Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
sul ricorso 15513/2024 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso da sé medesimo
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
nonché contro
INDIRIZZO NOME
– intimato – avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16662/2024 depositata il 14/06/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME propone «actio nullitatis», nei confronti di COGNOME NOME, LGT RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 16662/2024.
COGNOME NOME deposita controricorso adesivo, mentre LGT RAGIONE_SOCIALE AG resiste con controricorso. Non spiega difese lo COGNOME.
Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
« 3. -Il ricorso denuncia «NULLITA ASSOLUTA DELL’ORDINANZA N. 16662/2024 PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIERE RELATORE». Ciò, si sostiene, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., laddove esso stabilisce che: «La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore».
– Il ricorso appare manifestamente infondato.
È vero che la giurisprudenza della corte di cassazione ripete che l’actio nullitatis può essere esercitata in ogni tempo anche autonomamente rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione: l’inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione dell’atto processuale viziato, nonché, in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo (Cass. n. 10784/99, Cass. n. 12291/01, Cass. n. 26040/05, Cass. 27428/09, Cass. n. 30067/11, Cass n. 9865/2014).
E, tuttavia, è al riguardo sufficiente osservare, al di là di ogni altra considerazione, quale ragione più liquida, che il ricorso muove da una premessa errata, e cioè che il provvedimento fatto oggetto dell’actio nullitatis sia una sentenza, trattandosi invece di un’ordinanza, pronunciata nel quadro di applicazione dell’articolo 380 bis.1, c.p.c., che, ai sensi dell’articolo 134 c.p.c., va firmata dal solo presidente.».
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza in camera di consiglio.
Hanno depositato memorie tutte le parti.
Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Né in questo vi è ragione di un ripensamento alla luce delle considerazioni esternate dal COGNOME nella propria memoria.
Non giova, infatti, alla tesi ricorrente né l’argomento circa l’inopportunità di rimettere la decisione sull’odierno ricorso alla medesima sezione che ebbe ad emettere l’ordinanza contestata poiché, se da un lato, l’invito a devolvere la decisione alla Corte Costituzionale è privo di motivazioni, dall’altro è questa la sezione tabellarmente competente alla sua trattazione; né la contestazione che il ricorrente ha voluto sollevare, venando inopportunamente il rilievo di un personalismo estraneo alla corretta dialettica processuale, circa la legittimità della proposta, dacché la legittimazione del consigliere delegato a formularla discende direttamente dalla legge, mentre la locuzione “Presidente” che figura nell’incipit della proposta è frutto evidentemente di un refuso, privo, come tale, di qualsivoglia inferenza decisoria
Quanto poi al merito delle considerazioni ivi esternate, esse insistono inutilmente nel reiterare un assioma che non trova il conforto della legge. E’ ben vero che l’ordinamento conosce senz’altro l’ordinanza avente contenuto decisorio -sebbene in tal senso si riveli errato il richiamo all’abrogato art. 702bis cod. proc. civ., attesa la struttura monocratica del relativo procedimento -; tuttavia l’ordinanza che sia pronunciata a definizione del giudizio non smarrisce la forma che le è propria, sicché anche, a discapito della sua sostanza, ne osserva comunque i requisiti, reputandosi, dunque, legittimamente emessa con la sottoscrizione del solo presidente, come lo è pertanto -al netto del dibattito sul punto che ne ha accompagnato l’adozione -anche quella emessa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione a definizione del giudizio in sede camerale che sia sottoscritta dal solo presidente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 7000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.9.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME