «immanente» nell’intervento normativo e intrinseco nella stessa definizione degli aventi diritto come «RAGIONE_SOCIALE» di reati maturati in ambienti di criminalità organizzata, pena la negazione stessa RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito dalla legge.
8.5. Se ne trae conferma testuale anche dal lessico utilizzato dal legislatore che distin gue, da un lato, al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999, le circostanze in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali « l’obbligazione del RAGIONE_SOCIALE non sussiste », dall’altro, nel comma 4, le condizioni in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali « il diritto di accesso al RAGIONE_SOCIALE non può essere esercitato ». Le prime sono dunque identificate quali elementi negativi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale che dà diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE; le seconde quali fatti impeditivi RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di un diritto già sorto.
Ebbene, non a caso l’art. 15, comma 1, lett. c ), RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 2016, n. 122, ha inserito l’inciso « ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302 » (vale a dire l’ipotesi in cui risulti
esclusa l’estraneità del soggetto leso estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali) nel comma 3, ossia tra gli elementi che definiscono, in negativo, la stessa fattispecie legale costitutiva del diritto all’accesso e non tra le condizioni che, alla stregua di eccezioni, ne impediscono l’esercizio. Appare evidente che, in tal modo, la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d’essere.
Discende dRAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono anche l’infondatezza del terzo motivo.
9.1. È evidente, anzitutto, che, per quanto sopra detto, anche prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) , legge 7 luglio 2016, n. 122 -che, come detto, ha introdotto, nell’art. 4, comma 3, legge n. 512 del 1999 l’espressa previsione del requisito in discorso, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. b) , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 302 del 1990 -tale condizione doveva necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, dovendosi dunque attribuire alla norma introdotta nel 2016 valore non innovativo ma puramente chiarificatore di un requisito comunque immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva.
È mal posta dunque la questione circa la corretta interpretazione di « istanza non ancora definita » cui la disposizione transitoria del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 legge n. 122 del 2016 dice applicabile detta norma.
Alla luce di quanto sopra detto alla norma può attribuirsi il solo scopo d i rimarcare l’intangibilità di provvedimenti che, pur nell’eventuale erroneo misconoscimento del requisito di cui s’è detto, abbiano erogato il requisito in parola, ove gli stessi non siano più suscettibili nemmeno di sindacato giurisdizionale, non certo quello di individuare il discrimine nell’esaurimento del solo iter amministrativo, per il che non si troverebbe del resto alcun supporto testuale o
sistematico.
9.2. Varrà comunque soggiungere che il caso in questione rientra a pieno titolo nella norma transitoria di cui al comma 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 , dato che, come espressamente accertato in sentenza, «la domanda amministrativa è stata respinta con delibera del 14 settembre 2016 (emessa successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa detta norma), il procedimento di primo grado era in corso al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 e la pronuncia di accoglimento emessa dal Tribunale non è passata in giudicato per effetto RAGIONE_SOCIALEa odierna impugnazione».
Le contestazioni che avverso tale accertamento sono svolte in ricorso hanno contenuto eminentemente fattuale e, lungi dall’evidenziare un errore nella interpretazione o nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma transitoria, mirano a sollecitare una nuova e diversa ricognizione del fatto, peraltro con riferimento a questioni che non risultano trattate in sentenza.
