Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 994 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 994 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9505-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato –
avverso la sentenza n. 929/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 187/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la
Oggetto
Azione nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
domanda dell’odierno ricorrente volta ad ottenere dall’RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita.
1.1. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro era proseguito, senza soluzione di continuità, con la società RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del ramo d’azienda. Ha evidenziato, dunque, l’assenza di un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non veniva dichiarato insolvente il datore di lavoro che era tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.
1.2. Neppure potevano invocarsi, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con due motivi . L’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE:
Con un primo motivo, parte ricorrente censura la statuizione della Corte di appello nella parte in cui afferma che, al tempo dell’accordo, la cedente non era coinvolta in una procedura concorsuale e non risultavano, dunque, integrati i tassativi presupposti di validità della deroga.
Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dell’art. 2112 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che gli
accordi stipulati ai sensi del cit. art. 47 comportavano la deroga alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ .
I due motivi vanno scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e, nel loro complesso, devono essere disattesi in base ai precedenti di questa Corte.
5.1. In ordine alle questioni che formano oggetto del ricorso e in relazione alla medesima fattispecie concreta, la Corte si è, infatti, già pronunciata in numerose occasioni (v., tra le tante, Cass. n. 23499 del 2024, Cass. n. 23562 del 2024, Cass. n. 30995 del 2024, Cass. n. 31338 del 2024, Cass. n. 31604 del 2024, Cass. n. 31620 del 2024). Al percorso argomentativo che sottende i precedenti indicati e ai principi espressi -che, di seguito, nei passaggi essenziali si riportano- il Collegio intende assicurare continuità in questa sede.
5.2. Sulla premessa fattuale, pacifica in causa, che il ricorrente è passato alle dipendenze della cessionaria, con prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, la Corte ha osservato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rap porto e che, pertanto, correttamente la Corte d’appello di P alermo aveva richiamato l’orientamento (Cass. n. 19277 del 2018 e altre) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia quando , come nella specie, l’insolvenza non riguardi il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il credito.
Tra gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in causa, si annoverano, infatti, l’obbligo attuale di pagamento del TFR e l’insolvenza di chi sia datore di lavoro allorché tale obbligo sia azionabile (Cass. n. 23562 del 2024 cit. in motiv. con richiamo di Cass. n. 19277 del 2018, punto 22).
5.3. Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato» dalla sua funzione primaria « in contrasto con l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 » (Cass. n. 23562 del 2024 cit. con richiamo a Cass. n. 37789 del 2022, punto 5). Significativo, a tale riguardo, è stato considerato il fatto che il legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del d .lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ( ratione temporis non applicabile), è intervenuto espressamente per sancire l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda , con una normativa «marcatamente innovativ(a)», inidonea, perciò, a «somministrare utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente» (Cass. n. 23562 del 2024 cit. sulla scia di Cass. n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3.).
5.4. Si è esclusa, in ogni caso, la rilevanza degli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., che , da un lato, non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità e, dall’altro, non sono opponibili all’RAGIONE_SOCIALE.
5.5. L’intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai s ensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass. n. 23562 del 2024 in motivaz. sulla base di Cass. n. 16740 del 2024 ).
5.6. Non si è mancato, in ultimo, di osservare che i giudici d’appello hanno escluso la riconducibilità degli accordi, nello specifico stipulati, tanto alla previsione dell’art. 47, comma 4 -bis , della legge n. 428 del 1990 quanto a quella delineata dal comma 5 della medesima disposizione e che -come è nel caso
dell’odierno ricorsoi rilievi « non solo sconfinano nell’àmbito della valutazione delle prove, demandata ai giudici del merito, e ambiscono a un più favorevole inquadramento delle prove acquisite, a fronte di una sentenza che ha soppesato tutti i dati rilevanti» ma neppure considerano che «la portata derogatoria degli accordi è ancorata a presupposti tassativi, che devono essere intesi con rigore, in quanto si ripercuotono sulle fondamentali garanzie che competono al lavoratore in occasione del trasferime nto d’azienda » (ancora Cass. n. 23562 del 2024 in motivaz.).
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 21 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME.