Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3295 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3295 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13591-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME GÒMEZ, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1212/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 270/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 13591/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 1212/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede che aveva respinto il ricorso volto ad ottenere dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per ultima mensilità e TFR per il RAGIONE_SOCIALE di lavoro con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, prima sottoposta a sequestro ed amministrazione giudiziaria, poi confiscata ed inRAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 4 aprile 2016.
Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi, così rubricati.
‘1: Art. 360, c.1 n.3 c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa al caso di specie rationae temporis.
2: Art. 360, c.1 n.5 c.p.c. per omessa pronuncia su un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e art. 360, c.1 n.3 c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.
3: Art. 360, c.1 n.3 c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, cc. 194 e 204, RAGIONE_SOCIALEa L. 24 dicembre 2012, n. 228, e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 c.c.
4: Prospettazione di una doppia pregiudizialità costituzionale ed eurounitaria’.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso legata al fatto che la parte non avrebbe impugnato alcuni capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, laddove aveva statuito la necessità di un previo accertamento dei crediti per cui era chies to l’intervento del RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di prova di detto accertamento, posto che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal ché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi RAGIONE_SOCIALEa sequenza vale a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, ex multis , Cass. n. 24783/2018, n. 10769/2019, n. 28565/2022, n. 30728/2022).
Tanto premesso, il ricorso va respinto.
La Corte ha motivato come segue.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un valido titolo eseguibile e di procedure esecutive individuali nei confronti del datore di lavoro.
-L’appellante assume di essersi trovato in una situazione di impossibilità giuridica di procedere nei modi di cui all’art. 2, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/1982, avendo dato prova di aver posto in essere tutte le iniziative utili per la soddisfazione in concreto del suo credito, tra cui chiedere il fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Rivendica altresì, anche previo rinvio alla Corte di Giustizia, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/94/CE sostenendo che l’art. 2, comma 5, cit. sia in contrasto con i principi e le regole comunitarie limitando l ‘ accesso al RAGIONE_SOCIALE al preventivo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza, totale o parziale,
RAGIONE_SOCIALEe garanzie patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore non fallibile (o come nel caso in cui in sede concorsuale non si proceda all’accertamento del passivo) ed esclusivamente previo esperimento di un tentativo di esecuzione individuale rivelatosi infruttuoso anche nelle ipotesi in cui la legge ponga un espresso divieto di esecuzione individuale sui beni RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore in considerazione del suo assoggettamento alla misura di prevenzione antimafia del sequestro e RAGIONE_SOCIALEa successiva confisca. -L’appello è infondato.
-Dal complesso normativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/1982 si ricava che il legislatore ha subordinato l’intervento del RAGIONE_SOCIALE alla ricorrenza di due distinte e alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro ovvero, qualora il datore non sia soggetto alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare, il previo esperimento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, d elle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
-L’art. 2, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/1982 deve trovare applicazione anche nel caso di specie, ove l’appellante, pur risultando la società inattiva e di proprietà del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sin dalla data RAGIONE_SOCIALEa confisca (17.9.2015), avrebbe potuto, in astratto, dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare, promuovere azione esecutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società stessa ovvero, a seguito RAGIONE_SOCIALEa cancellazione, nei confronti dei soci.
-L’intervento del RAGIONE_SOCIALE ha carattere sussidiario ed è invocabile se ed in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile.
La Suprema Corte, in Cass. n. 1886/2020, ha precisato tra le altre cose che ‘in casi del genere, il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del
datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa misura stessa RAGIONE_SOCIALE‘intervento solidaristico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al RAGIONE_SOCIALE di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapport o di lavoro’.
Nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, senza che la statuizione sia stata puntualmente censurata, il ricorrente ha omesso non solo qualunque tentativo di esecuzione individuale …ma ancor prima di essersi attivato per ottenere, anche all’esito di una azione di mero accertamento del suo credito utile a rimuovere la situazione di incertezza sulla consistenza del credito (contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE anche nel suo ammontare) un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza, ma anche un verbale di conciliazione, una diffida esecutiva con valore di accertamento tecnico), prima ancora RAGIONE_SOCIALE‘esperimento di un’azione esecutiva individuale circostanza che RAGIONE_SOCIALE aveva opposto sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale per negare l’accesso al RAGIONE_SOCIALE.
Pur tenendo conto dei divieti imposti dalla legge (che certamente impediscono in costanza di misura di prevenzione, prima, e di procedura fallimentare in seguito qualsiasi azione esecutiva individuale) e dei limiti all’onere di diligenza ricavabili dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ‘ciò che è rimasto
privo di riscontro, al di là RAGIONE_SOCIALE‘esito, verosimilmente infruttuoso o aleatorio, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale azione esecutiva del lavoratore per l’esistenza di un provvedimento di confisca dei beni, è l’ammontare del credito del COGNOME per mensilità e Tfr, in carenza di qualsivoglia titolo che ne contenga a determinazione e che sia idoneo a consentire all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di riconoscerlo e liquidarlo al lavoratore e che non è più conseguibile in questa sede giudiziale nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, soggetto distinto dal datore di lavoro’.
-Il ricorrente ‘non ha fornito prova di aver ottenuto tale verifica (non essendo utile allo scopo il solo prospetto paga di novembre 2015 e il Cud 2016 allegati all’istanza di insinuazione al passivo del credito né l’asserita liquidazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da p arte del Custode giudiziario (di cui non vi è traccia nel fascicolo di parte)’.
