Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32660 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32660 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
Oggetto: riorganizzazione e ferie non godute
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14544/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato elettivamente presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Azienda USL di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 869/2019 pubblicata il 26 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del rigetto, da parte dell’AUSL di Bologna, dell’istanza volta a ottenere la permanenza in servizio fino al compimento del quarantesimo anno di anzianità di servizio, e il conseguente risarcimento dei danni.
Egli ha esposto che era stato collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (il 1° settembre 2013) e non alla data di maturazione del quarantesimo anno di servizio (1° aprile 2014).
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’Azienda USL Bologna si è difesa con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 e degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Egli prospetta di essere stato ingiustamente collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (il 1° settembre 2013) e non alla data di maturazione del quarantesimo anno di servizio (1° aprile 2014), come sarebbe stato duo diritto, alla luce della normativa richiamata.
L’art. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 dispone che:
15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, rappresentato dalla necessità che la permanenza in servizio non dia luogo ‘ad un aumento del numero dei dirigenti’.
di queste scelte è, in linea di principio, esclusa, salvo che non siano poste in essere in violazione di legge o con modalità manifestamente arbitrarie o tali da palesarne la
pretestuosità o la non effettività (Cass., Sez. L, n. 28 del 7 gennaio 2004; Cass., Sez. L, n. 18813 del 12 luglio 2019).
Il giudice di appello, peraltro, ha interpretato
La doglianza è fondata, considerato che tale domanda non era correlata all’accertamento della validità del collocamento a riposo del ricorrente, con la conseguenza che il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello non potevano condurre al non esame (o al rigetto) della stessa.
Ne consegue che la Corte d’appello di Bologna dovrà valutare la richiesta della parte, tenendo conto del principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 17643 del 20 giugno 2023; Cass., Sez. L, n. 21780 dell’8 luglio 2022).
Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo per la parte concernente l’indennità per mancata fruizione delle ferie e rigettato per la restante parte.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla domanda di indennità per mancata fruizione delle ferie;
rigetta il ricorso per la restante parte;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello d i Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione