Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4134-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIETA’ SOGGETTA A CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Oggetto
Fondo integrativo
gas
R.G.N.4134/2019
COGNOME
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 964/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili.
Secondo la Corte tale regime non si applicava alla RAGIONE_SOCIALE siccome società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Palermo, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto.
Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
È rimasto intimata la concessionaria RAGIONE_SOCIALE
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 l. n.1084/71 e del d.lgs. n.165/01, per avere la Corte escluso l’applicabilità del regime di previdenza obbligatoria integrativa del c.d. Fondo gas alla società odierna controricorrente, non contestando che essa sia a totale capitale pubblico e che gestisca in affidamento diretto il servizio di fornitura di gas alla cittadinanza.
Preliminarmente va respinta l’eccezione avanzata dalla controricorrente circa la presunta carenza del potere rappresentativo in capo alla dirigente dr.ssa COGNOME. L’Inps ha infatti prodotto l’incarico conferito dal presidente dr. COGNOME alla dr.ssa COGNOME quale dirigente generale, e ha prodotto poi il regolamento dell’Istituto che attribuisce (art.36 lett. n.) al dirigente generale centrale il potere di promuovere liti in giudizio.
Quanto alla posizione della RAGIONE_SOCIALE, va detto che essa già era in giudizio in appello, come si desume dalla sentenza impugnata, e che la dr.ssa COGNOME ha facoltà di rappresentare anche RAGIONE_SOCIALE in forza di procura notarile che attribuisce all’Inps il potere di rappresentare in giudizio la Società, come indicato in ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass.25856/23, Cass.5229/25), con orientamento che va qui ribadito, ha affermato, proprio avendo riguardo ad aziende ex municipalizzate ad intero capitale pubblico che erogano il servizio di distribuzione
del gas non per concessione ma per affidamento diretto, la loro soggezione all’art.8 l. n.1084/71, e quindi l’obbligatoria iscrizione al Fondo integrativo gas.
Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato -ovvero l’utilizzazione di una persona giuridica di diritto privato come è la s.p.a. -e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali.
La sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso originario dell’orientamento di legittimità surrichiamato.