SENTENZA TRIBUNALE DI SONDRIO N. 14 2025 – N. R.G. 00000228 2024 DEL 18 04 2025 PUBBLICATA IL 18 04 2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO proposta da:
(C.F.
), rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso in , INDIRIZZO Parte_1 Pt_1
ricorrente
contro
C.F.
)
Parte_1
P.IVA_1
Controparte_1
C.F._1
convenuto contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
‘ Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare codice fiscale , residente in Campodolcino, INDIRIZZO, Controparte_1 C.F._1
, di pagare all’ , la somma di € 1.417,05, a titolo di TFR e crediti diversi dal TFR ex D. Lgs 80/92 – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a versare all’ oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti dalla data di erogazione fino al saldo ‘. Parte_2 Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio vanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al RAGIONE_SOCIALE di ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE predetta al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.417,05 versata a (ex dipendente RAGIONE_SOCIALE convenuta) a titolo di T.F.R. ai sensi dell’art. 2, Pt_1 Controparte_1 […] Parte_3
L. 297/82.
A fondamento del ricorso, deduceva che il lavoratore, a fronte dell’inadempimento RAGIONE_SOCIALE sua ex datrice di lavoro nel pagamento delle spettanze per dopo aver tentato vanamente un’esecuzione forzata a soddisfacimento dei propri crediti, aveva chiesto ed ottenuto l’intervento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ai sensi dell’art. 2, L. 297/82; aveva dunque versato a la somma di € 1.417,05, già al netto delle ritenute fiscali. Pt_1 Controparte_1 Pt_4 Pt_1 Parte_3
All’udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All’udienza del 19/03/2025 la causa veniva istruita mediante l’escussione del teste e successivamente veniva discussa e decisa come da dispositivo. Parte_3
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE L. 297/82 ‘ È istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE il “RAGIONE_SOCIALE” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai RAGIONE_SOCIALE o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
(…)
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del RAGIONE_SOCIALE di lavoro, alla corresponsione del RAGIONE_SOCIALE dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, semprechè, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto RAGIONE_SOCIALE, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del RAGIONE_SOCIALE insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del RAGIONE_SOCIALE di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione RAGIONE_SOCIALE contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate (…) ‘.
Dall’istruttoria orale espletata nel presente giudizio è emersa la prova del pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.417,05 nei confronti di per i titoli dedotti; quest’ultimo, invero, all’udienza del 19/03/2025 ha confermato di essere rimasto creditore nei confronti di el T.F.R. e di aver ricevuto da la somma di € 1.417,05, a tale titolo, in data 14/12/2023. Pt_1 Parte_3 Controparte_1 Pt_1
Risulta dunque integrata un’ipotesi di surroga ex lege ex art. 2 co. 7 L. 297/82 (riconducibile anche ai principi di cui agli artt. 1886 e 1916 c.c.), che consegue all’intervento dell’ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all’obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa RAGIONE_SOCIALE propria insolvenza (Cass. Sez. Lav. n. 25682/2019).
Ne consegue la sussistenza del diritto di , surrogato nel diritto di il pagamento Pt_1 Parte_3
, ad agire nei confronti di per dell’importo di € 1.417,05, con conseguente condanna di quest’ultima. […] Controparte_1
Il regime delle spese segue il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la parte convenuta al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.417,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Così deciso il 19/03/2025
Il Giudice NOME COGNOME