Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4134-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME*;
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* SOCIETA’ SOGGETTA A CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME*;
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
gas
R.G.N.4134/2019
COGNOME.
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 964/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/06/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONESOCIALE* avverso un avviso di addebito per omessa contribuzione dovuta all’RAGIONE*RAGIONESOCIALE* in relazione all’iscrizione obbligatoria al RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili.
Secondo la Corte tale regime non si applicava alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**, siccome società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Palermo, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** resiste con controricorso, illustrato da memoria.
È rimasto intimata la concessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONESOCIALE* deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 l. n.1084/71 e del d.lgs. n.165/01, per avere la Corte escluso l’applicabilità del regime di previdenza obbligatoria integrativa del c.d. RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** alla società odierna controricorrente, non contestando che essa sia a totale capitale pubblico e che gestisca in affidamento diretto il servizio di fornitura di gas alla cittadinanza.
Preliminarmente va respinta l’eccezione avanzata dalla controricorrente circa la presunta carenza del potere rappresentativo in capo alla dirigente dr.ssa COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* ha infatti prodotto l’incarico conferito dal presidente dr. COGNOME alla dr.ssa COGNOME*, quale dirigente generale, e ha prodotto poi il regolamento dell’Istituto che attribuisce (art.36 lett. n.) al dirigente generale centrale il potere di promuovere liti in giudizio.
Quanto alla posizione della RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, va detto che essa già era in giudizio in appello, come si desume dalla sentenza impugnata, e che la dr.ssa COGNOME ha facoltà di rappresentare anche RAGIONE*RAGIONESOCIALE* in forza di procura notarile che attribuisce all’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE* il potere di rappresentare in giudizio la RAGIONE_SOCIALE*, come indicato in ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass.25856/23, Cass.5229/25), con orientamento che va qui ribadito, ha affermato, proprio avendo riguardo ad aziende ex municipalizzate ad intero capitale pubblico che erogano il servizio di distribuzione
del gas non per concessione ma per affidamento diretto, la loro soggezione all’art.8 l. n.1084/71, e quindi l’obbligatoria iscrizione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**.
Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato -ovvero l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** -e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali.
La sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso originario dell’orientamento di legittimità surrichiamato.