Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 3384 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3384 Anno 2026
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19597-2023 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due difensori, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza n. 194 del 2023 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata l’11 aprile 2023 (R.G.N. 502/2020).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/02/2026
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e pagamento delle retribuzioni e del TFR. Accertamento del credito.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia del Tribunale di Vicenza e, per l’effetto, ha accertato il diritto dei signori NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, lavoratori dipendenti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 2012 fino all’ottobre 2015, di ottenere dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle retribuzioni di luglio, agosto e settembre 2015 e le competenze relative al trattamento di fine rapporto (TFR), somme che il datore di lavoro, dichiarato fallito dal Tribunale di Rovigo con sentenza del 13 maggio 2016, non ha corrisposto.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che i lavoratori non avrebbero potuto intentare alcuna azione né nei confronti della società, cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, né nei confronti dei soci, che non avrebbero percepito alcunché nella ripartizione dell’attivo.
Nel caso di specie, il credito è suffragato dalla relazione della curatrice fallimentare.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale.
-I signori NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con il medesimo controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, dell’art. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, anche in relazione all’art. 2495 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere il diritto dei lavoratori di conseguire dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle ultime retribuzioni e del TFR «pur in assenza di idoneo titolo giudiziale di accertamento del credito retributivo e di esperimento dell’azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro, e relativa condanna» (pagina 12 del ricorso per cassazione). La previa verifica giudiziale del credito, nei confronti del legittimo contraddittore, sarebbe un requisito imprescindibile, «al fine di addivenire ad un corretto accertamento e ad una giusta quantificazione della pretesa retributiva e, quindi, della connessa prestazione previdenziale» (pagina 10 del ricorso per cassazione). All’RAGIONE_SOCIALE, estraneo al rapporto di lavoro, sarebbe preclusa, difatti, ogni contestazione sull’ an e sul quantum delle pretese retributive.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, in via gradata, la violazione del combinato disposto dell’art. 2, secondo e quinto comma, della legge n. 297 del 1982, degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 116 cod. proc. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver accertato il credito sulla scorta di un’erronea valutazione delle risultanze probatorie, inidonee ad avvalorare la pretesa dei lavoratori.
3. -I controricorrenti, ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ., hanno proposto istanza di rimessione alle sezioni unite.
Tale istanza, depositata in via telematica, non risulta trasmessa al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
È dunque necessario rinviare a nuovo ruolo la trattazione del presente ricorso, in attesa che la cancelleria della sezione lavoro
provveda agl’incombenti di sua competenza e il AVV_NOTAIO esamini l’istanza che gli è stata rivolta.
P.Q.M.
La Corte dispone che la cancelleria della sezione lavoro trasmetta al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO l’istanza proposta dai controricorrenti ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ. e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 12 febbraio 2026.
La AVV_NOTAIO NOME COGNOME