Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23464 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29160-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1417/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 4602/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con distinti ricorsi poi riuniti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
liquidazione coatta amministrativa rispettivamente nei periodi dal l’ 1.11.1967 al 31.8.2007 il primo e dal l’ 1.1.1993 al 30.4.2009 il secondo convennero in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’integrale pagamento del TFR nella misura per ciascuno ammessa al passivo di € 39.767,03 ed € 20.052,60.
1.1. Il Tribunale di Napoli rigettò le domande mentre la Corte di appello, in esito ad una c.t.u contabile, le accolse in parte condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di € 5.251,57 al COGNOME ed € 3.182,00 al COGNOME oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex l. 412 del 1991.
1.2. La Corte territoriale ha ricordato che con la sentenza n. 334 del 1995 la Corte costituzionale aveva ritenuto legittima la norma che escludeva le cooperative dall’intervento del RAGIONE_SOCIALE di garanzia e che solo per effetto della legge n. 196 del 1997, con l’art. 24 comma 1, era stata colmata la lacuna normativa ed era stata prevista la salvezza dei contributi già eventualmente versati e la possibilità di restituire all’ente previdenziale quelli rimborsati.
1.3. Conseguentemente il giudice di appello ha ritenuto che l’avvenuto pagamento dei contributi per il periodo antecedente il 1997 era requisito necessario perché potesse operare retroattivamente il RAGIONE_SOCIALE e che il richiamo al principio dell’automatismo delle prestazioni fosse, nel caso di omissione contributiva ricorrente nella specie, inconferente evidenziando che diversamente si porrebbe a carico dell’RAGIONE_SOCIALE una prestazione in assenza di un obbligo legale di versare i contributi.
1.4. Ha quindi accertato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al versamento dei contributi per il periodo antecedente il 1° luglio 1997 osservando che dall’estratto prodotto emergeva solo il versamento della contribuzione IVS e non anche di quella, diversa, che alimenta il RAGIONE_SOCIALE di garanzia.
1.5. Ha evidenziato che era onere del socio lavoratore offrire la prova (anche producendo le scritture contabili della cooperativa) e che diversamente opinando si sarebbe posto a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di provare un fatto negativo e che tale onere sarebbe altresì in contrasto con il principio di vicinanza della prova. Inoltre, ha accertato che non era stata neppure offerta la prova dell’esistenza di una subordinazione dal la quale far discendere la doverosità del TFR per quel periodo.
1.6. Quanto al resto, ritenuta acquisita la prova del diritto al TFR, lo ha ricalcolato avvalendosi di un consulente ed ha così stabilito le somme spettanti quale differenza tra quanto dovuto e quanto già erogato.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo ulteriormente illustrato da memoria. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. e si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare ai due lavoratori dipendenti della cooperativa il TFR per il periodo antecedente il 1997 sebbene questi non avessero dato la prova del l’ avvenuto versamento dei contributi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Questa Corte, in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 07/04/2023 n. 4581), ha osservato che il legislatore attraverso l’art. 24 della l egge n. 196 del 1997 – con il quale sono state estese al socio della cooperativa le disposizioni di cui all’art. 2 della l egge n. 297 del 1982 così come modificato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 – ha inteso sciogliere ogni dubbio circa la qualificazione subordinata dei rapporti intercorrenti con le cooperative di lavoro, dubbio dal quale inizialmente era derivata l’esclusione
dell’applicazione della normativa in tema di RAGIONE_SOCIALE di garanzia ai soci lavoratori. Conseguentemente è stato coerentemente affermato (cfr. recentemente Cass. n. 37246 del 2022) che i contributi versati dalle società cooperative in favore dei soci lavoratori per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 196 del 1997 restano salvi ai fini dell’erogazione del t.f.r. da parte del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati prima della data suddetta. L ‘estensione retroattiva dell’intervento del RAGIONE_SOCIALE non può, tuttavia, che presupporre che la cooperativa abbia versato i contributi previdenziali per il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione e che della sussistenza di tale condizione, altrimenti ostativa del meccanismo di estensione, chi rivendica il diritto alla prestazione del RAGIONE_SOCIALE di garanzia abbia puntualmente offerto la prova in giudizio.
4.2. Orbene, nel caso in esame, diversamente da quanto prospetta l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la sentenza in uno specifico passaggio (a pag. 6) ha puntualmente accertato che la contribuzione previdenziale versata dalla cooperativa era posta sotto la voce ‘ lavoro dipendente ‘ ed ha perciò affermato che non vi era motivo di ritenere che la medesima contribuzione fosse stata versata a un titolo diverso da quello di un normale rapporto di lavoro. In questo modo la Corte ha risposto all’obiezione dell’appellante su tale punto controverso e pertanto la censura dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo apparentemente deduc e una violazione di legge, ma più correttamente si deve ritenere che pretenda da questa Corte una rivalutazione dei fatti di causa che, come è noto, è inammissibile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n.18721 del 2018 e n.8758 del 2017).
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione dei due lavoratori rimasti intimati esonera il Collegio dal provvedere
sulle spese del giudizio. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’a dunanza camerale del 27 marzo 2024