9.3. Benché le considerazioni di cui al par. 9.1. risultino totalmente assorbenti, mette conto ancora rilevare , quand’anche la norma del 2016 si considerasse impositiva di un requisito negativo nuovo ed ostativo alla concessione del beneficio anziché meramente esplicativa di un requisito già esistente, come sopra si è sostenuto, e, dunque, fosse da intendere come norma retroattiva, in quanto applicata a fattispecie originanti il diritto al beneficio verificatesi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, ancorché non definite sotto il profilo del procedimento di riconoscimento, ben difficilmente RAGIONE_SOCIALEa norma si potr ebbe sostenere l’illegittimità costituzionale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza. Non lo si potrebbe fare e sotto tale profilo difetterebbero -ove naturalmente la questione potesse porsi in
quanto rilevante -i presupposti RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza, in quanto la logica RAGIONE_SOCIALEa legislazione di cui si discorre è quella del riconoscimento non già di un diritto soggettivo del singolo in qualche modo dovuto sul piano costituzionale, ma di un diritto attribuito sulla base di una scelta del legislatore che è espressione del principio solidaristico consacrato nell’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e come tale deve essere funzionale a tale principio, il che pienamente giustificherebbe, in presenza di una situazione di compromissione del soggetto beneficiario o del congiunto dalla cui lesione origini il diritto al beneficio con il contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo, che il legislatore intervenga retroattivamente per escludere che non trovi realizzazione un intento solidaristico privo di giustificazione. Nel contempo, sempre lo scopo solidaristico RAGIONE_SOCIALEa normativa escluderebbe qualsiasi rilevanza, sempre nella logica del principio di ragionevolezza, del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento.
Il quarto motivo è inammissibile.
Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta così come accertata in sentenza, la censura entra dichiaratamente nella ricognizione RAGIONE_SOCIALEa stessa, sindacabile solo sul piano RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
La violazione di legge è, infatti, espressamente (ed inammissibilmente) denunciata esclusivamente come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa asserita errata ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta.
Il quinto motivo è inammissibile e comunque infondato.
11.1. La censura è fondata su fatti processuali (mancato svolgimento di alcuna istruttoria in primo grado) dei quali si omette specifica indicazione, sia contenutistica sia quanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essi dovrebbero risultare, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 cod. proc. civ..
Mette conto comunque rilevare che la tesi secondo cui, essendosi
svolto il giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702ter cod. proc. civ., non avrebbe dovuto essere riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria è priva di pregio per due motivi:
il procedimento sommario è tale non perché non possa o non debba svolgersi al suo interno alcuna istruzione, ma perché è incompatibile con una istruzione «non sommaria»; se una tale ipotesi non si prospetta, il giudice «… omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto … » (art. 702ter , comma quinto, cod. proc. civ.);
b) in ogni caso, quanto RAGIONE_SOCIALE spese liquidate per la fase istruttoria in primo grado, dalla sentenza non emerge alcuna indicazione che possa giustificare l’esclusione degli importi per essa previsti, dovendosi peraltro considerare che il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventual e mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna RAGIONE_SOCIALEe attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 4 d.m. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione giudiziale dei compensi, RAGIONE_SOCIALE‘importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase RAGIONE_SOCIALEa trattazione (c ome dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle RAGIONE_SOCIALEa corrispondente voce, RAGIONE_SOCIALEa congiunzione disgiuntiva ‘o’, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa ‘e’: ‘e/o’ ).
11.2 Nemmeno vengono offerti elementi che possano giustificare l’assunto secondo cui la causa aveva valore indeterminabile, il contrario dovendo anzi desumersi dal fatto che, indipendentemente dal petitum che si dice essere stato di mero annullamento del provvedimento amministrativo di rigetto, il tema di lite presupponeva
l’esistenza di un diritto risarcitorio (in tesi da far valere anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE) già accertato, anche nel quantum , nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore del delitto.
11.3. In ogni caso deve al riguardo rilevarsi che gli importi liquidati in sentenza corrispondono esattamente anche a quelli minimi liquidabili per cause di valore indeterminabile «di particolare importanza» (art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014).
A fronte di tale evidenza la censura si appalesa generica e priva di pertinenti argomenti di critica, dal momento che: a) non è dedotto l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, e per qual motivo, nel postulare una tale valutazione RAGIONE_SOCIALEa controversia; b) gli importi liquidati si attengono ai minimi tariffari secondo il detto scaglione, di guisa che è certamente fuori segno la doglianza di eccessività RAGIONE_SOCIALEa liquidazione.
La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 , comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi.
Il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe
amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.800 per compensi, oltre RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza