Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16776 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21956-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 246/2018;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE inps
R.G.N. 21956/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME il t.f.r. non corrisposto dal datore di lavoro, risultato insolvente a seguito di infruttuosa esecuzione forzata nei suoi confronti.
Riteneva la Corte che non ostasse all’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il fatto che la lavoratrice non avesse consegnato all’ente l’originale del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, co.5 e 7 l. n.297/82, 1, co.2 e 2, co.3 d.lgs. n.80/92, in relazione all’art.10 d.l. n.536/87 conv. in l. n.48/88, nonché all’art.26, lett. b) l. n.88/89, per non avere la Corte affermato che la mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo impedisse all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento della prestazione.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art.26, lett. b) l. n.88/89 spetta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tramite il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, determinare le modalità di erogazione delle prestazioni. Questa Corte, proprio in tema di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in vista del pagamento della prestazione, non essendo l’Istituto tenuto a provvedere d’ufficio. Il potere di indicare la documentazione necessaria deve però essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.1052/91, Cass.9231/10).
Nel caso di specie, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pretende nella sostanza di far venir meno il diritto alla prestazione a carico del RAGIONE_SOCIALE in ragione della mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo. Tale pretesa non risponde ad alcun apprezzabile interesse dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Va considerato che non è soltanto l’originale del documento (titolo esecutivo) a fondare la giustificazione dell’intervento del RAGIONE_SOCIALE; anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell’originale (art.2719 c.c.). Del pari, la copia semplice ha la stessa valenza probatoria dell’originaria ove non espressamente disconosciuta (art.2719 c.c.); il disconoscimento è dovuto anche rispetto a documenti provenienti da terzi (Cass.935/04). Ebbene, non risulta che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia mai disconosciuto la conformità della copia all’originale del decreto ingiuntivo, ovvero di un documento rispetto al quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era terzo. Il mancato disconoscimento della conformità all’originale priva di rilievo la contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla necessità della produzione in originale del titolo esecutivo, atteso il disposto dell’art.2719 c.c.
Del resto, non è necessario l’originale del titolo esecutivo per legittimare l’azione di surroga dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82: nessuna norma subordina l’esercizio della surroga alla produzione dell’originale del titolo esecutivo, anziché di una copia conforme; secondo l’art.2, co.7 la surroga presuppone la prova del pagamento effettuato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al lavoratore, integrata dalla ‘contabile di pagamento’.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi ai procuratori.
P.Q.M.