Tutto ciò premesso va rilevato che il fulcro RAGIONE_SOCIALEa motivazione risiede nel fatto che, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, per poter ottenere dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEe mensilità e del TFR rivendicati, è presupposto indispensabile che il credito sia stato previamente accertato nei confronti di parte datoriale.
A fronte di tale ratio decidendi , il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.
Il primo motivo, con cui è lamentata l’applicazione del d.lgs. n. 159/2011 in luogo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 675/1965 è inammissibile per difetto di rilevanza, posto che tale supposto errore non ha in alcun modo inciso sul decisum né la parte espone in che termini rileverebbe.
Con il secondo motivo si denuncia, innanzitutto, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., affermando che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato l’ammontare del TFR ma solo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni.
Orbene, quanto alla contestazione del TFR, la sentenza afferma testualmente il contrario (pag. 7): peraltro, non è stata denunciata una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché i Giudici territoriali non hanno attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla.
Nel secondo motivo si lamenta, altresì, un omesso esame di fatto decisivo, recte , una ‘omessa pronuncia su un fatto decisivo’, che viene, poi, esplicitato, a pagina 15, nei seguenti termini: ‘la Corte ha omesso qualsiasi pronuncia in merito alla circostanza che l’odierno ricorrente ha contestualmente chiesto nelle forme ordinarie di c ui all’art. 414 cod. proc. civ. di avere accertato il suo diritto di credito e il suo diritto ad averlo corrisposto dal fondo’.
Tale doglianza, con cui, in definitiva, ci si duole che la Corte non avrebbe considerato che era proprio l’azione con cui veniva rivendicato il diritto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE la sede in cui era stato chiesto l’accertamento del RAGIONE_SOCIALE, non costituisce un fatto il cui esame sia stato omesso: come, ex multis, ricordato da Cass. n. 21672/2018, «nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»
e l’omesso esame di una tesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 ex multis )».
Comunque, la Corte non ha omesso di valutare tale elemento ma, anzi, ha affermato che l’accertamento avrebbe dovuto essere richiesto ed eseguito nei confronti del datore di lavoro e non nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente non aveva fornito prova di aver ottenuto tale verifica, non essendo utile allo scopo la documentazione prodotta.
Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati insieme per l’intima connessione che li unisce in quanto insistono sulla impossibilità giuridica del lavoratore di soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/1982 e quindi d i esperire azione esecutiva, di tal ché, nel caso in cui il ricorso non venisse accolto, ‘sarebbe evidente e non manifestamente infondato il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa lege n. 297/1982 attuativa RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 80/987/CEE, in sé e in combinato disposto con l’art. 102 del rg 267/1942, con gli artt. 3,4,10,24,35,36,117 Cost. in quanto, in forma irragionevole, in caso di chiusura del fallimento del datore di lavoro senza fase di verifica del credito, determinano la perdita di un credito retributivo avente funzione alimentare in assenza di profili di responsabilità del lavoratore garantito, in violazione di norme interposte (art. 25 Carta Sociale Europea) e in contrasto con le fonti primarie e secondarie di matrice eurounitaria senza consentire effettivo rimedi o alternativo a tutela dei diritti imposti dall’adesione ai Trattati’.
Come evidenziato dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il presupposto da cui il motivo prende le mosse non è coerente con il decisum :
la Corte, infatti, ha motivato sulla base RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di un accertamento del diritto che nulla ha a che vedere con la impossibilità di procedere ad esecuzione forzata, individuale o concorsuale.
Si può, quindi, fare applicazione del principio affermato da Cass. n. 1864/2025 in caso di società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese: «allorché il lavoratore presenti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, la domanda volta ad ottenere il RAGIONE_SOCIALE insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del RAGIONE_SOCIALE è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori RAGIONE_SOCIALEa società e dotati RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, a pr escindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione».
La sentenza ha preso le mosse dalla premessa:
– che le prestazioni erogate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn. 1886 e 1887/2020), essendo obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di tal ché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a
quello che ne determina la genesi nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE di lavoro;
– che la «la necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa misura stessa RAGIONE_SOCIALE‘intervento solidaristico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al RAGIONE_SOCIALE di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di RAGIONE_SOCIALE di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022)».
Si è, quindi, sottolineato che «la modulazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del 2020) e, in definitiva, l’aleatorietà RAGIONE_SOCIALEe azioni esecutive, …, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa misura del credito», posto che la legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l’accesso al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an e nel quantum debeatur) nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘impresa inadempiente» (Cass. nr. 9284 del 2023)», conclusione, questa, che è imposta dal delineato sistema normativo e dal fatto che, come già detto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale g estore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è
un soggetto terzo che non ha alcun titolo per contestare l’avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito.
Né, secondo il precedente, «la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non defi niti all’esito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso. L’eventuale infruttuosità RAGIONE_SOCIALE‘azione, per l’assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., nr. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro».
Pertanto, «allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il RAGIONE_SOCIALE, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 23. Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del RAGIONE_SOCIALE
insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 287 del 1982). 24. Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al RAGIONE_SOCIALE siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. 25. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori».
Il Collegio condivide appieno le argomentazioni sopra esposte, che ben si attagliano al caso oggi posto alla sua attenzione, e ad esse fa rimando, non ravvisando ragioni per discostarsene. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ma il consolidarsi successiva all’introduzione del giudizio giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di legittimità in epoca spese di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME