Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26138-2019 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2229/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 364/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 26138/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 9 aprile 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Valle di Maddaloni avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogatale per essersi l’istante, Istruttore Amministrativo Tecnico Contabile di categoria C, per l’assenza ingiustificata conseguente all’aver fruito delle ferie, pur maturate, in difetto di autorizzazione ed, in relazione a tale condotta come ad altre precedenti, riconducibili ad una ipotesi di mobbing, la condanna del Comune datore al risarcimento del danno relativo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto arbitraria l’assenza, nonostante l’aver l’istante maturato il diritto alle ferie, dovendo la fruizione del medesimo essere contemperato con le esigenze di servizio, che rendono indispensabile l’autorizzazione dell’ente datore, tanto più se, come nel caso di specie, la richiesta sia stata avanzata con meno di 24 ore di anticipo, così da non consentire al datore alcuna riorganizzazione, e non provato il denunciato mobbing ed il relativo danno solo genericamente allegati;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Valle di Maddaloni;
che la ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, d.lgs. n. 66/2003, 32, 38 e 41 Cost., 2087, 1374 e 2109 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, non potendo ritenersi la prevalenza delle prerogative datoriali
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rispetto all’esercizio da parte del dipendente dei diritti alla salute ed alla sicurezza, neppure per ragioni legate alla buona amministrazione, finendosi così per ammettere che il datore di lavoro possa comprimere il diritto alle ferie del dipendente fino ad annullarne il godimento;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della decisività della circostanza che la ricorrente abbia richiesto di fruire delle ferie sollo alla cessazione dell’anno di maturazione e che quindi la fruizione del periodo richiesto era funzionale alla reintegrazione delle proprie energie psicofisiche, cui non poteva ostare la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, da ravvisarsi piuttosto nel comportamento omissivo del Comune datore che a giustificazione non ha invocato alcuna esigenza organizzativa;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, essendo consolidato il principio di diritto per cui la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione, è subordinata all’autorizzazione del datore, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio e dovendo ritenersi, a questa stregua, non decisiva la valutazione della sequenza delle circostanze di fatto invocata ad affermare la tesi contraria, dell’imputabilità all’Ente datore della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per aver questo, a fronte del completamento del periodo di maturazione delle ferie e così dell’esigenza della lavoratrice di avvalersi della possibilità di reintegro delle energie psicofisiche, non dato tempestivo riscontro alla richiesta;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
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che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell ‘a dunanza camerale del 7 maggio 2024