Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3300 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3300 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27892-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1385/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 1849/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
FONDO DI GARANZIA
R.G.N. 27892/2022
Ud. 25/11/2025 CC
Rilevato che:
Con la sentenza n. 1106/2018 il Tribunale di Bari, sezione lavoro, rigettava l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con il quale era stato ingiunto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di pagare nei confronti di NOME COGNOME la somma di euro 1.233,00 a titolo di ultime tre mensilità di cui al d.lgs. 80/1992 e specificamente la mensilità di dicembre 2009 e la tredicesima 2009. A fondamento del ricorso in via monitoria il lavoratore aveva dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione fino al 31/01/2012 quando si era dimesso, che con ricorso del 27/12/2010 aveva già chiesto alla società il pagamento delle spettanze in questione perché non corrisposte, che successivamente la società datrice di lavoro era fallita e che l’RAGIONE_SOCIALE aveva rifiutato il pagamento di quanto dovuto per la mensilità di dicembre 2009 e per la tredicesima 2009.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari proponeva appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con la sentenza n. 1385/2022 depositata in data 15/07/2022 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), e 3, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, «allorché il Giudice del Lavoro dichiari il diritto di un assicurato a percepire dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il trattamento di fine rapporto, gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le ultime mensilità maturate per lo svolgimento di attività lavorativa nel mese di dicembre 2009 (retribuzione del mese e tredicesima mensilità) in favore del datore di lavoro, poi sottoposto alla procedura concorsuale del fallimento, per essere stati i relativi crediti retributivi del medesimo lavoratore ammesso allo stato passivo della predetta procedura concorsuale, senza tener conto dell’insussistenza di un necessario requisito della prestazione previdenziale de qua poiché detti crediti lavorativi non rientravano nel cd. ‘trimestre rilevante’ ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 80/1992, considerando che l’assicurato era stato sospeso dall’atti vità lavorativa con trattamento di integrazione salariale straordinaria dal 14 dicembre 2009 ed aveva proposto domanda giudiziale nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento delle voci retributive inadempiute in controversia solo in data 27 dicembre 2010».
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha definito due controversie sovrapponibili a quella odierna, quanto a coordinate di fatto e a questioni giuridiche dibattute (Cass., sez. VI-L, 13/07/2022, n. 22148; Cass. 20/08/2025, n. 23859)). Anche in quelle ipotesi il lavoratore aveva intentato l’azione nei confronti del datore di lavoro con ricorso del 27 dicembre 2010 e aveva rivendicato nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le retribuzioni del dicembre 2009 e parte della tredicesima mensilità, a fronte di un’attività
lavorativa sospesa dal 14 dicembre 2009 per Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Ai princìpi enunciati nella pronuncia richiamata, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e coerenti con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea, occorre dare continuità anche in questa sede. Non sono stati addotti argomenti deci sivi, che valgono a confutare l’interpretazione adeguatrice condivisa dalla pronuncia menzionata e inducano ad accogliere l’istanza, formulata nella memoria illustrativa del controricorrente, di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte (art. 374 cod. proc. civ.) o della Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
4.1. Si deve ribadire, anzitutto, che il termine di dodici mesi, nel quale rientra il trimestre rilevante ai fini della fruizione della prestazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, «è più favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva» (Cass., sez. lav., 6 luglio 2009, n. 15832, punto 5 dei Motivi della decisione) e decorre «non già dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-373/95) da quella di proposizione della domanda volta all’apertura della stessa, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito» (punto 3 del Considerato). Viene in rilievo, pertanto, qualsiasi atto d’iniziativa giudiziale del lavor atore, preordinato a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6834).
4.2. Inoltre, in linea con la Direttiva 1980/987/CEE, questa Corte ha puntualizzato che, «per rientrare nella RAGIONE_SOCIALE approntata dalla direttiva, gli ultimi tre mesi del rapporto
devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata; sicché i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali (nella specie, per sospensione di fatto dell’attività aziendale) devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di ‘ultimi tre mesi del rapporto’, rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali invece vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata, purché rientranti nei dodici mesi anteriori alla data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to 15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, sia pure nell’ampia accezione detta» (punto 3.1. del Considerato). Condizione essenziale, dunque, è che gli ultimi tre mesi, pur considerando quelli immediatamente precedenti la sospensione del rapporto di lavoro in virtù del meccanismo di ‘neutralizzazione’ (fra le molte, Cass., sez. lav., 30 aprile 2010, n. 10531, e 1° settembre 2005, n. 17600), rientrino nei dodici mesi antecedenti alla doman da diretta all’apertura della procedura concorsuale (Cass., sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32447, punto 15 del Considerato, e, fra le più risalenti, Cass., 6 maggio 2005, n. 9460, e 2 dicembre 2003, n. 18412), secondo la nozione più ampia recepita da questa Corte al fine di salvaguardare l’effettività della tutela che lo stesso controricorrente richiama a più riprese quale canone ermeneutico della disciplina vigente. Tali conclusioni sono avvalorate dal necessario rispetto «del nesso temporale indicato dal legislatore in ragione di una presunzione ex lege, per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di
insolvenza, quando l’inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilità di quello stato» (ordinanza n. 32447 del 2021, cit., punto 13 del Considerato).
4.3. Dopo aver esaminato funditus i dubbi di compatibilità di tale interpretazione con il diritto dell’Unione europea (punti 4, 4.1., 5, 5.1., 6 del Considerato), diffusamente prospettati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa depositata nell’odierno giudizio, questa Corte ha concluso che «6.1. ciò cui il lavoratore deve prestare attenzione è allora esclusivamente la data di proposizione della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale, nel senso suindicato (al p.to 3.), da cui necessariamente decorrono i dodici mesi anteriori (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to 15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, sia pure nell’ampia accezione suddetta; 7. nel caso di specie, il la voratore ha depositato il ricorso, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il 27 dicembre 2010, sicché non ha diritto alla prestazione del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la parziale mensilità di dicembre né per il relativo rateo di tredicesima mensilità richiesti, in quanto precedenti l’anno anteriore di decorrenza (appunto dal 27 dicembre 2010), per l’avvio della sospensione in CIGS il 14 dicembre 2009».
5. -Da tali rilievi, che si attagliano anche al caso di specie per l’identità dei fatti rilevanti, discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
6. -La causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia, in conformità ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza, e provvederà anche sulle spese dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre
2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)